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Ferma davanti all’auto: è violenza privata?

Nel 2014 mia moglie ha avuto una discussione con una persona e un giorno mentre quest’ultima usciva con l’autovettura dalla propria abitazione mia moglie gli ha chiesto alcuni chiarimenti e per impedire che la stessa si sottraesse come sempre faceva alle sue responsabilità si è posta per circa 15 secondi davanti all’autovettura della suddetta impedendole di proseguire la marcia. Cosa che è durata 15 al massimo 20 secondi. In data 26.06.2014 la signora denunciava mia moglie presso la locale stazione Carabinieri. Il giorno 16.02.2018 i vigili urbani hanno notificato a mia moglie un Decreto Penale di Condanna con pena di euro 3.750 di multa per violazione dell’art. 610 del c.p.. Vorremmo opporci chiedendo il giudizio immediato presentando l’istanza personalmente visto che la legge lo consente

La prima cosa da fare sarebbe andare a fare la copia dei documenti del fascicolo processuale per vedere cosa c’è effettivamente a carico di tua moglie e quale sarebbe la possibilità di ottenere un’assoluzione in giudizio.

Tale richiesta va fatta con urgenza, dal momento che per fare opposizione al decreto penale di condanna è previsto un termine brevissimo di soli 15 giorni, che, appunto, considerati i tempi degli uffici, sono pochissimi.

L’opposizione, poi, può essere presentata anche personalmente, senza l’assistenza di un legale, ma il giudizio successivo va poi affrontato necessariamente con un difensore, tant’è vero che se non lo nomini te ne viene assegnato uno d’ufficio, che dovrai comunque pagare – non va confusa la difesa d’ufficio con il patrocinio a spese dello Stato.

Quindi devi valutare, specialmente se non avete una polizza di tutela legale, se può valer la pena fare questo investimento al fine di ottenere un’assoluzione piena.

Può essere che convenga valutare alcuni riti o soluzioni alternative, tra cui – che, nel vostro caso, mi sembra particolarmente azzeccata – la particolare tenuità del fatto, ma questo si potrà vedere solo una volta che sarà stato esaminato il fascicolo.

Se vuoi un preventivo, intanto per fare le copie, esaminare il fascicolo e dare un’indicazioni su quello che potrebbe convenire fare a livello strategico, puoi chiederlo compilando il modulo apposito che trovi nel menu del blog.

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Libro e recesso su ebay: posso fare querela?

Ho acquistato tramite eBay un libro. Dopo più di una settimana dal pagamento con PayPal e dopo non aver ricevuto notizie dal venditore nonostante mia comunicazione, apro una contestazione con PayPal in cui scrivo al venditore di non inviare più nulla. A distanza di qualche ora arriva una mail con il codice di tracciatura. Al venditore scrivo di fermare il pacco, lui dice che non può, che ormai è spedito (ma sul sito del corriere vengo a sapere che è stato inviato il giorno dopo e non quello stesso giorno). Non ritiro il pacco, e il venditore dice che per avere il rimborso devo andarlo a ritirare in sede e rispedirlo. Ma a casa mia un pacco non ritirato torna indietro! In più il venditore non chiama il corriere per farselo rispedire e darmi questo benedetto rimborso. La mia domanda è: posso sporgere querela? Di fatto io non ho in mano nessun oggetto, e da prima che fosse inviato ho chiesto di non farlo!

Per sporgere querela, è necessario che ci sia un reato, mentre in un caso come questo a mio modo di vedere non c’è nessun reato, ma solo, al massimo, un illecito civile, che va gestito appunto in sede civile.

Quand’anche ci fosse un reato, molto difficilmente le autorità giudiziarie si potrebbero occupare di una vicenda di valore così bagatellare, sia per ragioni di opportunità, nonostante l’obbligatorietà in linea di principio dell’azione penale, sia per l’influsso di nuovi istituti, tra cui segnatamente la particolare tenuità del fatto che determina l’archiviazione senza che possa proseguire un procedimento penale.

Tu capisci che non si possono muovere i Carabinieri o la Polizia di Stato tutte le volte che a una persona viene consegnato o non consegnato un libro o un oggetto del genere…

Al di là di questo, si tratta di una vertenza che non ha il minimo senso trattare tramite strumenti legali e giudiziari, proprio per il suo infimo valore, a meno che non si parli di un libro antico e raro di pregio, che però non credo si possa acquistare frequentemente tramite piattaforme come ebay.

Bisogna capire che gli strumenti giudiziari sono piuttosto grossolani e comportano sempre un costo non trascurabile per il loro utilizzo, di talchè una vasta serie di ipotesi di vertenze di basso valore sono destinate a rimanere fuori dall’ambito della loro applicazione, sempre che uno non voglia spendere migliaia di euro per coltivare una vertenza del valore di 10-20 euro…

Se credi, puoi provare a tutelarti spedendo al venditore una diffida da te redatta, attenzione però che il rischio di fare danni è abbastanza consistente. La cosa migliore sarebbe sicuramente cercare un accordo.

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Tenuità del fatto e reato permanente: profili di compatibilità.

La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza 50215/2015, ha chiarito che la configurazione di un reato permanente non esclude l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.

L’elemento chiave, al fine di valutare la compatibilità tra il reato permanente e la particolare tenuità, è rappresentato dalla permanenza, ovverosia dalla continuità della condotta antigiuridica.

Nel caso in cui la permanenza sia ancora in atto, la causa di non punibilità summenzionata risulta inapplicabile, in quanto un’offesa che si protrae nel tempo non può essere giudicata come tenue, ai sensi dell’ art. 131-bis e 133, comma 1, c.p.

Nell’ipotesi in cui la permanenza sia, invece, cessata – a condizioni esatte – può esserne consentita l’applicazione, dal momento che il reato permanente non è riconducibile all’alveo del comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto.

Occorre precisare che la sussistenza della tenuità dell’offesa sarà tanto più difficilmente rilevabile quando più tardi sarà cessata la permanenza.

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte, ha considerato come cessato il reato di abuso edilizio, in ragione dell’avvenuta eliminazione dell’opera abusiva e del ripristino dei luoghi; pertanto ha annullato la sentenza con rinvio al giudice di appello per la valutazione sull’applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto.

La Cassazione, con lo stesso provvedimento, ha risolto, inoltre, il problema del concorso tra la sopraggiunta prescrizione del reato e la presenza della causa di non punibilità.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, per due ordini di ragioni: in primo luogo risultano differenti le conseguenze che scaturiscono dai due istituti; in secondo luogo, mentre il primo di essi estingue il reato, il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

Nondimeno, se la prescrizione non si è ancora verificata e la Corte annulla la sentenza con rinvio al fine di verificare l’applicabilità della causa di non punibilità, allora nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale.