Riconoscimento paternità legge 219/12. Prove: DNA parziale tra fratellastri (7 su 10) tre testimonianze scritte. Controparte invoca “pietas defunti” per evitare DNA su padre defunto nel 1956. Ordinanza giudice primo grado non ammette le prove, difende la pietas defunti. Cassazione 12549/2012 :”inammissibile la censura,DNA non è invasivo. Cosa posso fare?
Il caso non è descritto con sufficiente chiarezza, provo comunque ad abbozzare qualche considerazione.
A quanto capisco io, la Cassazione che citi non è stata resa nel tuo caso, ma in un altro processo e tu la vorresti invocare come «precedente» utile anche nel tuo.
Quindi il punto dovrebbe essere vedere quali rimedi o impugnazioni sono esperibili contro l’ordinanza istruttoria con cui il giudice, nel corso del processo di primo grado, che, a quanto sembra di capire, sarebbe ancora pendente.
Per fare questa valutazione, bisogna capire meglio la motivazione di questa ordinanza istruttoria perché a volte ci sono sfumature molto importanti e non è detto che tutto si possa esaurire nella pietas defunti; quand’anche fosse, poi, bisognerebbe vedere in che modo è stato richiamato in causa il concetto.
Ad ogni modo, parlando in generale, le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili dal giudice che le ha emesse. Ovviamente, questa considerazione generale non ci è molto utile, dal momento che è estremamente difficile che un giudice possa cambiare idea senza che ci siano elementi di novità, anche se si può sempre provare, ma se esistono margini per un tentativo del genere si può valutare solo studiando l’intero fascicolo del procedimento e paragonandolo alla motivazione.
Peraltro, può anche darsi che il giudice abbia ritenuto le prove in questioni inutili, cioè superflue, perché si è già convinto, sulla base delle prove appunto già assunte, in un senso o nell’altro, magari anche proprio a tuo favore. Questo accade abbastanza frequentemente.
Comunque, se queste non fossero le ipotesi, non ci sono altri mezzi di impugnazione. Se il giudice, dunque, non cambia idea sulla prove e alla fine rigetta la tua domanda, l’unico modo per «lamentare» l’ingiustizia della decisione sulle prove è quello di appellare la sentenza. Tale evenienza va valutata molto attentamente, perché, a parte le norme processuali generali, di fatto è abbastanza difficile che in sede di appello una corte proceda ad una nuova istruttoria del procedimento.
In conclusione, se non sei convinto di quanto ti riferisce al riguardo il tuo avvocato attuale, ti consiglio di chiedere un secondo parere ad un altro avvocato, che non fa mai male, previa ostensione dell’intero fascicolo in modo che possa vedere se possibile praticare qualcosa.