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Accettare un’eredità con beneficio d’inventario: cosa comporta?

Mio marito è deceduto nel 2016, era un lavoratore dipendente, aveva accumulato dei debiti. Ho rinunciato all’eredità col beneficio dell’inventario. Ho un figlio che a maggio scorso ha compiuto 18 anni, prima ero suo tutore, ora ho da riscuotere il suo TFR e il corrispettivo di alcuni mensili arretrati + ferie non godute. Posso disporre liberamente di quest’ultimi o mi saranno pignorati.

Quella con beneficio d’inventario non è certo una rinuncia, ma una accettazione. Se uno rinuncia all’eredità non c’è bisogno, naturalmente, di fare nessun inventario.

L’accettazione con beneficio d’inventario comporta che si risponda dei debiti gravanti sull’eredità, e quindi i debiti che aveva contratto tuo marito prima di morire, solo nei limiti delle sostanze contenute nell’eredità stessa.

Lo prevede l’art. 490 del codice civile, secondo cui «l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede

Conseguentemente:

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede…»

In sostanza, l’erede risponde nei confronti dei creditori dell’eredità, ma la sua è una responsabilità limitata al patrimonio che si trova nell’eredità stessa, un po’, se vuoi, come una società di capitali che risponde limitatamente al capitale sociale.

I creditori, comunque, potrebbero sottoporre a pignoramento le somme dovute dal datore di lavoro a favore degli eredi di tuo marito, tra l’altro si tratta di quella particolare forma di pignoramento particolarmente agevolata che è il pignoramento presso terzi.

Probabilmente la situazione potrebbe essere approfondita maggiormente con una apposita consulenza, valuta se è il caso di procedere in questo senso o meno.

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Credito di oltre 200.000 euro e niente di aggredibile: che fare?

abbiamo un credito da esigere di 220.000 euri. il ns avvocato ha fatto tutto secondo le regole, ma nessuno si è presentato (il debito è diviso per tre persone di famiglia). Pare che sui conti ci sia poco o niente. adesso ha presentato il pignoramento immobiliare sulla casa dove vivono queste tre persone…sono sfiduciata perchè le vendite all’asta sono lunghe (abbiamo 67 anni) e poi, come lei ha scritto, bisogna pagare tanti soldi per la pubblicità, Cosa fare? lasciar perdere tutto? Ma possiamo anche noi detrarre questi mancati pagamenti dalle tasse? Alla fine noi onesti dobbiamo soccombere…grazie alla giustizia che non funziona

La giustizia civile, nel nostro paese, è considerata un affare tra privati. Lo Stato ti mette a disposizione gli strumenti, poi spetta a te valutare innanzitutto se del caso utilizzarli, dal momento che comportano sempre un investimento, e in quale forma; resta poi a tuo carico il rischio che questi strumenti non conducano ad alcun risultato. L’incasso di un credito da parte tua non è considerato un interesse dello Stato, che si limita ad offrirti strumenti limitati, che devi poi valutare tu se usare e come. Il discorso è diverso per la giustizia penale, che è considerata un interesse anche dello Stato, considerato che c’è un interesse pubblico a che, ad esempio, i responsabili di gravi reati siano detenuti e non possano circolare liberamente mettendo in pericolo le persone e le cose.

In realtà, anche la giustizia civile rappresenta un interesse pubblico perché, se anche su questo versante le cose non funzionano, si determina un danno per tante cose di interesse pubblico, come ad esempio, prima tra tutte, l’economia. Però questo non è sentito né dal popolo né dalla classe politica. Ognuno di ricorda della giustizia civile solo quando ne viene coinvolto direttamente e rimane scandalizzato dallo stato in cui si trova questa funzione dello Stato. Fino ad allora, nessuno ne parla. Se fai caso ai programmi dei partiti politici, si parla sempre solo di giustizia penale e mai di giustizia civile.

Se leggi, come ti consiglio, la mia scheda sul recupero crediti, vedrai che da anni suggerisco a tutti coloro che si accingono a recuperare un credito di valutare prima di fare qualsiasi cosa la convenienza di un’azione di recupero, perché in molti casi conviene davvero lasciar perdere e non perdere altri soldi.

Non è certo quello che è giusto, ma è sicuramente quello che conviene, secondo il concetto alla base del mio indirizzo strategico per la trattazione dei problemi legali.

Ma chiudiamo questa sia pur fondamentale parentesi per vedere che cosa si può dire nel vostro caso.

Innanzitutto, non è chiaro se si tratti di una obbligazione solidale o parziaria – sarebbe parziaria se derivasse, ad esempio, da una successione, solidale con ogni probabilità negli altri casi, considerato che la solidarietà è la regola. Questa è una distinzione in linea di principio molto importante, perché in caso di obbligazione solidale si può chiedere l’intero capitale ad una persona, viceversa in caso di parziarietà. Può anche darsi, peraltro, che la natura dell’obbligazione non arrivi ad avere rilevanza, se tutti e tre i debitori non sono solvibili.

«Nessuno si è presentato» è un’espressione che non consente di capire che tipo di pignoramento sia stato tentato in prima battuta, forse un pignoramento presso terzi avente ad oggetto i conti correnti bancari. Purtroppo qui non posso che confermare che se queste persone non hanno consistenze bancarie il pignoramento non avrebbe potuto finire in altro modo…

Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, per fortuna ultimamente le spese di pubblicità si sono abbassate molto, dal momento che solitamente la pubblicità avviene tramite la rete internet e non più mediante giornali specializzati, ma si tratta pur sempre di una procedura molto lunga e farraginosa, per non dire del fatto che bisognerà poi anche vedere che valutazione verrà fatta della casa da parte del CTU incaricato dal giudice e quali saranno le reali possibilità di collocazione sul mercato della stessa. Al riguardo, purtroppo, molti creditori spesso rimangono delusi.

In generale, bisogna dire che tutte queste valutazioni sarebbero state da fare prima di cominciare la causa per ottenere il titolo. Ora però può anche darsi che approfondendo maggiormente la situazione dei debitori si riesca a trovare qualche sostanza aggredibile. Vi consiglierei di fare una ricerca tramite un’apposita agenzia investigativa per vedere se ci sono sostanze più facilmente aggredibili in capo ai debitori.

Se volete un preventivo per questo lavoro, potete chiedercelo compilando la voce apposita nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Se ho vinto la causa ma il debitore non mi paga cosa posso fare?

Ho una causa che e stata iscritta a ruolo nel 2010 e nel 2011 c’e stata la sentenza definitiva in cui il Giudice ingiungeva a controparte il pagamento di una determinata somma in mio favore;ma controparte ancora non mi ha pagato,il mio avvocato ha fatto il pignoramento presso terzi e la sua banca mi ha dato esito negativo.Il mio avvocato mi dice che non puo chiedere il fallimento anche se l’azienda opera indisturbata oggi;e difficile se non impossibile da ottenere guesti soldi.
Sono passati 4 anni,che si puo fare?

Non ci sono ricette magiche, purtroppo, per situazioni come queste.

Anzi, ti dirò che come al solito le valutazioni circa la solvenza dell’azienda tua debitrice sarebbe stato meglio farle ancor prima di iniziare la causa.

Ad ogni modo, qualche consiglio che ti posso dare può essere questo.

Innanzitutto, verificate bene la fallibilità o meno della società. Può darsi benissimo che non sia fallibile, perché la legislazione più recente ha innalzato molto la soglia di fallibilità delle imprese, escludendone molte. Però è preferibile verificarlo in concreto, perché se la fallibilità ci fosse o fosse sostenibile una istanza di fallimento potrebbe sbloccare la situazione.

Viceversa, se non ci fosse questa fallibilità, altre strade potrebbero essere le seguenti:
– una indagine investigativa presso un’apposita agenzia per sapere dove questa azienda ha un conto corrente in attivo;
– un pignoramento presso terzi presso un cliente di questa azienda, qui dipende ovviamente da che tipo di bene o servizio vende questa azienda
– un pignoramento mobiliare presso la sede… Qui il discorso è molto complesso e va valutato per bene, perché i mobiliari in sé non funzionano, servono solo se rappresentano un «fastidio» per il debitore che poi così si presenta a pagare.

Al di là di tutto quanto sopra, un approccio negoziale a volte potrebbe risolvere.

In bocca al lupo.

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il conto corrente può essere pignorato senza che il titolare sia avvertito?

Ho una controversia col mio ex padrone di casa (anzi di negozio). Dopo 30 anni ho disdetto il contratto nei tempi (visto l’aumento assurdo) ma dopo la lettera di un’avvocato mi sono trovato il doppio del contendere bloccato sul mio conto, senza che la banca o altri mi avvisassero. Tutto ciò e’ legale?

Non ha senso parlarne in astratto. La prima cosa che devi fare è andare a recuperare l’atto di pignoramento. Questo atto dovrebbe essere stato notificato sia a te che alla banca. Se non l’hai ricevuto, dovresti controllare per prima cosa di non avere residenze in posti che non frequenti più, ad esempio perché ti sei dimenticato di fare il cambiamento, oppure perché nel contratto di locazione hai eletto domicilio in un posto che adesso non ti appartiene più: l’atto potrebbe esserti stato notificato là. Se non riesci a recuperare l’atto in questo modo, puoi chiedere alla tua banca di dartene copia, oppure, se incarichi un avvocato, questi può chiederne una copia, a titolo di cortesia, al legale del creditore (per conoscere il nome del quale, se già non lo sai, puoi chiedere sempre alla banca).
Prima ancora della notifica dell’atto di pignoramento, dovresti aver ricevuto la notifica di altri atti, tra cui l’atto introduttivo del giudizio che ha condotto alla formazione del titolo e il titolo stesso, cioè il provvedimento del giudice che dice che devi pagare, insieme all’atto di precetto. Ma qui ci sono tante possibilità che è davvero inutile parlarne in generale, bisogna fare un lavoro di ricerca per capire che cosa è successo e se la notifica che di fatto non hai ricevuto è valida o no. Se è invalida, forse puoi fare opposizione tardiva e far annullare il titolo formato nei tuoi confronti, se è valida invece non c’è niente da fare sotto quel versante e l’unica è gestire la situazione.