Categorie
diritto

Tenuità del fatto e reato permanente: profili di compatibilità.

La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza 50215/2015, ha chiarito che la configurazione di un reato permanente non esclude l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.

L’elemento chiave, al fine di valutare la compatibilità tra il reato permanente e la particolare tenuità, è rappresentato dalla permanenza, ovverosia dalla continuità della condotta antigiuridica.

Nel caso in cui la permanenza sia ancora in atto, la causa di non punibilità summenzionata risulta inapplicabile, in quanto un’offesa che si protrae nel tempo non può essere giudicata come tenue, ai sensi dell’ art. 131-bis e 133, comma 1, c.p.

Nell’ipotesi in cui la permanenza sia, invece, cessata – a condizioni esatte – può esserne consentita l’applicazione, dal momento che il reato permanente non è riconducibile all’alveo del comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto.

Occorre precisare che la sussistenza della tenuità dell’offesa sarà tanto più difficilmente rilevabile quando più tardi sarà cessata la permanenza.

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte, ha considerato come cessato il reato di abuso edilizio, in ragione dell’avvenuta eliminazione dell’opera abusiva e del ripristino dei luoghi; pertanto ha annullato la sentenza con rinvio al giudice di appello per la valutazione sull’applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto.

La Cassazione, con lo stesso provvedimento, ha risolto, inoltre, il problema del concorso tra la sopraggiunta prescrizione del reato e la presenza della causa di non punibilità.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, per due ordini di ragioni: in primo luogo risultano differenti le conseguenze che scaturiscono dai due istituti; in secondo luogo, mentre il primo di essi estingue il reato, il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

Nondimeno, se la prescrizione non si è ancora verificata e la Corte annulla la sentenza con rinvio al fine di verificare l’applicabilità della causa di non punibilità, allora nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale.