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Mi risposo e compro casa: come lasciarla a mia figlia?

io ed il mio nuovo compagno vorremmo sposarci. Abbiamo entrambi dei figli da precedenti relazioni (la mia convivenza, la sua matrimoniale). Acquisterò, solo io, un’immobile con l’aiuto dei miei genitori e naturalmente vorrei che rimanesse di esclusiva proprietà di mia figlia dopo la mia morte. Cosa posso fare per tutelare i suoi interessi? Basterà la separazione dei beni ed un lascito testamentario con dichiarazione di rinuncia da parte del mio futuro marito oppure ci sono altre soluzioni?

[la risposta è nel podcast]

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Regime patrimoniale tra coniugi: cosa succede a cambiarlo?

vorrei cortesemente sapere se dopo un Matrimonio celebrato nel 1981 in regime di “Comunione dei Beni” si possa modificare il regime in “Separazione dei Beni” dal momento in cui viene stipulato l’atto in poi lasciando in comunione i beni acquistati prima dell’atto stesso

Il regime patrimoniale tra coniugi – comunione, separazione o sistema «personalizzato» – adottato dai coniugi stessi al momento del matrimonio o successivamente, tramite una convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico si può sempre cambiare.

Nel momento in cui questo regime patrimoniale viene cambiato, non viene ovviamente a mutare la situazione giuridica dei beni acquistati nel vigore del regime precedente, cioè ad esempio se una coppia di coniugi decide di passare alla comunione quando prima si trovava in separazione non è che i beni acquistati diventano, per ciò stesso, di proprietà comune, ma rimane la situazione proprietaria che si era determinata sulla base del regime patrimoniale vigente al momento in cui era stato compiuto l’acquisto.

Ogni famiglia, dunque, può avere una storia particolare del regime patrimoniale vigente, specialmente quelle coppie che si sono sposate prima del 1975, anno in cui è entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia, con la conseguenza che per divisare la situazione giuridica dei beni acquistati in costanza di matrimonio bisogna sempre capire quando i beni sono stati acquistati – la data, cioè – e confrontare questo momento con il regime patrimoniale vigente in quel momento, per effetto della scelta operata o al momento del matrimonio, o dal notaio con convenzione matrimoniale o dal legislatore come avvenuto con la riforma del 1975 e come potrebbe avvenire con altri interventi legislativi.

Nel caso da te posto, passando al regime di separazione da quello di comunione, i beni precedentemente acquistati resterebbero nella medesima situazione in cui si trovavano anteriormente, situazione che non verrebbe a cambiare per effetto del mutamento, avvenuto adesso, del regime patrimoniale. Non dico espressamente che si troverebbero in comunione, perché sono sempre possibili eccezioni, il caso più concreto è quello del coniuge che interviene all’atto pubblico di acquisto per rinunciare espressamente alla comunione, quindi bisogna vedere in concreto per ogni bene che regime giuridico si può ritenere sussistente – restando inteso che la valutazione sarà effettuata sulla base delle regole della comunione.

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quando l’assicurazione non paga il costo della nuova immatricolazione perchè la nuova auto è intestata a persona diversa dal danneggiato originario

A giugno ho avuto un incidente con la macchina intestata a mio marito. l’assicurazione mi ha risarcito solo il valore della machina (500 euro) in quanto era una machina più vecchia di 10 ani e il danno era superiore. Adesso dopo 6 mesi per il danno fisico mi da poco niente pero non mi riconosce ne anche il passaggio di proprietà della machina che ho comprato perché l’ho fatto intestato a mio nome: mio marito era a lavoro, io ho trovato questa occasione (una machina usata a un prezzo conveniente) e quindi ho fatto il passaggio intestato a me.

Credo che il comportamento della compagnia non sia legittimo. Naturalmente, dovreste poter essere in grado di dimostrare che quel veicolo che avete «sostituito» pur cambiando l’intestazione era l’unico che possedevate come nucleo familiare, oppure che comunque con la sua sostituzione non è incrementato il numero dei veicoli della famiglia, ovvero ancora che quel veicolo rottamato era utilizzato prevalentemente da te, e quindi era la «tua» macchina, nonostante fosse intestata a tuo marito. Peraltro, se la macchina fosse stata acquistata dopo il matrimonio, e voi foste in comunione dei beni, in realtà il problema nemmeno si porrebbe perchè l’auto nonostante l’intestazione formale a tuo marito, era oggetto di comunione con te, così come peraltro la nuova che hai acquistato. Direi che sia un punto sul quale potete provare ad insistere. Ovviamente, la compagnia deve pagare anche le spese di rottamazione del vecchio veicolo, incidentato.