vorrei cortesemente sapere se dopo un Matrimonio celebrato nel 1981 in regime di “Comunione dei Beni” si possa modificare il regime in “Separazione dei Beni” dal momento in cui viene stipulato l’atto in poi lasciando in comunione i beni acquistati prima dell’atto stesso
Il regime patrimoniale tra coniugi – comunione, separazione o sistema «personalizzato» – adottato dai coniugi stessi al momento del matrimonio o successivamente, tramite una convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico si può sempre cambiare.
Nel momento in cui questo regime patrimoniale viene cambiato, non viene ovviamente a mutare la situazione giuridica dei beni acquistati nel vigore del regime precedente, cioè ad esempio se una coppia di coniugi decide di passare alla comunione quando prima si trovava in separazione non è che i beni acquistati diventano, per ciò stesso, di proprietà comune, ma rimane la situazione proprietaria che si era determinata sulla base del regime patrimoniale vigente al momento in cui era stato compiuto l’acquisto.
Ogni famiglia, dunque, può avere una storia particolare del regime patrimoniale vigente, specialmente quelle coppie che si sono sposate prima del 1975, anno in cui è entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia, con la conseguenza che per divisare la situazione giuridica dei beni acquistati in costanza di matrimonio bisogna sempre capire quando i beni sono stati acquistati – la data, cioè – e confrontare questo momento con il regime patrimoniale vigente in quel momento, per effetto della scelta operata o al momento del matrimonio, o dal notaio con convenzione matrimoniale o dal legislatore come avvenuto con la riforma del 1975 e come potrebbe avvenire con altri interventi legislativi.
Nel caso da te posto, passando al regime di separazione da quello di comunione, i beni precedentemente acquistati resterebbero nella medesima situazione in cui si trovavano anteriormente, situazione che non verrebbe a cambiare per effetto del mutamento, avvenuto adesso, del regime patrimoniale. Non dico espressamente che si troverebbero in comunione, perché sono sempre possibili eccezioni, il caso più concreto è quello del coniuge che interviene all’atto pubblico di acquisto per rinunciare espressamente alla comunione, quindi bisogna vedere in concreto per ogni bene che regime giuridico si può ritenere sussistente – restando inteso che la valutazione sarà effettuata sulla base delle regole della comunione.