Mio marito è deceduto nel 2016, era un lavoratore dipendente, aveva accumulato dei debiti. Ho rinunciato all’eredità col beneficio dell’inventario. Ho un figlio che a maggio scorso ha compiuto 18 anni, prima ero suo tutore, ora ho da riscuotere il suo TFR e il corrispettivo di alcuni mensili arretrati + ferie non godute. Posso disporre liberamente di quest’ultimi o mi saranno pignorati.
Quella con beneficio d’inventario non è certo una rinuncia, ma una accettazione. Se uno rinuncia all’eredità non c’è bisogno, naturalmente, di fare nessun inventario.
L’accettazione con beneficio d’inventario comporta che si risponda dei debiti gravanti sull’eredità, e quindi i debiti che aveva contratto tuo marito prima di morire, solo nei limiti delle sostanze contenute nell’eredità stessa.
Lo prevede l’art. 490 del codice civile, secondo cui «l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede
Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede…»
In sostanza, l’erede risponde nei confronti dei creditori dell’eredità, ma la sua è una responsabilità limitata al patrimonio che si trova nell’eredità stessa, un po’, se vuoi, come una società di capitali che risponde limitatamente al capitale sociale.
I creditori, comunque, potrebbero sottoporre a pignoramento le somme dovute dal datore di lavoro a favore degli eredi di tuo marito, tra l’altro si tratta di quella particolare forma di pignoramento particolarmente agevolata che è il pignoramento presso terzi.
Probabilmente la situazione potrebbe essere approfondita maggiormente con una apposita consulenza, valuta se è il caso di procedere in questo senso o meno.
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