Sono proprietario con usufrutto mia madre di un appezzamento di terreno piantumato ad alberi per legna da ardere. a questo terreno si accede da una strada vicinale comunale lunga variati Km, e frontisti, utilizzata da cacciatori ed altro. Stavo eseguendo il taglio per la provista della legna, ma un determinato giorno , un parente che non ha nessuna proprietà in locco, ha arato e formato mucchi ti terra con un grosso trattore sul piano stradale della strada vicinale, per impedirmi il transito e l’esbosco della legna…..Penso che abbia commesso un grave reato danneggiando la strada vicinale comunale….. che azioni posso intraprendere per far valere i miei diritti di passaggio e ripristino della strada .
È molto semplice: devi immediatamente inviare, tramite avvocato, una diffida chiedendo la rimozione immediata degli ostacoli opposti al passaggio e all’utilizzo della strada.
Dopo l’invio di questa diffida, si valuta la reazione del responsabile dell’illecito.
Se non c’è ottemperanza, se cioè gli ostacoli non vengono rimossi, il passo successivo è il deposito di un ricorso d’urgenza, che io faccio sia di merito che possessorio, per ottenere la rimozione di detti ostacoli.
Se vuoi procedere intanto con la diffida, chiama lo studio e prenota il tuo appuntamento a video o di persona al numero 0590 761926, oppure acquista direttamente da qui: in questo caso, sarà la mia assistente a chiamarti per concordare giorno ed ora.
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Siamo in campagna, io ed i miei vicini (abitazione unica, divisa in 3 unità) abbiamo un problema con un vicino che sta al di là di un fosso. Quest’ultimo ha costruito un ponticello, sopra questo fosso appunto, per passare dalla nostra strada di accesso alle abitazioni al suo campo coltivato ad alberi di pero e nel costruire il ponticello ha occluso un tubo di scarico dell’acqua che sfogava nel fosso. Questo tubo interrato parte dal nostro casale e trasporta esclusivamente L’acqua piovana raccolta dai tetti del casale. Quindi, l’acqua, non sfogando nel fosso, nei giorni di pioggia intensa straborda sull’asfalto della strada di accesso rendendola pericolosa soprattutto l’inverno a causa di gelate. E’ possibile che questo vicino abbia fatto un abuso edilizio nel tappare questo tubo di scarico dell’acqua e nel costruire il ponticello? Tra l’altro danneggia anche l’asfalto dato che il transito dalla nostra strada al suo campo avviene con un trattore.
Potrebbe sicuramente essere un abuso edilizio, anche se non so darti sicurezza né sulla natura abusiva o meno né, soprattutto, sulla tipologia di abuso, che avrebbe sanzioni e conseguenze diverse; potrebbe trattarsi di un abuso «minore» ad esempio sanzionato solo con una multa o sanzione amministrativa, con il che non avreste risolto niente.
A mio giudizio, il riferimento all’eventuale abuso è poco funzionale in una situazione del genere.
Il metodo classico per trattare casi di questo tipo è naturalmente basato sul previo invio di una diffida in cui si rappresenta la illegittimità della situazione posta in essere e se ne chiede la rimozione.
Se la diffida non dovesse portare ad un riscontro congruo, quindi né rimozione né raggiungimento di un accordo sul punto – qualunque esso sia, questo lo si potrà vedere solo in corso di eventuale negoziazione – il rimedio tipicamente utilizzato per questo genere di cose è il ricorso possessorio, per turbative, anche se io di solito preferisco, come ho spiegato in tanti altri post, fare un generico «ricorso d’urgenza», mettendoci dentro anche altre azioni che potrebbero essere utili nell’ipotesi in questione e cioè, parlando generalmente senza riferimento, ora, al tuo caso, quelle di nunciazione, il 700 e così via, ovviamente tutto gradato tra loro.
Trattandosi di consistenze immobiliari, ti consiglio di non trascurare il problema ma di procedere immediatamente intanto con la diffida.
Se vuoi valutare le condizioni per una diffida presso il nostro studio, puoi consultare questa pagina. Se, in seguito, vorrai avere un preventivo per il ricorso d’urgenza, potrai chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.
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Il padre del bimbo è cittadino italofrancese che vive in Francia. Conosciuto in aereo nel posto a fianco, in viaggio dalla Francia in Italia e frequentato in Italia. È poi ripartito per la Francia dopo una settimana. Dalla breve relazione nasce un bimbo. Del padre si conosce solo nome di battesimo e numero di telefono che poi è cambiato quindi non si riesce a contattare. Come ottenere i dati anagrafici dalla compagnia aerea conoscendo numero del volo e posto in aereo per poter contattare il padre ed eventualmente ottenere riconoscimento del bambino? Abbiamo scritto alla compagnia aerea ma fa resistenza per la privacy. Possibile che il diritto di un bimbo di sapere chi è suo padre sia superato dalla privacy? C’è un modo per tutelare questo bimbo?
Ci sono svariati modi per riuscire ad individuare le generalità precise del padre del bambino, cosa necessaria per le azioni a tutela dello stesso, che dovranno essere dapprima stragiudiziali e, in seguito, in caso fosse necessario, anche giudiziali.
Innanzitutto, si può tentare molto semplicemente tramite un’agenzia di investigazioni che a volte riesce ad avere accesso a informazioni come queste, sia pure solo di fatto, cioè senza poter produrre un documento ufficiale, ma ciò nel tuo caso sarebbe sufficiente.
Un altro sistema è il ricorso al garante per la privacy contro il diniego della compagnia di volo. Prima di inoltrare questo ricorso, tuttavia, occorre esaminare con attenzione sia la richiesta originaria che hai inviato alla compagnia, specialmente se l’hai formulata senza adeguata assistenza legale, sia la risposta della compagnia stessa. Insomma, bisogna continuare la trattazione, ma facendola in modo tecnicamente corretto. Queste sono cose delicate in cui non ci si può affatto improvvisare, non so se tu abbia tentato di fare la richiesta da sola, nel caso a mio modo di vedere non hai fatto bene, avresti dovuto farti seguire fin da subito da un avvocato.
Una terza possibilità è ottenere un provvedimento del giudice che obbliga la compagnia aerea o gli altri soggetti in possesso delle informazioni necessarie alla comunicazione dei dati relativi. Per questa terza strada, si può pensare ad un ricorso d’urgenza. Oppure forse si potrebbe pensare anche all’azione di accertamento della paternità, che tuttavia nell’impossibilità al momento di identificare il convenuto andrebbe fatta nei confronti di un curatore speciale, una cosa tutto sommato troppo complicata.
In conclusione, il mio consiglio è quello di provare a trattare stragiudizialmente ancora con la compagnia aerea, riscontrando la lettera di diniego dei dati, sulla base delle normative applicabili alla situazione e delle circostanze di fatto. Solo in caso tale trattativa non avesse esito positivo, si può tentare con il ricorso al garante. In entrambi i casi non puoi assolutamente fare da sola, devi farti seguire da un bravo avvocato.
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mio fratello 63enne viveva con i suoceri ed un cognato,venuti a mancare i suoceri,poi è morta la moglie poi il cognato, rimasto solo altri cognati si hanno preso la casa,mio fratello è stato due giorno in strada,preciso che è pure invalido civile al 100%,ho chiamato i figli,1 a londra ed 1 a novara ma come risposta hanno detto si arrangia,io fratello minore lo ho accudito a casa mia facendogli anche la residenza per le prestazioni sanitarie. oggi dopo 3 anni mia moglie non ne vuole sapere piu poickè deve accudire i genitori 80enni disabili. domanda; che devo fare io per non tenere piu mio fratello. chi è responsabile di lui figli o istutizioni
Non è un problema che si possa prestare ad essere trattato con gli strumenti giuridici tradizionali, che sono adeguati semmai solo ad alcuni aspetti limitati dello stesso, mentre mi sembra evidente che occorrano approcci diversi.
In linea di principio, se consideriamo il novero dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti, definito dall’art. 433 cod. civ., vengono prima i figli dei fratelli, in ragione del fatto che il vincolo di parentela e di vicinanza anche affettiva nel primo caso è o dovrebbe essere molto più stretto.
Addirittura il codice civile specifica nel caso dei fratelli che gli alimenti sono dovuti solo nella misura dello stretto necessario, relegandoli all’ultimo posto e addirittura con limitazioni rispetto a tutti gli altri parenti ed affini che vengono prima.
Ciò detto, non credo che tu possa trattare il problema depositando un ricorso d’urgenza per la prestazione degli alimenti – non potresti nemmeno essere tu, dovrebbe essere tuo fratello a sottoscrivere la procura per il ricorso. Anche perché avresti la complicazione della notifica a Londra, cosa per la quale saresti almeno facilitato dal regolamento sulle notifiche intracomunitarie, almeno finché il Regno Unito non avrà completato la Brexit.
Io metterei questa eventualità in secondo piano e proverei a chiedere l’intervento dei servizi sociali, tramite una diffida scritta inviata da un bravo avvocato di fiducia sia ai servizi sia a tutti gli enti potenzialmente interessati, sia ai parenti che potrebbero essere tenuti a prestare gli alimenti – in primis i figli – con la miglior formula da individuarsi appunto a cura di questo legale.
Dopo l’invio di questa diffida, in base a quello che sarà accaduto, valuterai poi come continuare a trattare il problema.
Sto vivendo un problema che mi mette seriamente in angoscia. Ho acquistato nel luglio 2012 una casa, libera da diritti di terzi e da servitù (come viene indicato in atto notarile) ma nel settembre 2012 un signore amministratore di sostegno di una signora d 86 anni che io non ho mai conosciuto, mi chiede le chiavi del cancello di casa mia, in virtu del fatto che questa signora ha il fondo confinante al mio e che ha sempre utilizzato per transitare, anche se detto fondo ha i suoi accessi indipendenti, carraio e pedonale (mediante una scala in ferro). Mi vengono mosse accuse che io non so, di aver recintato la mia proprieta’ e di aver chiuso a chiave il cancello sulla mia proprieta’, anche se quel cancello è li dal 1996 data di costruzione. Sui progetti non figura alcun accesso pedonale a favore della signora, ora hanno agito in possessoria, ma io continuo a capirci ancora meno. La venditrice dice che la nonna passava un po’ dappertutto, ma ora da tutto questo cosa devo aspettarmi?
Onestamente, se vivessi con seria angoscia questo problema avresti già preso un appuntamento da un avvocato e non avresti certo scritto ad un blog ;-). Ad ogni modo, premesso che, specialmente se la controparte ha già agito in possessoria, devi comunque rivolgerti al più presto ad un legale, provo a fare qualche osservazione generale che magari può essere utile.
I rogiti di acquisto non fanno testo nei confronti di terzi circa l’assenza di servitù. Se il tuo venditore te l’aveva garantito, potrai al massimo fare rivalsa sul venditore stesso, ma è evidente che una pattuizione tra tu e lui non può vincolare un terzo eventuale titolare di diritto. Per non dire del fatto che potrebbe trattarsi, come spesso avviene, di una clausola di stile (per dirlo con sicurezza, ovviamente bisognerebbe leggere il compromesso).
La nostra legge, poi, tutela, oltre che il diritto di servitù, anche il possesso corrispondente, per cui una persona potrebbe anche non essere titolare di alcuna servitù, ma tu ugualmente non puoi impedirle di esercitare un possesso corrispondente, se l’ha sempre esercitato.
Ovviamente, per tali motivi, a questo punto la questione diventa una questione di fatto, dove saranno molto importante le prove e soprattutto i testimoni che ognuno di voi porterà a dimostrazione delle rispettive tesi.
Il mio consiglio sarebbe quello di non sottovalutare affatto questa situazione e di tutelarti innanzitutto nei confronti di chi pretende di avere un diritto di passaggio. Una volta sistemato questo problema, potrai poi eventualmente valutare le iniziative da prendere nei confronti del venditore (che, comunque, andrà diffidato formalmente sin da subito).