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Tubazione che cagiona infiltrazioni e muffe: che fare?

sono proprietaria di un appartamento facente parte dell’ultimo piano di un condominio nel quale passa all’interno un tubo di scarico acque proveniente dal solarium che provoca danni di umidità e muffa al mio immobile per via della condensa e dell’usura. La costruzione del condominio è dei primi anni 70. Ho chiesto all’amministratore e quindi al condominio di togliere tale tubazione dall’interno del mio appartamento ma l’assemblea ha risposto che è una servitù acquisita nel momento in cui è stato effettuato il rogito e che quindi resta li dove si trova. Cosa posso fare?

Può ben darsi che la servitù di scarico esista per destinazione del buon padre di famiglia sin dal momento in cui sono state create le singole unità immobiliari, ovvero per espressa disposizione contenuta in tutti i rogiti di vendita. L’esistenza della servitù può essere appositamente verificata ma, a naso, direi che non valga la pena spendere tempo ed attenzione su questo tema, dal momento che probabilmente la servitù, per un titolo o per l’altro, tra cui anche un possibilissimo usucapione, esiste.

Sotto un profilo parzialmente diverso, la servitù ovviamente riguarda solo lo scarico ma se, dando luogo a questo scarico, si concretano dei danni per le altre unità immobiliari, la situazione non è certamente legittima.

Infatti, chi è titolare di un diritto di servitù prediale, di qualsiasi tipo, deve esercitarlo senza cagionare danni al fondo servente, che, nel nostro caso, è il tuo appartamento.

Probabilmente peraltro la tua richiesta originaria, quella di rimuovere il tubo, è stata sbagliata strategicamente, perché è ovvio che un’operazione invasiva come quella non può trovare il facile consenso della comunità condominiale. Credo che il tuo obiettivo vada riformulato e corretto nell’adozione di misure e interventi – quali possano essere può dirlo solo un tecnico – atti a fare in modo che, pur continuando lo scarico, non si producano infiltrazioni, umidità e muffe nel tuo appartamento.

Se concordi su questo, che mi sembra l’unico obiettivo realisticamente perseguibile, quello che devi fare è riformulare le tue richieste al condominio, ma non informalmente, a voce, né con una tua lettera, bensì con una formale diffida tramite un bravo avvocato, per vedere se si trova una soluzione condivisa in cui ad esempio per favorire il raggiungimento di un accordo potresti assumerti parte del costo degli interventi necessari.

Qualora non si trovasse una soluzione amichevole in questa prima fase, a mio modo di vedere ti converrebbe depositare un ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. per CTU preventiva.

Se vuoi un preventivo per queste attività, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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CTU: se una parte non lo paga, paga tutto l’altra?

mio padre ha attualmente in corso una causa con un architetto che a seguito di lavori svolti presso la sua abitazione, ha provato ad estorcergli 6mila€. Nel corso della causa il giudice ha nominato un perito che ha effettuato una perizia presso l’abitazione di mio padre ed al seguito di quest’ultima si è visto richiedere dal tribunale il pagamento di € 900 quale somma dovuta al perito. Mio padre ha regolarmente pagato entro i termini prefissati, ma pochi giorni dopo è stato contattato dalla banca perché il tribunale ha eseguito un pignoramento di €2900 e rotti in quanto la controparte non ha pagato il perito, essendosi dichiarata nullatenente (un architetto che gira con un mercedes da 90 e più mila €). Vorrei sapere se questa cosa fatta dal tribunale è giusta e se ci sono mezzi per opporsi al pignoramento. Di certo sto vivendo in prima persona lo schifo del sistema giudiziario italiano.

La giustizia di questa cosa ognuno deve valutarla da sé, qui non discutiamo, generalmente, di cosa è giusto o meno, ma di quello che è legittimo o illegittimo, cioè previsto e consentito dalla legge, o meno, a prescindere dall’eventuale giustizia o ingiustizia.

A questo riguardo, ti devo dire che la cassazione, ad esempio, ha più volte ribadito la regola secondo cui l’obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d’ufficio, o CTU, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., in considerazione del fatto che la sua prestazione viene svolta nell’interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).

Quando una obbligazione è solidale, il creditore, nel nostro caso il CTU, può richiedere l’intero pagamento ad uno qualsiasi dei condebitori, mentre saranno poi i condebitori a regolare gli obblighi tra loro mediante l’esercizio dell’azione di regresso.

Quando in una obbligazione ci sono più debitori, peraltro, la solidarietà è la regola e la soluzione diversa, che si chiama parziarietà, rappresenta l’eccezione; un esempio di obbligazioni parziarie sono quelle successorie: qui il creditore può chiedere ai singoli eredi solo la rispettiva parte di ciascuno di essi e non l’intero.

Quindi tutto quello che è accaduto è legittimo ed è previsto così perché il CTU, che viene chiamato a prestare la propria opera lavorativa all’interno di un processo senza avere alcuna colpa di eventuali malefatte compiute dall’uno o dall’altra parte, è bene che abbia le maggiori garanzie possibili di ricevere il proprio compenso, anche perché, come ricorda la cassazione, lui lavora cercando di agevolare l’accertamento della verità, cosa che dovrebbe essere nell’interesse di entrambe o tutte le parti del giudizio.

Sotto un altro profilo, comunque, tuo padre non avrebbe dovuto apprendere del pignoramento dalla telefonata della banca, perché, se è vero che il decreto di liquidazione del CTU è titolo esecutivo, è anche vero che la notifica del precetto resta pur sempre necessaria. Tuo padre, dunque, prima del pignoramento avrebbe dovuto ricevere la notifica del precetto. Se l’ha ignorata, purtroppo, deve imputare a sé l’aver fatto andare avanti il pignoramento, con la successiva crescita esponenziale delle spese legali e correlativa figura non eccezionale con la banca.

Per quanto riguarda la causa attualmente pendente, direi che sarebbe stato meglio procedere, in un caso del genere, con un ricorso ex art. 696 bis cpc per CTU preventiva, ma ormai il discorso, essendo la CTU stata fatta, è superato.

Potete valutare l’azione di regresso nei confronti dell’architetto, e magari un esposto disciplinare, per dire di più bisognerebbe vedere la documentazione del pignoramento e quella anteriore e successiva.

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Se il proprietario del piano di sopra non mi risarcisce i danni che posso fare?

ho un problema col costruttore che è il proprietario della mansarda ubicata sopra il mio appartamento,ho problemi di infiltrazioni e rel.umidità in camera di mia figlia e in soggiorno in corrispondenza dei terrazzini scoperti della mansarda,sono stati fatti dei lavori ma il problema sussiste ancora,ho segnalato il tutto tramite racc,ma è stata ignorata,hofatto scrivere dal legale ma anche questo è stato ignorato,cos’altro posso fare ?non vorrei trovarmi a pagare spese salatissime per legali ed altro considerando che la risoluzione al problema non comporterebbe grosse cifre ma andrebbe fatta dall’interno della mansarda,inoltre ho avuto dei danni ai plafoni come mi consiglia di muovermi per avere u indennizzo?

In questi casi, solitamente il modo migliore di procedere è un ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. o CTU preventiva, sul quale ti invito a consultare la nostra scheda pratica sul blog.

Se non disponi di una assicurazione di tutela giudiziaria e non hai i presupposti per il patrocinio a spese dello Stato, dovrai anticipare ogni costo tu direttamente.

Non si tratta di voci trascurabili perché oltre al compenso dell’avvocato, che puoi comunque concordare stabilendo magari un forfait per tutto il procedimento, c’è anche quello del CTU che viene stabilito dal giudice che lo nomina.

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In caso di infiltrazioni nell’alloggio ACER a chi tocca intervenire?

mia madre è assegantaria di un alloggio Ater a Roma. Il regolamento consultabile all’indirizzo :www.aterroma.it/DOC/Normativa/RegolamentoInq.pdf mi sembra poco chiaro, se non vessatorio in alcuni punti. Dopo 30 anni e passa, il bagno presenta gravi perdite d’acqua. L’inquilino sottostante lamenta gravi infiltrazioni. Ho già sollecitato l’ente che in un sommario sopraluogo ha liquidato la cosa come una perdita dovuta a dei flessibili danneggiati. Magari! Il danno invece dopo aver consultato 2 idraulici richiede la sostituzione delle tubature acqua fredda e calda, in prossimità della colonna centrale. Le tubature sono praticamente marce. L’infiltrazione sta danneggiando anche le pareti attigue dell’alloggio, nonché mettendo in pericolo l’impianto elettrico. La spesa preventivata dagli idraulici supera i 2 milioni di euro. Per una p ensionata sociale, vedova e invalida è una spesa gravosa. A chi tocca riparare il danno? Vista l’entità e il costo al padrone, no?

Non ho tempo ovviamente di leggere il regolamento, nè sono molto convinto – anzi, tutto al contrario, mi pare improbabile – che in una materia come questa possa far testo il regolamento, piuttosto che le disposizioni di legge fondamentali in materia.

Mi pare che sia con buona probabilità escludibile (anche se, ovviamente, andrebbe accertato in concreto) che si tratti di un intervento a carico dell’inquilino o assegnatario, gli oneri che si pongono a carico del quale sono solitamente ispirati al concetto della «piccola manutenzione».

La strada migliore per trattare un problema come questo sarebbe il ricorso per CTU preventiva, su cui puoi consultare la scheda pratica nel nostro blog, cui tua madre potrebbe forse accedere facendosi ammettere al patrocinio a spese dello Stato.