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Come posso ottenere il rilascio se l’inquilina sostiene che il contratto si è rinnovato?

Sono la proprietaria di un immobile sito nel comune di Palermo che è stato affittato a delle studentesse con un contratto transitorio della durata di 12 mesi. Allo scadere del contratto ho stipulato con le stesse inquiline un nuovo contratto transitorio, la cui scadenza è fissata al 31 Agosto 2014. Una delle ragazze si rifiuta però di lasciare la casa, in quanto, sostiene, allo scadere del primo periodo di 12 mesi, il contratto si rinnova per legge per un altro anno. Tale norma è applicabile anche se non espressamente citata dal contratto, considerando anche che con le stesse ragazze sono già stati stipulati due contratti, per una durata complessiva di due anni? Specifico che nell’immobile abito anch’io da due anni e la ragazza in questione è verbalmente aggressiva con me ogni qual volta le rivolgo la parola, anche per normali comunicazioni di servizi o, causandomi un notevole livello di stress e disagio psico-fisico. Cosa posso fare?

Per ricostruire le regole applicabili in diritto, bisognerebbe esaminare il contratto con attenzione.

Ma credo che questo problema sia difficilmente trattabile in base a norme giuridiche, che come spesso accade possono essere peraltro magari interpretate in modo diverso.

Vista la delicatezza della situazione, direi che sia assolutamente consigliato un approccio di tipo negoziale.

Incarica un legale di inviare una diffida al rilascio dell’unità, allo scopo di iniziare una trattativa che possa condurre ad una soluzione soddisfacente.

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Si può non rispettare il termine di preavviso di due mesi per la disdetta della locazione?

Sono una studentessa universitaria, ho un contratto di natura transitoria in cui si specifica che in caso di mancata disdetta in forma scritta da una delle due parti almeno due mesi prima dalla scadenza il contratto si rinnova automaticamente. Ora, il mio contratto scade a fine agosto, io solo adesso ho la certezza di volermene andare, come devo fare? In termini legali, è proprio vero che si rinnova automaticamente, o deve essere comunque ri-registrato e quindi terminare alla fine di agosto, o vado incontro a qualche penale visto che eventualmente, il preavviso è di solo un mese anzichè due?

La registrazione non c’entra niente, se è previsto il rinnovo automatico salvo disdetta e tu non hai mandato la disdetta nel termine previsto, che peraltro è anche minore di quello solito di tre o sei mesi, il contratto si è automaticamente rinnovato, per sapere per quanto tempo bisogna vedere cosa dice sul punto il contratto e, se non dice nulla, significa che si sarà rinnovato per ugual durata. A questo punto, comunque, come conduttrice hai sempre il diritto di recesso, che è una cosa diversa dalla disdetta, che potrai esercitare tuttavia solo con un preavviso – di solito – di sei mesi.

Se vai via dalla casa, dunque, potrai farlo esercitando il recesso e sarai tenuta a pagare le mensilità corrispondenti al preavviso.

Direi che ti convenga cercare di trovare una soluzione negoziale con la proprietà.

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quando non si vuole più la tutela giudiziaria

Ho stipulato tramite di voi un contratto per la tutela giudiziaria, adesso però ho valutato di non rinnovarla più per il prossimo anno, come devo fare? E’ sufficiente non pagarla e decade automaticamente o devo fare la disdetta?

Tutte le polizze di tutela giudiziaria che consigliamo noi, cioè quelle di Arag, UCA e DAS, prevedono il rinnovo automatico annuale in mancanza di disdetta da parte dell’assicurato entro tre mesi prima della data di scadenza.

Il meccanismo del rinnovo automatico è previsto, di solito, per la comodità dell’utente, che ogni anno non deve stare a fare scartoffie solo per rinnovare la polizza e gli è sufficiente, invece, corrispondere il premio. Le mie tre polizze di tutela giudiziaria, ad esempio, sono a rinnovo automatico e ogni anno appunto mi limito a pagare il premio previsto tramite bonifico. Naturalmente, il meccanismo di rinnovo automatico ha il suo “rovescio” della medaglia, cioè che l’utente, se non vuole più la polizza per l’anno successivo, deve ricordarsi di fare la disdetta per tempo. Ad alcuni clienti, avrei preferito io stesso fare polizze con scadenza annuale e senza rinnovo automatico, però pare che le compagnie non le vogliano fare, perchè per poterle stipulare il mio agente di riferimento deve addirittura chiedere l’autorizzazione della direzione. Quindi, purtroppo o per fortuna, si possono fare solo polizze con rinnovo automatico.

In questo contesto, è bene che l’assicurato si segni subito sul calendario, ogni anno (io ad esempio lo faccio con google calendar, tramite un evento ricorrente), il termine entro il quale deve fare, se non vuole che la sua assicurazione sia rinnovata, la disdetta.

Veniamo adesso alle modalità con cui si può fare la disdetta. Essa non è altro che una semplice lettera con cui l’assicurato comunica che non intende lasciarsi verificare il rinnovo per l’anno successivo. Può essere inviata via raccomandata a ricevuta di ritorno alla sede legale della compagnia assicuratrice oppure via posta elettronica certificata. Per conoscere la sede legale della compagnia, basta guardare la polizza, che obbligatoriamente la deve riportare, o il sito web della compagnia stessa, oppure anche il sito infoimprese.

Che cosa succede se uno non fa la disdetta e non paga il premio per l’anno successivo? Il contratto, come abbiamo detto, si rinnova automaticamente,  quindi la compagnia ha il diritto di pretendere il pagamento del premio e può provvedere anche al recupero del pagamento tramite legale o apposita agenzia.

Concludo dicendo che, naturalmente, noi sconsigliamo nel modo più assoluto di vivere senza una copertura di tutela giudiziaria, ma ognuno ovviamente deve fare le proprie valutazioni.