Alla morte dell’anziano padre i figli scoprono che è legalmente sposato con la compagna di uno dei figli stessi e che hanno registrato il figlio della coppia a nome del nonno (oggi ha 4 anni). Il matrimonio è stato legalmente celebrato in Marocco e trascritto in Italia. La donna viveva con il figlio del defunto in altro paese e hanno avuto un bambino che lei, in quanto moglie, ha registrato come figlio del nonno. La donna ora vive con il compagno e il figlio nella casa “coniugale”, gode di pensione di reversibilità e di ogni bene del defunto a scapito di altri 3 figli reali. Esistono reati? C’è modo di procedere denunciando la truffa all’inps? Il tribunale dei minori può indagare obbligando il vero padre (compagno della “vedova” e figlio del defunto) a fare un test del DNA? Come si può reclamare l’eredità spettante? La donna e il fratello non vogliono dare nulla e stanno dissipando ogni bene e non si conosce quanto facente parte dell’eredità. Il decesso risale a 2 anni fa.
L’INPS sino a che il matrimonio non viene dichiarato nullo non può fare niente, perchè appunto sino a che un matrimonio non viene annullato si considera valido. Per il resto, non credo che i figli possano riuscire a impugnare la validità del matrimonio. Il caso è quello del matrimonio simulato, previsto dall’art. 123 del codice civile, dove l’impugnazione è consentita solo ai coniugi e rimane comunque preclusa trascorso un anno dalla celebrazione, o comunque nei casi in cui ci sia stata convivenza dopo la celebrazione. Questa azione non si trasmette agli eredi, in base alla previsione di cui all’art. 127 cod. civ..
Sotto un altro profilo, il tribunale dei minori non può fare niente d’ufficio, dovrebbero essere i genitori a chiedere la contestazione della legittimità con riferimento allo stato attuale e la dichiarazione giudiziale di paternità in riferimento al padre biologico.
Per sapere cosa fa parte dell’eredità si potrebbe presentare un ricorso per inventario, ma la vedo molto grigia circa la possibilità di dimostrare la simulazione ottenendo al contempo che ciò produca effetti concreti.
Purtroppo le disposizioni in materia parlano chiaro, rimane un senso di ingiustizia di fondo, anche se è vero che il matrimonio rimane comunque frutto di un atto volontario del genitore scomparso (discorso diverso ovviamente se fosse stato in stato di incapacità di intendere e di volere): è chiaro che così facendo il «nonno» ha di fatto aggirato le disposizioni in materia di successione necessaria, però è anche vero che una persona in vita può disporre come crede del suo patrimonio, può anche regalarlo ad un terzo, mentre i possibili eredi hanno solo una situazione di aspettativa nei confronti della eventuale e futura eredità, finchè non si è ancora aperta. A parte questo, rimane il profilo, che è diverso, del danno all’erario, per il pagamento di una pensione di reversibilità in realtà non dovuta: sotto questo aspetto, l’ente previdenziale dovrebbe poter avere, almeno ai limitati fini pensionistici, la capacità di impugnare; ma il diritto positivo non lo prevede.
Forse, studiando molto bene la situazione, si potrebbe valutare di fare una causa sollevando la questione di legittimità costituzionale di una o più delle disposizioni in materia (direi segnatamente l’art. 123 nella parte in cui non consente l’impugnazione ai figli), ma si tratta di spiragli davvero molto stretti e da valutare con estrema attenzione.