Categorie
diritto

Se il provveditore prevede meno ore per i corsi di sostegno cosa si può fare?

Sono un’insegnante di sostegno della provincia di xxx. Il provveditore agli studi ha introdotto dei criteri nella ripartizione delle risorse da dedicare agli studenti disabili che violano le direttive della 104. I “comma 3” (aventi diritto alle 18 ore)ad esempio, sono stati suddivisi in tre sottoclassi: ai meno fortunati sono state destinate 4,5 ore. Non scherzo sono state introdotte anche le mezze ore. Come possiamo muoverci contro questo scempio?

La cosa «migliore» (le virgolette sono d’obbligo) rimane purtroppo sempre il ricorso alla magistratura, anche in questi casi, per cui ricorso al TAR competente per territorio. Si possono ovviamente fare anche altre cose, come articoli di giornale, proteste, petizioni e così via, ma la cosa cui le amministrazioni sono più sensibili sono sempre gli atti giudiziari.
Il termine per la presentazione del ricorso è come sapete di 60 giorni dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento; tale circostanza impedisce, di fatto, che si possa negoziare o tentare di negoziare con l’amministrazione, tant’è vero che, se uno spazio per trattative ci può essere, in materia amministrativa si apre quasi sempre dopo la notifica del ricorso.
Ovviamente, prima di procedere si può tentare di mandare una diffida con richiesta di revisione del provvedimento in autotutela, ma se come è probabile il provveditorato non fa seguito in tempi brevi, dove per tali si intende massimo una settimana, dieci giorni, conviene intanto notificare il ricorso.
Questo, naturalmente, parlando in generale, perché per valutare l’impugnabilità del provvedimento è assolutamente necessario esaminarlo in concreto.