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Contratto con mobilificio e mancato mutuo: come recedere?

ho chiesto un preventivo in un mobilificio per l’arredo di casa.
MI hanno fatto un contratto e chiesto un piccolo acconto di 100 euro nonostante io
abbia specificato che ancora non avevo avuto l’esito del mutuo per cui è stato inserito alla fine del contratto che l’acquisto era legato all’accettazione del mutuo (l’ordine non è stato fatto).
A parte il fatto che volevo solo fare dei preventivi in giro per poi valutare e invece mi son dovuta fermare in quanto non potevo firmare contratti in giro, posso recedere adesso che il mutuo non è stato concesso?

Se ho ben capito, tu stavi tentando di acquistare una nuova casa, contraendo un mutuo.

In vista di tale acquisto, ti stavi informando per procurati poi l’eventuale arredo.

Premesso che per dire qualsiasi cosa di utile bisognerebbe vedere il contratto, nella sua interezza, comunque se effettivamente lo hai condizionato all’ottenimento del mutuo e questo, poi, non è stato concesso, a mio giudizio dovresti poter sciogliere il contratto precedente.

Sarebbe comunque preferibile che, tramite un avvocato, comunicassi ufficialmente la cosa alla società che gestisce il mobilificio, meglio se allegando copia della documentazione da cui risulta la mancata concessione del mutuo.

Tieni comunque presente che comunque quello che hai di fronte è un vero e proprio contratto, non certo un preventivo, considerando anche il fatto che hai dato un anticipo.

Se vuoi un preventivo per fare questa lettera, puoi chiederlo compilando il modulo apposito che trovi sul blog.

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Che fare se il cliente ordina un ricambio e poi non lo vuole più?

volevo sapere se dopo che l’officina ordina il pezzo di ricambio per un’autovettura il cliente cambia idea dicendo che ha trovato un pezzo vecchio di ricambio, il meccanico può comunque chiedere il pagamento del prezzo dell’ordine già fatto?

Se al momento dell’«ordine» del pezzo di ricambio da parte del cliente, che è un vero e proprio contratto, probabilmente di compravendita di cosa altrui, il cliente non si è riservato una facoltà di recesso, cioè appunto la possibilità di reperire il bene oggetto del contratto in altro modo, il cliente è obbligato a prendersi il pezzo e a pagarne il corrispettivo. Ovviamente, poi ci sono valutazioni di politica commerciale da fare: qui in Italia, non è ancora molto diffuso, ma all’estero un cliente di quasi tutti i settori del commercio può non solo dire che non vuole più un bene ordinato, ma anche, quasi sempre, restituirlo dopo averlo avuto in consegna.
Diciamo che l’officina potrebbe costringere il cliente a prendersi ugualmente il pezzo, ma occorre valutarne la convenienza.
Naturalmente, bisogna poi in concreto valutare i fatti e le circostanze del caso, se uno volesse davvero farne una questione.

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Esiste il diritto di recesso per acquisti fatti nei negozi?

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Vorrei sapere se esiste il diritto di recesso per un acquisto fatto direttamente in un negozio. In pratica ho acquistato 2 giorni fa un computer risultato poi molto rumoroso, c’è da dire che non si tratta di un computer difettoso ma è proprio nelle sue caratteristiche. Vorrei riportarlo indietro al negoziante e cambiarlo con uno meno rumoroso: posso farlo? In questo caso esiste il diritto di recesso?

Purtroppo no. Il diritto di recesso è previsto dalla legge solo per gli acquisti a distanza, dove il consumatore non ha potuto “prendere in mano” il bene, vederlo e considerarne le caratteristiche, mentre se va fisicamente in negozio si presuppone, salvo diversi accordi, che l’abbia visto e gli sia piaciuto.

Nel nostro Paese, storicamente il diritto di recesso è stato disciplinato dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, entrato in vigore il 19 ottobre 1999, con cui si è data attuazione alla direttiva dell’Unione Europea n. 97/7/CE, in materia di protezione del consumatore nei contratti a distanza, nonché dal precedente Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, che per qualche tempo hanno continuato ad applicarsi parallelamente, a seconda di quella che era più favorevole al consumatore.

Oggi, invece, il recesso è disciplinato dagli artt. 45 e seguenti del codice del consumo, che hanno sostituito le normative previgenti.

Ad ogni modo, appunto, come si è visto la ragione che giustifica l’applicazione di tutele maggiori per chi acquista, ad esempio, via internet risiede nel fatto che, nella contrattazione a distanza, l’acquirente non può visionare il bene come nei contratti stipulati a contatto diretto con il venditore, così come quando si entra in un tradizionale negozio o centro commerciale. Per tali motivi, si riconosce un diritto di recesso dal contratto, esercitabile senza che sia dovuta alcuna motivazione e quindi, evidentemente, anche solo perché il bene che ha acquistato, una volta che l’ha visto davvero, non gli è piaciuto.

Infatti, se una persona interessata si reca presso un negozio e vuole acquistare un computer silenzioso, se vuole tutelarsi veramente se lo deve far accendere e provare o al limite farsi mettere per iscritto le caratteristiche che considera essenziali. Se il negoziante non acconsente, può rinunciare all’acquisto e tentare con un fornitore di hardware tramite internet, presso il quale è sempre e comunque previsto il diritto di recesso. Ma se lo acquista ugualmente poi non può fare nulla, perché la legge presume che chi fa acquisti alla presenza diretta del venditore si attivi per verificare per bene le caratteristiche del suo acquisto, anche se questo non sempre succede.

Piuttosto, pur non potendosi ricorrere al diritto di recesso, può darsi che sia possibile invocare la disciplina sulle qualità promesse o essenziali per l’uso cui è destinato il bene, prevista dall’art. 1497 del codice civile, ragione per cui se la silenziosità del computer è effettivamente eccessiva, tale da non consentire una sufficiente concentrazione per gli scopi lavorativi o da poter essere utilizzato concretamente per quelli ludici, perchè ad esempio non si può ascoltare bene un cd o cose del genere, si può chiedere la risoluzione del contratto.

Può, poi, trattarsi anche di un vero e proprio inadempimento o di un vizio del bene, tutte ipotesi cui corrispondono altrettante regole che consentono di sciogliere il contratto, restituire il bene e farsi restituire il prezzo, come nel caso della garanzia per difetti di conformità, oggi anch’essa confluita nel codice del consumo, o di altre garanzie, meglio descritte in un nostro precedente post, oggi in parte superato ma ancora fondamentalmente valido nel distinguere le forme di tutela. Infine, può anche darsi che sia possibile accordarsi con il rivenditore per una sostituzione con un altro prodotto: pur non essendo previsto come diritto, se il venditore ha una buona politica commerciale può darsi che decida di accontentare il consumatore.

Occorre sempre esaminare bene il caso concreto, tenendo presente che il diritto di recesso non è assolutamente l’unico istituto a tutela dei consumatori.

Per tutti questi casi, comunque, e a maggior ragione per gli acquisti tramite internet, è fondamentale ed indispensabile disporre di una adeguata forma di tutela giudiziaria, dal momento che quasi sempre il consumatore rinuncia a far valere i propri diritti considerando il costo che dovrebbe affrontare per ricorrere ad un avvocato e quello, solitamente basso, di quanto ha acquistato. Con la tutela giudiziaria questo problema è risolto perchè, se il consumatore ha ragione, le spese legali sono anticipate dalla compagnia. Una buona tutela giudiziaria costa solo circa 100€ all’anno e dovrebbero averla tutti quanti, a maggior ragione se fanno acquisti.

Naturalmente, se ce ne sono i presupposti, anche per questo tipo di questioni i consumatori possono chiedere di essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per godere del quale, tuttavia, occorre non superare certi limiti di reddito. In alternativa, non disponendo di queste “opzioni tariffarie”, il consumatore può cercare un avvocato disposto a tutelarlo con il patto di quota lite o una tariffa flat, mentre non sembra potersi riporre molta fiducia nelle associazioni, dove si spende poco ma quasi sempre non si conclude niente.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda pratica in materia di tutela, in concreto, dei consumatori.