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Immobile sequestrato e affissione del provvedimento: contro la privacy?

Nell’era in cui tutto avviene sotto gli occhi di tutti, è complicato capire come convivono privacy e obblighi di trasparenza e pubblicità.

È giusto che venga resa pubblica l’abusività di un’opera sottoposta a sequestro, o tutelata la privacy di chi ha commesso l’abuso?

Questi diritti sono in un rapporto particolare tra loro, conservando ognuno il prorio spazio. Infatti, per l’immobile sottoposto a sequestro è necessario rendere pubblico il provvedimento del giudice, anche per tutelare i terzi, ma è altresì importante che il proprietario dell’immobile non subisca pregiudizi da tale pubblicità.

Praticamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria che affiggono sul cancello dell’immobile la copia integrale dell’ordinanza di sequestro, con tutti i dati identificativi del titolare del bene, violano il suo diritto alla riservatezza, esponendolo a dei pregiudizi.

Ma perchè il tribunale, a cui ricorre un proprietario, riconosce la lesione e non il risarcimento dei danni?

La risposta l’ha fornita la Cassazione, che da un lato, condanna la divulgazione dei dati operata dall’ufficiale giudiziario non necessaria ad eseguire l’ordine del giudice, e dall’altro, pur affermando la potenzialità della lesione della privacy del proprietario, non gli riconosce il diritto ad essere risarcito, in quanto questi non aveva mai provato in concreto in cosa fosse consistito il danno.

Gli ufficiali giudiziari quindi hanno esposto il proprietario ad un rischio evitabile, agendo come titolari del trattamento dati, ma di fatto si è verificato solo un pregiudizio potenziale e non anche un danno perchè nessuno aveva percepito il provvedimento del tribunale.

Tutto questo ci aiuta a comprendere che esistono due livelli di violazione: quello delle norme in materia di privacy e il trattamento dei dati, di stretta competenza del Garante della privacy, mentre il secondo riguarda le norme del codice civile che prevedono un risarcimento, qualora un soggetto causando un fatto ingiusto, arrechi un pregiudizio ad un altro, che per essere risarcito dovrà provare di aver subito un danno.

È bene approfondire sempre con un avvocato di fiducia, al fine di individuare la giusta strada da percorrere.

Se vuoi un preventivo, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Pignoramento nella casa del debitore: e gli altri beni?

la situazione è questa: mia moglie con lavoro autonomo ha contratto un debito con una società di prodotti ( peraltro prodotti subito resi poichè non conformi e comunque già fatturati) . viviamo in divisione dei beni e mia moglie ha residenza da me, casa intestata a me e mobilio di mia propietà , l’altro giorno ufficiale giudiziario ha fatto visita e forse dopo aver compreso che gli oggetti di casa potevano essere solo di mio interesse ha rilasciato avviso barrando la casella ‘ non sono stati rinvenuti beni mobili sufficienti a garantire la pretesa creditoria. visto la situazione cosa consiglia di fare per tutelarci anche in futuro ?

Se è già venuto l’ufficiale giudiziario, immagino ci sia già stato un decreto ingiuntivo di cui voi avete ricevuto la notifica e per il quale non avete presentato opposizione nei termini.

Questo purtroppo è stato un primo importante errore, perché se i prodotti erano stati resi in quanto presentavano difetti avreste potuto difendervi nel merito, che è la cosa più importante.

Per il resto, non ho modo di sapere come mai l’ufficiale giudiziario abbia fatto questa valutazione, bisognerebbe conoscere meglio la situazione da tutti i punti di vista.

Siete stati comunque fortunati perché tutti i beni che si trovano presso la sede del debitore, cioè di solito la residenza, si presumono del debitore, quindi l’ufficiale giudiziario avrebbe potuto pignorarli, non essendo assolutamente sufficienti le dichiarazioni delle altre persone aventi residenza nel medesimo posto, essendo invece necessario un atto avente data certa anteriore al pignoramento.

Per ulteriori dettagli, puoi leggere la scheda sul comodato. Leggi anche, a contrario, la scheda sul recupero crediti.

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Come posso fare per consegnare una lettera interruttiva della prescrizione che il postino non consegna pensando erroneamente che il destinatario si sia trasferito?

Ho un problema con la costituzione in mora del debitore che ho cercato per ben due volte di inviare a mezzo raccomandata AR al mio ex marito, che negli ultimi cinque anni non mi ha versato regolarmente il contributo al mantenimento di ns. figlio.
La raccomandata è stata restituita al mittente:
– la prima volta con dicitura “sconosciuto”
– la seconda con dicitura “trasferito”.
So per certo che l’indirizzo è corretto, lui abita proprio lì. Fra i campanelli ce n’è uno con il suo nome e cognome, ma nessuna delle cassette della corrispondenza riporta il suo nome e cognome.
I rapporti sono tali che se anche cercassi di mettermi in contatto con lui telefonicamente non ne ricaverei nulla.
Cosa posso fare per bloccare la prescrizione?

La costituzione in mora non c’entra niente, anche perché le obbligazioni liquide ed esigibili non ne hanno bisogno, producendosi la mora automaticamente al momento della scadenza.

Il problema è la prescrizione, che in effetti, pur essendo l’obbligo di base al mantenimento imprescrittibile, si produce invece, per le singole rate, dopo 5 anni dalla sua scadenza.

Se sei assolutamente certa che l’indirizzo sia corretto, puoi far notificare la lettera interruttiva della prescrizione e richiesta pagamento tramite ufficiale giudiziario, cui avrai cura di consegnare, insieme alla lettera, anche un certificato di residenza e, magari, un breve promemoria con le circostanze che hai ricordato sopra, cioè la presenza del nome sul campanello ad esempio.

L’ufficiale giudiziario, in queste cose, è molto più preciso e affidabile di un postino e dovrà redigere una relata di notifica che, anche se sarà negativa, sarà molto più circostanziata e quindi utile delle annotazioni che hai ricevuto dal servizio postale.

Puoi rivolgerti all’ufficio UNEP anche personalmente, ma sarebbe sicuramente preferibile farlo tramite un avvocato, anche perché consegnare una diffida del genere significa perdere quantomeno due mattine intere.

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i beni di terzi estranee che si trovano a casa del debitore possono essere pignorati?

Abito con mia madre a casa in affitto, completamente mobiliata, con contratto regolare e lista dei mobili della proprietaria, regolarmente registrati a suo nome alla agenzia delle entrate.Mia madre ha contratto un debito di circa 20.000 euro con equitalia che non ha potuto piu pagare per problemi di salute. Ora siccome ha ricevuto il decreto ingiuntivo,volevo sapere se sussiste la possibilita di un pignoramento dei mobili (tutti di proprieta della proprietaria di casa),nonostante contratto con lista mobilio regolarmente registrato, e qualcosa mia, con fatture a mio nome(es Tv, Pc)? Mi è’ stato detto che ora tutto ciò è nell’appartamento del debitore, anche se di terzi che attestano la proprietà di quei beni, sono lo stesso pignorabili.

I beni della proprietaria di casa non sono pignorabili, in quanto la proprietà altrui risulta da un atto avente data certa anteriore al pignoramento, mentre i beni tuoi sono pignorabili dal momento che scontrini e fatture non sono considerati atti aventi data certa.

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Sfratto nelle locazioni commerciali: quando si può fare?

Mia madre è la proprietaria di un immobile dato in locazione commerciale da novembre 2008. Gli affittuari hanno sempre pagato in ritardo di un mese, ma nel 2011 hanno iniziato a saltare delle mensilità. A novembre 2011 gli abbiamo consegnato il calcolo del rinnovo del contratto comunicando quanto segue (firmato in calce da mia madre e dall’affittuario): – Vi ricordiamo che nonostante i nostri precedenti richiami l’ultimo pagamento del canone di affitto risulta versato in data 10/11/2011 e si riferisce al periodo 16/07/2011-15/08/2011. Con la presente quindi vi intimiamo in quanto conduttori morosi a procedere al pagamento dei canoni di affitto arretrati entro 15 giorni dal ricevimento della presente, onde evitare di adire le vie legali con beneplacito di spese e danni. Risultato: pagamento di alcune mensilità arretrate. Problema attuale: ad oggi l’ultima mensilità che è stata pagata è quella di nov-dic 2011. C’è quindi una morosità di 5 mensilità per un totale di 4260 euro. Abbiamo più volte domandato all’affittuario di adempiere all’obbligo di pagamento, il quale però si è lamentato chiedendo di ridurre considerevolmente l’importo dell’affitto che deve ancora pagare e di quello futuro, oppure di fare partire lo sfratto. Cosa comporta e quanto mi costa lo sfratto?

Dopo che il conduttore si è reso moroso di almeno due mensilità di canone, o oneri accessori per importo corrispondente, si può intimare lo sfratto, che rappresenta un modo «veloce» approntato per le locazioni dalla legge di realizzare la risoluzione per inadempimento.

Nelle locazioni commerciali, si ritiene per lo più che il conduttore non possa chiedere il termine di grazia, nè possa «annullare» lo sfratto dopo averne ricevuto la notifica, ad esempio anche pagando le mensilità arretrate, per il principio noto come «cristallizzazione dell’inadempimento».

All’udienza chiamata per lo sfratto, se il conduttore non presenta opposizione (i motivi possono essere più vari) o se, pur presentandola, non viene ritenuta sufficientemente credibile da parte del giudice, lo sfratto viene convalidato e viene fissata una data per il rilascio dell’immobile. A quel punto, se il conduttore non restituisce i locali si può iniziare l’esecuzione per il rilascio vero e proprio con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario e della forza pubblica e del fabbro quando occorre.

Tutto sommato, ti occorre valutare cosa ti conviene fare, cioè: se ritieni, una volta riottenuto l’immobile, di trovare un inquilino più «bravo» forse conviene dare lo sfratto, altrimenti meglio quello che hai attualmente, che pur se in ritardo arriva a pagare.

Per quanto riguarda i costi, essi variano da studio a studio, se vuoi un preventivo da noi, non hai che da chiederlo è gratuito, basta compilare il modulo apposito