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Coronavirus: DPCM 9/3/2020 e copertura informativa

Il nuovo provvedimento del governo.

Faccio seguito al post di due giorni fa, che ha avuto un successo enorme per visualizzazioni e commenti, e che indico ancora come riferimento per lasciare le tue domande su quello che si può fare o non fare in Italia in dipendenza della legislazione di emergenza sul virus a livello giuridico, per mandarti le mie considerazioni anche alla luce delle ultime novità annunciate, sempre in campo legale, in queste ore.

Sono, al momento in cui scrivo – anche se il post verrà pubblicato come di consueto domattina alle sette – le ore 23:19 del 9/3/2020. Il presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato in conferenza stampa un nuovo provvedimento, che però al momento non è ancora stato pubblicato, né – per fortuna – diffuso in bozza.

Il post di ieri l’altro, nato originariamente per la mia provincia di Modena, è stato visualizzato, e utilizzato tramite la possibilità di lasciare domande coi commenti, da decine di migliaia di persone in tutto il Nord. Ora che lo stesso regime è in corso di estensione a tutto il territorio nazionale potrà essere utile a ogni Italiano.

Con questo nuovo provvedimento, il regime valevole inizialmente solo per la zona arancione, a quanto è stato detto, verrà esteso a tutto il territorio nazionale. Inoltre, a quanto ho capito, ci saranno nuove disposizioni, dovremo vedere se e quanto più restrittive.

Per quanto mi riguarda, cercherò di seguire l’operato del governo e la produzione normativa relativa per darti tutta la copertura informativa necessaria.

Informazioni legali, spirituali, preventive.

La pubblicazione di post più generali di crescita personale, spiritualità e cura dell’anima, di cui si era recentemente popolato il blog in parallelo con l’espansione della mia esperienza professionale come counselor, verrà di conseguenza probabilmente sospesa, anche perché mi pare più urgente dare le informazioni necessarie alla popolazione che, in questo momento, sono più giuridiche e sanitarie o comunque più specifiche.

Naturalmente, tutto questo avverrà sempre con il classico volto umano e con quel particolare punto di vista con cui vi «leggo» e divulgo le cose del mondo del diritto da oltre vent’anni e dopo oltre 5000 post pubblicati.

È comunque mia intenzione esserti accanto in tutte le tue preoccupazioni, parleremo quindi anche dell’ansia e dell’angoscia che si stanno, comprensibilmente, manifestando in diverse persone man mano che la situazione si evolve, nonché di quello che si può fare a livello di prevenzione e rafforzamento del sistema immunitario.

Non sono un medico o un operatore sanitario e, fermo restando che l’indicazione principale resta quella di osservare le indicazioni delle autorità competenti in materia, credo che ci siano alcune pratiche, come la integrazione di vitamina C, che possono essere utili, che seguo personalmente e di cui posso comunque parlare mettendole a disposizione per quel che possono valere.

Cercherò quindi di darti una triplice copertura, corrispondente alle cose di cui mi occupo o sono appassionato e che condivido pertanto da sempre sul blog: legale, spirituale, preventiva, tramite rafforzamento generale del “terreno” e cioè del tuo corpo. In questi giorni, ha avuto e avrà una forte prevalenza quella legale, in dipendenza dell’allarme suscitato dai provvedimenti molto incisivi del governo, ma man mano ti parlerò anche degli altri aspetti.

Sempre per via della situazione di emergenza, in questi giorni può darsi che, come già accaduto sabato scorso, deroghi alla regola della pubblicazione sul blog di un solo post al giorno dal lunedì al venerdì alla sette del mattino. Mi scuso per questo con gli abbonati al blog, ma in questa fase di crisi mi sembra più importante cercare di dare le informazioni necessarie alle persone prima possibile.

Che cosa puoi fare?

Il primo consiglio che mi sento di darti è quello di iscriverti al blog, in modo da ricevere tutti i nuovi post pubblicati senza rischiare di perdere informazioni utili.

Se vuoi mandare una domanda, puoi farlo compilando un modulo on line, che trovi nella pagina dei contatti, oppure lasciandomi un vocale tramite WhatsApp: per fare questo basta collegarti alla home page del blog e fare tap sulla relativa icona verde. Ricordati di non dire il tuo nome o dare altri dati personali perché il vocale verrà pubblicato insieme alla risposta.

Manda questo post a tutte le persone cui pensi possa essere utile l’informazione che faccio con questo mezzo e su questa piattaforma con il mio originale ed unico punto di vista.

Per il momento la chiudo qui, mi faccio risentire probabilmente appena sarà disponibile il nuovo provvedimento del governo.

Restiamo uniti, andrà tutto bene.

Veglia e prega in ogni momento.

«Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.» (Salmo 34, 19)

Aggiornamento del 10/3/2020 ore 6: il testo del nuovo DPCM.

Note

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come Dpcm 9 marzo 2020, sulla G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020

Di seguito il testo del decreto, preso dal sito del governo. La principale novità è che il territorio nazionale non è più diviso in due, ma tutta Italia è zona arancione o comunque soggetta alle stesse restrizioni e che è vietata ogni forma di assembramento in pubblico.

Il DPCM precedente resta in vigore, anzi i due provvedimenti vanno letti e coordinati insieme (il compito di farlo spetta all’interprete) restando inteso che in caso di difformità prevale il secondo.

Il governo non ha detto nulla sulle domande, sorte a centinaia in questi pochi giorni, delle famiglie di separati circa lo spostamento dei figli da un genitore all’altro, continuo a fare riferimento alle osservazioni contenute nei commenti e nel post precedente.

Se hai una domanda su un qualsiasi aspetto del nuovo decreto, lasciala pure in forma di commento, risponderò, oppure inviamela tramite il modulo o messaggio vocale whatsapp.

Il testo del decreto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure gia’ previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421