l’acquisto a rate di apparecchiature informatiche

L’ acquisto di un sistema informatico a rate, specialmente quando per la sua complessità il costo raggiunge diversi milioni, è sempre più comune sia per i privati che per le piccole aziende che devono installare una rete o informatizzare tutti gli uffici. Ma quali regole valgono in materia? Se, ad esempio, il compratore omette di pagare una rata che cosa succede? E se il computer acquistato si rompe ed è da buttare quando ancora bisogna finire di pagarlo?

Il nostro codice è molto chiaro nel dire che nella vendita a rate il compratore acquista la proprietà con il pagamento dell’ ultima rata, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, quindi, la proprietà del PC o del sistema che si è acquistato rimane del venditore sino alla corresponsione dell’ ultima rata; l’ acquirente, insomma, sino a che non termina il pagamento, ne è un mero detentore.
Da ciò dovrebbe, in linea di principio, discendere che, in caso di rottura del computer, l’ acquirente non è più tenuto al pagamento delle rate residue, valendo in via generale la regola per cui i guasti di una cosa sono imputabili al proprietario della stessa. In realtà non è così, valendo in questo caso un’ eccezione alla regola generale: il rischio, nella vendita a rate, passa sin da subito all’ “acquirente” anche se non è proprietario. Questo significa, ad esempio, che colui che acquista a rate un personal computer, lo collega alla rete elettrica e se lo vede bruciare completamente per la scarica di un fulmine entrato nella rete stessa, come spesso accade, deve continuare a pagare le rate del prezzo, pur non avendo alcuna colpa nell’ accaduto (c.d. caso fortuito).
L’ acquirente a rate, quindi, si trova in una posizione particolarmente debole: non acquista la proprietà della cosa sino al termine del pagamento, con tutte le conseguenze del caso tra le quali ad esempio il fatto di non poterla utilizzare come garanzia per ottenere un mutuo; intanto però la legge lo considera come se fosse proprietario, ma solo per quanto riguarda i “guai” (guasti o totale perimento) che possono verificarsi sul bene acquistato.
Per tutelarlo almeno sotto alcuni aspetti, il codice ha stabilito che il mancato pagamento di una sola delle rate non comporta lo scioglimento del contratto, con conseguente dovere di restituire il bene comprato. Questo però, correlativamente, significa che in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il venditore ha il diritto di richiedere la restituzione del bene; così può avvenire, inoltre, nel caso in cui la rata non pagata sia unica ma di importo superiore all’ ottava parte del prezzo. Di fatto, quando l’ acquirente non paga, il venditore si riprende il bene e si tiene anche le rate già pagate a titolo di risarcimento del danno e di indennizzo per l’ uso della cosa che nel frattempo aveva fatto l’ acquirente. Anche processualmente il venditore è privilegiato: può far sì che la restituzione della cosa sia ordinata con un’ ingiunzione del giudice ottenibile in poche settimane; il compratore, invece, se vuol contestare l’ ammontare del danno subito dal venditore deve iniziare una causa ordinaria della durata, solitamente, di diversi anni.
Il venditore, insomma, rimanendo formale proprietario del bene sino al pagamento dell’ ultima rata è tutelato nel massimo grado: ha diritto a riprendersi il bene nella sua integrità anche quando il compratore eventualmente viene dichiarato fallito (mentre invece chi allo stesso acquirente fallito aveva venduto senza rate, e non era ancora stato saldato, potrà solo insinuarsi nel passivo fallimentare e dovrà quindi abbandonare ogni speranza di avere integralmente il prezzo e, tantomeno, il bene).
Abbastanza frequentemente, quando si acquista a rate un personal o una rete informatica, la rateizzazione avviene tramite il rilascio di più cambiali-tratte. Al venditore questo fa comodo perchè subito dopo le cambiali possono essere girate a terzi o scontate presso una banca (che gliene corrisponde l’ importo meno il tasso di interesse attivo calcolato dal giorno dell’ incasso al giorno della scadenza della cambiale), ma per il compratore c’e’ il rischio, in caso di mancato pagamento, di finire sul famigerato bollettino dei protesti e inoltre, se paga per qualsiasi motivo (anche per errore) al venditore una cambiale che era stata invece messa in circolazione, di trovarsi dover pagare la rata due volte.
In conclusione, se la vendita a rate di personal computer e apparecchiature elettroniche ha l’ indubbio pregio di consentire a chi non ha disponibilità liquide immediate di poter acquisire uno strumento informatico per il proprio lavoro, in realtà appare solitamente sconsigliabile per chi, avendo invece tali liquidità, potrebbe effettuare direttamente l’ acquisto, e la preferisce semplicemente per una presunta maggiore comodità.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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