L’ acquisto per corrispondenza di computer, ma sopratutto di parti hardware e di software, è un fenomeno sempre più diffuso e destinato ad espandersi con le nuove forme di commercio elettronico. Ma quali sono le regole fondamentali applicabili in materia, sopratutto a tutela del consumatore?
Prima di tutto, vengono in considerazione le nuove disposizioni introdotte nel codice civile con la legge comunitaria 1994, che prevedono la inefficacia di qualsiasi clausola “vessatoria” introdotta dalle imprese venditrici nei contratti conclusi con i clienti. Si tratta di una tutela molto penetrante e destinata a riequilibrare tutto il settore a favore dei consumatori.
Con questa legislazione il consumatore, quindi, può sempre fare affidamento sull’ applicazione delle regole fondamentali del codice civile.
Ma è ovvio che il “cliente per corrispondenza”, che non ha la possibilità di visionare direttamente il bene da acquistare, necessita di una tutela maggiore di quella del cliente delle normali compravendite che, se non altro per il contatto diretto, è molto più difficile da “buggerare”.
Per questo motivo, alle compravendite stipulate a distanza, si applica una particolare disciplina posta dal D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 (reperibile in Codex, libro del 1992, http://infosistemi.com/jura/codex). Tale decreto prevede la possibilità del compratore di recedere liberamente dal contratto entro 7 giorni dal ricevimento della merce con il diritto, quindi, alla integrale restituzione del prezzo verso spedizione della merce. I venditori sono obbligati a informare gli acquirenti del loro diritto di recesso e, in mancanza, il termine per esercitarlo si allunga a 60 giorni dal ricevimento della merce. In questo modo viene garantita anche a chi acquista da cataloghi, o comunque senza prima aver toccato con mano il prodotto, la possibilità di visionarlo direttamente prima di rendere definitiva la vendita nonchè di rispedirlo al mittente in caso di mancato gradimento.
Va detto poi che acquistare per corrispondenza è bello soprattutto perchè il consumatore, non più vincolato al negozio sotto casa, può confrontare le diverse proposte, leggere più cataloghi, guardarsi insomma un po’ in giro prima di ordinare e tutto ciò quasi senza muoversi da casa e che non è raro, a questo punto, che si decida ad acquistare all’ estero.
In questo caso, quali sono le tutele previste dalla legge? Il consumatore italiano può invocare l’ applicazione delle regole previste dal codice civile?
In materia vale la Convenzione di Roma del 1981 sulle obbligazioni contrattuali, secondo cui il contratto, se non è stata scelta una legge diversa, è regolato dalla legge dello Stato in cui risiede abitualmente il compratore; è inoltre disposto che, anche nel caso in cui le parti abbiano scelto come legge regolatrice del contratto quella di un altro Stato, il consumatore può sempre invocare l’ applicazione delle regole inderogabili dello Stato in cui ha la propria residenza.
Ciò significa quindi, in conclusione, che il consumatore italiano, sia che acquisti all’ estero sia che lo faccia in Italia potrà sempre contare sull’ applicazione delle garanzie fondamentali previste dal diritto italiano.
E’ ora tuttavia giunto il momento di ricordare e precisare che tutte le tutele ora esaminate valgono solo ed esclusivamente per il consumatore in quanto tale e cioè colui che non è imprenditore o, se tale è, effettua l’ acquisto al di fuori della sua attività professionale: qualora invece l’ acquisto sia effettuato da un’ azienda o da un libero professionista, non si applica nessuna delle garanzie sopra vista ma solo le regole di fondo del codice civile e sempre che una clausola abusiva o vessatoria non ne abbia ridotto o eliminato la portata.
Il legislatore italiano, e quello comunitario, sono infatti partiti dal presupposto, purtroppo non sempre vero, per cui mentre il consumatore e’ un soggetto debole e va difeso, l’ imprenditore è invece “forte” e comunque in grado di difendersi da sè; in questo modo, purtroppo, sono state di fatto messe sullo stesso piano, dal punto di vista dell’ assenza di tutela, imprese assai diverse tra loro come ad esempio una grande compagnia di assicurazioni e un … ciabattino.