acquistare all’estero

La “voglia” di acquistare all’ estero è sempre più forte per i consumatori di prodotti informatici, grazie soprattutto alla diffusione delle reti telematiche, che consentono anche a piccole aziende di essere presenti in qualsiasi parte del globo, e a comodi sistemi di pagamento internazionalmente accettati. I prezzi, poi, sono spesso più bassi rispetto a quelli praticati in Italia.
Ma è effettivamente conveniente acquistare all’ estero? Non c’e’, in altri termini, il rischio di perdere, come contropartita, la possibilità di far valere la garanzia del prodotto in caso di suo malfunzionamento e di ottenerne la riparazione gratuita, come si può invece solitamente fare per i prodotti che si acquistano in “patria”? Gli strumenti informatici sono infatti come tutti sanno prodotti particolarmente delicati e le fasi dell’ assistenza e della garanzia post-vendita sono tutt’ altro che trascurabili.
In effetti, i problemi per chi acquista all’ estero possono essere diversi.
Il fatto è, innanzitutto, che non sempre quando si stipula un contratto con un’ azienda straniera la legge applicabile è quella italiana: si tratta di un fenomeno che può verificarsi anche, per la verità, quando si acquista in Italia (il contratto di utilizzo di windows95, ad esempio, è regolato dalla legge dello Stato di Washington), ma che ovviamente è più facile incontrare se si acquista all’ estero. Se si acquista, ad esempio, una scheda madre in Francia, per le modalità con cui è stato concluso il contratto, potrebbe risultare applicabile allo stesso la sola legge francese con il risultato che il consumatore italiano si troverebbe “spiazzato” nel dover invocare l’ applicazione di una legge che non conosce e nel non poter invece far conto sulle regole di tutela del “suo” codice civile italiano..
In materia, la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (il cui testo è consultabile presso http://infosistemi.com/jura/codex) richiama le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle obbligazioni contrattuali. Questa contiene alcune disposizioni particolari per i contratti conclusi dai consumatori, quindi anche per gli acquisti di hardware e software. Tale tutela si applica, come al solito, solo agli acquisti conclusi dai consumatori, cioè da privati cittadini o da imprenditori e professionisti ma non nell’ esercizio della loro attività. In questi casi si possono avere due ipotesi: o le parti scelgono direttamente la legge da applicare al contratto, nel senso che indicano in modo esplicito che il contratto, ad esempio, deve essere regolato dalla legge francese, oppure non effettuano alcuna scelta. Nel primo caso, la Convenzione stabilisce che, pur applicandosi (seguendo l’ esempio), la legge francese, il consumatore può sempre invocare l’ applicazione delle norme fondamentali poste a sua tutela. Nel secondo caso, invece, il consumatore è più tutelato perchè è stabilita l’ applicazione della legge dello Stato nel cui territorio il consumatore risiede.
Bisogna quindi innanzitutto fare attenzione alle clausole dei moduli d’ ordine che indicano la legge applicabile al contratto e, se possibile, inserire direttamente la legge italiana in luogo della diversa legge prevista. In mancanza della possibilità di inserire una legge, si può sempre fare affidamento sull’ applicazione di quella italiana: infatti, il consumatore è tutelato perchè anche in caso di scelta di una legge straniera il giudice deve applicare le norme italiane fondamentali in materia di tutela del consumatore che, come abbiamo detto, sono per l’ Italia state introdotte con la legge comunitaria 1994.
I giudici di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione di Vienna sono obbligati a seguire le sue prescrizioni: ciò comporta che se un italiano acquista a Parigi un computer e successivamente cita davanti al Tribunale della stessa città la ditta venditrice per malfunzionamento dello stesso, il giudice francese deve applicare la legge italiana (così come avverrebbe per un consumatore francese che acquistasse un prodotto informatico a Roma: il giudice italiano dovrebbe applicare il diritto francese). Lo scopo, infatti, della Convenzione è proprio quello di tutelare il consumatore facendo sì che egli, anche negli acquisti internazionali, possa sempre fare affidamento sulle regole giuridiche a lui familiari.
Con questo però si viene alle c.d. “note dolenti”: nonostante i notevoli progressi e le garanzie previste, rimane sempre un problema instaurare una causa all’ estero o in Italia contro uno straniero. Infatti, il problema è sempre quello dei costi della giustizia e, quand’ anche si riesce ad ottenere una decisione favorevole, quello dei modi in cui far sì che essa sia rispettata, non potendo certo gli ufficiali giudiziari italiani (cioè gli organi competenti a ottenere l’ esecuzione delle sentenze quando i destinatari non vi si conformano spontaneamente) esercitare i loro poteri al di fuori dello Stato che glieli ha conferiti. Per tali motivi, spesso si preferisce, nonostante prezzi e imposte maggiori, acquistare in Italia mentre la scelta dell’ estero viene per lo più utilizzata da chi se la sente di fare affidamento sulla fortuna, ritenendo che un po’ di rischio in più valga la contropartita di un minor prezzo.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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