Internet é sempre piú diffusa, sempre piú aziende, specialmente informatiche, offrono i loro prodotti tramite la web e la tentazione di acquistare hardware o software o anche altre cose comodamente seduti davanti al proprio PC é forte.
Ma quali sono le tutele di cui gode il consumatore informatico? L’ “ordine” che si invia dal proprio computer, compilando un “form”, può essere considerato un contratto scritto o una valida prova dello stesso? E se si paga tramite carta di credito quali sono le garanzie di riservatezza? Infine, quando si acquista all’ estero che regole si applicano?
La risposta è che occorre stare attenti, perchè ci sono ancora molti problemi aperti. Il primo è quello della validità del c.d. documento elettronico. Non c’è nessun dubbio che quando si compila e invia un “form” si conclude un contratto, solitamente di compravendita, con tutte le conseguenze del caso in termini di regole e garanzie. Il problema è quello della prova di tale contratto; tradizionalmente, infatti, e per giuste ragioni gli atti (di acquisto, vendita, etc.) vengono provati per iscritto, cioè tramite un documento formato dalle parti e sottoscritto di loro pugno. Il messaggio di posta elettronica non può essere considerato uno scritto idoneo a fornire la prova dell’ ordine, dal momento che è impossibile risalire con certezza al suo autore. E’ impossibile, in altri termini, stabilire la paternità del documento. Come è noto, su internet qualsiasi persona può, ad esempio, spedire messaggi di posta elettronica con l’ indirizzo di un’ altra. Così qualsiasi persona potrebbe spedire un ordine a nome di un’ altra e quest’ ultima, ovviamente, non ne sarebbe certo vincolata!
Lo scoglio principale da superare quindi per avere transazioni sicure è la validità del documento telematico. Una buona soluzione sembra essere, quando sarà diffusa, quella della firma digitale, cioè un codice numerico che viene assegnato ad ogni messaggio in modo diverso ogni volta e che consente di individuarne l’ autore. Un sistema, invece, praticabile sin da subito, ma solo con i partners con i quali si hanno frequenti rapporti commerciali, è quello di stipulare un contratto normativo, cioè un accordo che definisce una volta per tutte le formalità che dovranno avere le comunicazioni (ordini, conferme, etc.) tra le parti: in questo modo anche un singolo messaggio elettronico ha valore giuridico.
In ogni caso, il consumatore che acquista tramite la Rete è assistito da tutte le garanzie previste per le compravendite tradizionali: garanzia contro i vizi occulti della cosa, garanzia delle qualità promesse, garanzia di buon funzionamento per un certo tempo dall’ acquisto e così via. Più in particolare, la disciplina che si applica in questi casi è quella delle vendite per corrispondenza: il cyberconsumatore può, entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto, recedere dallo stesso. Il termine è elevato a 60 giorni se il venditore non aveva avvertito la controparte del suo diritto di recesso (così come purtroppo avviene nella maggior parte delle pagine web attualmente esistenti almeno nel nostro Paese).
Ma lo shopping virtuale è bello perchè consente di accedere alle “vetrine” di tutto il mondo. Quali sono allora, in questi casi, le regole e le garanzie per chi acquista?
E’ necessario innanzitutto fare attenzione a cosa si acquista, perchè potrebbe trattarsi di cose il cui commercio e la cui utilizzazione sono vietate in Italia. Recentemente, diversi Italiani hanno acquistato, presso siti statunitensi, melatonina, un ormone utilizzato tra le altre cose per la cura dell’ insonnia, ma i cui effetti collaterali non sono ancora del tutto chiari. La melatonina è stata approvata dalla Food and drug administration americana, ed è quindi in vendita liberamente negli Stati Uniti, mentre in Italia può essere ottenuta solo dietro prescrizione del medico. Ebbene, coloro che l’ hanno acquistata (e pagata) si sono visti recapitare a casa una comunicazione delle Autorità doganali italiane con la richiesta di apposito certificato medico attestante la necessità di somministrazione del prodotto farmaceutico, pena appunto il rigetto oltre frontiera.
A parte ciò, è necessario ricordare che non sempre le regole di garanzia previste dalla legge italiana continuano ad applicarsi quando si fanno compere all’ estero. Il contratto, per effetto della disciplina italiana di diritto internazionale privato, può essere soggetto all’ applicazione della legge del paese in cui si trova il sito presso il quale si acquista, per effetto di una clausola “di scelta di legge” contenuta nel contratto tipo predisposto dal venditore.
In conclusione, il commercio elettronico, che pur sta iniziando una fortissima espansione, si regge per il momento soprattutto sulla buona volontà degli operatori e dei suoi protagonisti, ma ciò non toglie che rimane il bisogno di avere, al più presto, regole e strumenti idonei a garantire il settore.