“E se poi non funziona?”. C’é da scommettere che la stragranda maggioranza degli acquirenti di hardware si pone, almeno una volta nella vita, questa domanda, magari con in mano la scheda appena acquistata, oppure addirittura in contemplazione del nuovo personal fresco di negozio. Del resto, é senz’altro vero che quello informatico é un settore dove le famose “ciofeke” sono tutt’altro che rare…
Ovviamente, non mancano rigorose garanzie di legge. Il venditore deve innanzitutto garantire l’assenza di vizi nella cosa; quindi é responsabile del possesso, da parte della cosa, della cosiddette qualitá promesse, cioé delle caratteristiche che sono state indicate come sue proprie; deve, poi, solitamente assicurare non solo che la cosa sia immune da vizi e presenti le caratteristiche concordate, ma che ció duri nel tempo. A queste garanzie si affianca quella cui é tenuto il produttore, che puó essere chiamato a risarcire i danni che siano derivati agli utilizzatori a causa di difetti del prodotto, ma che riguarda, ovviamente, i casi limite.
Vediamo, quindi, un po’ piú in particolare le garanzie cui é tenuto il venditore, anche con riguardo ai modi e ai tempi per farle valere.
A) Garanzia contro i vizi occulti. Il venditore deve, innanzitutto, garantire che la cosa, appena venduta, funzioni e non presenti vizi che ne diminuiscano il valore o comunque impediscano in tutto o in parte che possa essere utile. Se, quindi, una scheda, un monitor, una tastiera, un mouse o qualunque altra cosa, appena portati a casa dal negozio, non funzionano, questa é la garanzia da far valere. Il difetto deve essere denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. In tal caso, é bene, cosí come per le altre garanzie, utilizzare per la denuncia la raccomandata a ricevuta di ritorno. Per impianti informatici di un certo rilievo, puó essere opportuno usare la forma dell’intimazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Una volta fatta la denuncia, se il venditore non adempie, é necessario agire in giudizio contro di lui entro un anno, altrimenti si perde ogni diritto.
B) Garanzia delle qualitá promesse. E’ quella che si puó far valere quando, ad esempio, viene venduto per modem con velocitá di 28.800 un modem che, in realtá, marcia solo a 14.400; oppure un Pentium 75 é stato spacciato dal venditore per un nuovo P166. La differenza con la garanzia precedente sta nel fatto che in questi casi la cosa venduta non presenta in realtá nessun difetto e funziona benissimo. Peró non presenta le caratteristiche che erano state concordate. Anche in questo caso, occorre denunciare la scoperta della mancanza di qualitá entro 8 giorni per poi agire, se del caso, entro un anno dalla denuncia.
C) Garanzia di buon funzionamento. Questa é la garanzia “per eccellenza”, quella alla quale corre automaticamente il pensiero quando si parla di “garanzia” senza ulteriori specificazioni. Serve a proteggere dai guasti che si verificano in una cosa che, pur essendo in piena regola al momento dell’acquisto, si deteriora in seguito. Mentre le prime due forme di garanzia sussistono sempre e comunque, quest’ultima peró si ha solo quando é stata espressamente rilasciata dal venditore (salvi gli usi in materia). Solitamente, nella garanzia stessa sono previsti i termini e i modi per farla valere (che spesso prevedono la spedizione di un tagliando alla casa produttrice). In mancanza, la denuncia del guasto deve avvenire entro 30 giorni dalla scoperta e l’azione contro il venditore inadempiente deve poi iniziare entro i 6 mesi successivi.
Come si vede, quindi, la legge italiana in materia di tutela dell’acquirente é completa e rigorosa.
I problemi, peró, possono nascere ugualemente quando il venditore chiamato in garanzia intende di fatto sottrarsi ai suoi obblighi; in tal caso, non resta altro che iniziare una causa civile della probabile durata minima di… quattro o cinque anni, nel corso della quale il compratore dovrá anticipare ogni spesa. In questi casi, ovviamente, si decide di andare avanti per lo piú quando la cosa é divenuta una questione di principio, mentre in tutti gli altri si preferisce, pur avendo sostanzialmente ragione, abbandonare. Una buona soluzione a questa situazione potrebbe essere quella di stipulare, al momento dell’acquisto dei pezzi piú “importanti”, una apposita scrittura privata di compravendita (le classiche “2 righe”), la quale preveda, in caso di controversia, la decisione da parte di arbitri, giudici privati nominati ad hoc in base a regole prestabilite, tra i quali magari inserire un informatico.
COSA DICE LA LEGGE ART. 1512 cod. civ. “Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, puó assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento é dovuta anche in mancanza di patto espresso”.
3 risposte su “le garanzie del consumatore”
[…] […]
ciao
mi è piaciuto molto il tuo artico ma avrei una domanda da farti…
ho comprato un telefono cellulare, il venditore mi aveva assicurato che potevo usare il gps senza l'ausilio di una conessione sia wi-fi sia dati con la sceda… ora questo non è vero e io vorrei dare indietro il telefonino (leggendo dal tuo articolo dovrei motivare la restituzione MANCATA GARANZIA DELLE QUALITA' PROMESSE).
POSSO FARLO? se vuoi puoi rispondermi anche via mail
La questione va valutata come al solito innanzitutto dal punto di vista tecnico. Per il tuo cellulare, ad esempio, non esistono applicazioni che una volta acquistate ti consentono di scaricare tutte le mappe e di usare il GPS senza doverti collegare volta per volta alla rete? Se applicazioni di questo genere esistessero, diventerebbe difficile valutare la violazione della regola in materia di qualità promesse, perchè sotto certi punti di vista il negoziante potrebbe averti risposto in modo corretto.
Risolti gli aspetti tecnici, sotto questo e sotto tutti gli altri punti di vista, se avrai visto che si può chiedere la risoluzione del contratto, potrai procedere nel solito modo con l'invio della raccomandata, anche personalmente. Naturalmente sarebbe molto meglio essere assistiti da un legale, anche se come dico sempre senza https://blog.solignani.it/sistemi-tariffari/tutela… diventa difficile poter incaricare un legale per operazioni di questo genere.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da Mac http://ts.solignani.it
~ book http://bit.ly/gwjT6c, ebook: http://bit.ly/ie8rvv