gli acquisti a distanza

Che cos’hanno in comune gli acquisti fatti per corrispondenza, tramite il classico catalogo, e quelli, oggi più che mai di moda, attraverso Internet ? Semplicemente che in entrambi i casi si compra “a scatola chiusa”. Sia che si basi su di un catalogo che su di una pagina web, l’acquirente ordina, in tali ipotesi, un prodotto che non ha potuto avere in mano neanche per un istante, per meglio considerarlo, valutarlo, eventualmente provarlo. Per tali ragioni, la legge lo tutela maggiormente.
In materia si applica infatti il Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, che ha attuato una direttiva dell’Unione Europea (85/577). E’ infatti previsto che in tutti i casi in cui un acquisto avviene “per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale” si applichino una serie di garanzie.
Innanzitutto, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro 7 giorni dal ricevimento della merce. In questo modo, egli, in caso di “sorprese”, può tutelarsi pretendendo la restituzione di quanto già pagato o, alternativamente, rifiutandosi di pagare. Ovviamente, entro il termine stabilito dalla legge dovrà anche restituire, integra, la merce nel frattempo consegnatagli. La restituzione deve avvenire entro una settimana, salvo che non sia stato previsto diversamente nel contratto.
Per rendere ancora più efficace la protezione del consumatore informatico, è previsto che egli sia avvertito, in tutti i casi in cui acquista beni per corrispondenza, dell’esistenza e delle caratteristiche del diritto di recesso. Infatti, non tutti possono essere in grado di conoscere i propri diritti. Inoltre, tale avvertimento deve essere contenuto in una clausola redatta per iscritto con l’uso di particolari caratteri tipografici, in modo da distinguersi in modo evidente dal corpo del testo. Nel caso in cui il contratto non sia tale da informare il consumatore circa i suoi diritti, allora il termine per esercitare il recesso diventa di 60 giorni, al posto dei 7 previsti in via ordinaria.
Per esercitare il diritto di recesso è sufficiente spedire, entro il termine valevole nel caso concreto, una raccomandata a ricevuta di ritorno alla sede legale della società venditrice. Il termine, comunque, decorre dalla sottoscrizione del contratto oppure, se la merce viene consegnata successivamente (come succede quasi sempre), dalla data di ricevimento della stessa. Il recesso si può anche esercitare tramite fax, però in questo caso deve essere “confermato” (cioè deve successivamente essere spedita una lettera uguale, ovvero lo stesso fax) via raccomandata a ricevuta di ritorno entro le 48 ore successive. Solo se lo prevede espressamente il contratto, è sufficiente, per esercitare il recesso, restituire la merce.
Infine, bisogna ricordare che in tutti i casi in cui si applica la tutela del diritto di recesso e l’impresa venditrice si comporta scorrettamente (ad esempio rifiutandosi di restituire il prezzo nel frattempo pagato) non solo è possibile promuovere una causa civile per vedersi riconosciuti i propri diritti, sempre e comunque nel proprio luogo di residenza, ma all’impresa viene applicata una sanzione amministrativa (la cosiddetta multa) da un milione di lire a dieci milioni.

COSA DICE LA LEGGE Art. 12 della legge sulle vendite fuori dai locali commerciali “Per le controversia civili inerenti all’applicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.”

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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