Come mai per prendere una nuova o comunque una seconda linea telefonica occorre sborsare oltre 400.000 lire? E’ una domanda che, con la diffusione di Internet e comunque dell’uso del modem, si sono fatti in molti. Infatti, una seconda linea telefonica è molto più comoda per la connessione alla rete e consente appunto ai navigatori di agire indisturbati e … senza a loro volta disturbare le attività altrui.
In effetti, il costo per l’installazione di una nuova linea presso Telecom è composto da 200.000 lire di attivazione più 200.000 di deposito cauzionale. Quest’ultimo è appunto un ammontare che Telecom prende in deposito dall’utente, per restituirglielo alla fine del contratto (cioè magari anche dopo molti anni), e che serve come garanzia per Telecom in caso di inadempimento da parte dell’utente.
In realtà, però, la clausola che prevede il pagamento di tale deposito è di molto dubbia validità.
Innanzitutto, non è prevista la corresponsione di interessi, per cui ad esempio chi ha versato a Telecom nel 1950 £ 200.000 e disdice il contratto nel 2001 si vede restituire le stesse medesime £ 200.000; ciò mentre è ovvio che la somma nel frattempo ha fruttato degli interessi che Telecom ha incamerato.
In secondo luogo, chi garantisce l’utente in caso di disservizi sulla linea telefonica? Mentre Telecom ha una somma di denaro su cui soddisfarsi in caso di problemi da parte dell’utente, quest’ultimo non ha in mano niente in caso di problemi dovuti a Telecom.
Ciò contrasta con la nuova legge di tutela del consumatore contenuta nel codice civile che vuole che il regolamento contrattuale, cioè l’insieme dei patti e delle clausole contenute in un contratto, sia equilibrato e non a favore della parte “forte” del contratto stesso e correlativamente a favore dell’altra.
Telecom si è adeguata solo in parte a questa nuova legge, stabilendo che il deposito cauzionale non è più necessario solo per gli utenti che pagano con sistemi tipo carta di credito o domiciliazione bancaria, restando invece necessario in tutti gli altri casi. Resta infine da aggiungere che anche il secondo gestore della telefonia, Omnitel Pronto Italia, non si è fatto sfuggire la lezioni della “vecchia monopolista” Telecom e ha previsto infatti, all’articolo 6.5. delle sue condizioni generali di contratto, l’obbligo di un deposito infruttifero, che appunto può essere evitato solo con determinati sistemi di pagamento.
Contro queste clausole, nei casi in cui continuano ad avere vigore, bisognerebbe si mobilitassero le associazioni dei consumatori alle quali la legge concede il potere di ricorrere al giudice affinchè vieti per sempre alla società convenuta l’utilizzo di determinate pattuizioni contrattuali.