il venditore è tenuto a consegnare copia del software venduto e la doc?

Il venditore è tenuto a consegnare su supporto esterno alla macchina copia del software venduto ed i manuali di installazione e d’uso? Fino a quando il venditore è tenuto a rispondere dei vizi dell’oggetto della compravendita, se questi vengono scoperti trascorso il termine della garanzia? Antonio Deiana – Iglesias (Cagliari).

Per rispondere alle domande del lettore, soprattutto per quanto riguarda la garanzia per i vizi, è necessario fare qualche premessa sulla natura del contratto con il quale si ottiene la disponibilità di un software. Bisogna precisare cioè che, in realtà, non si tratta di un contratto di compravendita, come generalmente si pensa.
Il software, infatti, non è un bene materiale che possa essere compravenduto come … una mela; è, si dice, un bene intellettuale o immateriale o, ancora, un’opera dell’ingegno.
Quanto “acquistiamo”, insomma, il sistema operativo windows98, il centro del nostro interesse non è il pezzo di plastica sul quale esso si trova riprodotto ma quel complesso di istruzioni logiche coordinate tra loro che, adeguatamente installate, consentono di far funzionare un computer con processore Intel.
Per questo il software non può mai essere venduto, ma rimane sempre proprietà del suo creatore o della società che ha da questi acquistato i diritti.
Quando si prende un software, in realtà si stipula un contratto con il quale la società titolare del diritto di copyright acconsente a che di quel software venga effettuata una ulteriore copia per l’uso del cliente. E’ per ciò che, correttamente, si parla di licenza d’uso: con essa, il proprietario del software appunto acconsente a che altri ne faccia uso e impone che ciò avvenga entro determinati termini (ad esempio, impedendo che del programma vengano fatte ulteriori copie, se non per scopi di backup interno).
Secondo la legge italiana, in conclusione, il contratto con cui si “prende” un software deve essere classificato come una locazione di bene immateriale. Proprio come chi ha necessità di un appartamento lo prende in locazione da chi ne è proprietario, per restituirglielo al termine del contratto, così il software viene preso in locazione da chi ne rimarrà pur sempre titolare e deve sempre essere utilizzato secondo le prescrizioni del medesimo.
Per tali motivi, non esiste un obbligo generico di consegnare su supporto esterno alla macchina copia del software nonché i manuali di installazione e di uso. Correntemente questo avviene per ovvie ragioni di comodità, ma le parti sono liberissime di concordare diversamente. Pertanto, spetta al cliente pretendere di avere queste cose nel momento in cui decide per la conclusione del contratto. Certamente se, una volta deciso in questo senso, il venditore non consegna il materiale, esso è inadempiente e può persino essere convenuto in giudizio.
Per quanto riguarda, invece, i vizi del software preso in concessione, non si applicano le regole in tema di vizi della cosa compravenduta appunto perché, come si è visto, il contratto non è una compravendita, bensì una locazione (ciò ovviamente per quanto concerne il software, non invece per gli eventuali vizi dei supporti magnetici, anche se raramente ci sono problemi da questo ultimo punto di vista). In conclusione, comunque, per conoscere i termini della garanzia circa il software occorre avere riguardo alle condizioni previste dalla licenza d’uso del software stesso. In mancanza, esiste pur sempre la possibilità, per l’utente di un applicativo, di appellarsi all’obbligo che la legge italiana impone al locatore di conferire al cliente una cosa idonea all’uso per cui è destinata e di mantenerla in tale stato per tutta la durata del contratto. E’ ad ogni modo il concetto stesso di “vizio” che, applicato al software che è un bene intellettuale, mostra i propri limiti o comunque le proprie peculiarità. Un bug, ad esempio, a differenza dei vizi che si incontrano nei beni materiali, è una specie di vizio “in serie”, perché si trova su tutte le copie del software, nessuna esclusa e questo è un fenomeno che non ha corrispondenza nel mondo dei beni materiali e che evidentemente richiede, per essere gestito, regole diverse.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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