il marchio “chicco”

Si è conclusa da poche settimane, transattivamente, una nuova, ulteriore ed interessante vertenza riguardante i nomi di dominio internet (cioè in sostanza i nomi che vengono assegnati ai “siti”) e la tutela dei marchi.
Ma cosa è successo di fatto? Un designer italiano aveva registrato presso Network solutions, l’autorità competente per l’assegnazione dei nomi statunitensi, il sito “www.chicco.com” corrispondente ad un oggetto, o linea di oggetti, da lui progettati, così come aveva fatto in passato per altre sue creazioni, che avevano ad esempio nome “cobra”, “goccia” e simili.
L’Artsana, tuttavia, famosa multinazionale produttrice di prodotti per l’infanzia, la maggior parte dei quali commercializzati appunto con il marchio “Chicco”, quando se ne è accorta non ha gradito ed ha aperto una vertenza contro il designer italiano.
La cosa curiosa è che al momento in cui aveva registrato il suo sito, l’imprenditore italiano aveva fatto una ricerca nei database dei nomi assegnati e aveva scoperto che la Artsana, già nel 1997, aveva registrato il nome “www.chiccousa.com”, dal chè aveva concluso che probabilmente non era interessata all’altro nome chicco.com. Per l’Italia, invece, esisteva, ed esiste tuttora, il sito www.chicco.it.
Ad ogni modo, la controversia è stata poi definita transattivamente, cioè le parti si sono accordate per una soluzione pacifica, senza instaurare un processo, che, per la novità della questione, avrebbe potuto avere un esito incerto. In sostanza, Artsana ha “acquistato” il dominio pagando una certa somma al designer che lo aveva previamente registrato, in cambio appunto della rinuncia allo stesso.
La cosa, quindi, è andata a finire come di solito finiscono le controversie di questo tipo, dove quasi sempre, peraltro, le parti sono una multinazionale, da un lato, e un privato o piccolo imprenditore dall’altro, il quale ultimo finisce sempre per convincersi ad accettare una soluzione che eviti il contenzioso, che, mentre per la multinazionale avrebbe un onere pressochè irrilevante, per il privato rappresenta spesso una cosa difficile da gestire, in termini di risorse sia economiche sia di diverso tipo.

Ma la legge cosa direbbe in materia? In realtà, sul punto siamo purtroppo indietro, sia a livello legislativo che organizzativo.
Il problema è che la cosa deve assolutamente essere affrontata e gestita a livello internazionale e non può essere risolta con leggi nazionali (italiane, americane o altro). Infatti, ogni Stato, più o meno, ha un proprio ente gestore dell’assegnazione dei nomi di dominio. Questi enti sono, al momento, assai poco regolamentati, molti addirittura si autogestiscono con specie di regolamenti interni. Bisognerebbe invece ad esempio che fosse vietato, in radice, assegnare come nomi di dominio termini o parole che si riferiscono ad un marchio già registrato. Ovviamente la cosa dovrebbe avvenire appunto a livello internazionale, perché altrimenti basterebbe rivolgersi ad un paese diverso da quello nel quale vi è una legge di tutela, per avere il nome desiderato.
Non si tratterebbe altro che di una applicazione della legislazione relativa alla tutela dei marchi. Invece, a tutt’oggi, per gli enti di assegnazione vale una specie di principio della prevenzione, per cui chi primo arriva… ottiene il nome, non importa se corrispondente ad un marchio più o meno noto. Non c’è dubbio, poi, che comunque il titolare del marchio registrato abbia diritto all’uso esclusivo dello stesso, concretizzantesi anche nel diritto di vietare ad altri di utilizzarlo come nome di dominio internet, dal momento che, già oggi ma sempre più in futuro, il nome di dominio, ed il correlativo sito internet, ha funzione di collettore di clientela, sia di per sé stesso, perché rappresenta pur sempre l'”indirizzo nel cyberspazio” della società che rappresenta, sia attraverso i motori di ricerca e i portali.
Il nome di dominio tende ad assommare in sé le caratteristiche sia del marchio, dal momento che tramite il sito che si raggiunge tramite esso spesso si erogano o comunque si pubblicizzano prodotti o servizi, che dell’insegna, cioè della denominazione “sotto” la quale una determinata impresa viene esercitata, proprio come le classiche insegne, al neon o simili, dei negozi.
Nell’attesa, comunque, di una sistemazione del settore, conviene essere prudenti e fare anche una ricerca tra i marchi registrati, prima di puntare tutta la creazione di un sito su di un determinato nome, che poi qualcun altro può reclamare come marchio registrato.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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