i nomi di dominio internet

IL DOMAIN NAME, QUESTO SCONOSCIUTO… Il nome di dominio altro non è, a ben guardare, che l’indirizzo, espresso in lettere anziché in cifre numeriche, di un determinato sito internet. Ogni computer connesso alla grande rete sarebbe, infatti, identificato da un numero, composto da 4 serie di cifre (ad es. 192.168.0.1), che è poi il famoso indirizzo IP assegnato ad ogni macchina. Ad ogni indirizzo IP corrisponde un nome in lettere, dal momento che per gli utenti la dicitura “www.microsoft.com”, ad esempio, è indubbiamente molto più facile da ricordare e digitare di una cosa come … “194.140.103.10”. Il compito di “risolvere” i nomi di dominio, cioè di vedere a quale numero di indirizzo IP corrisponde il nome richiesto dall’utente spetta ai DNS (acronimo di domain name server).
In altri termini, quando un utente vuole collegarsi, ad esempio, al sito www.pcopen.agepe.it, il suo browser prima di tutto interroga un server DNS, il quale gli dice quale è l’indirizzo IP corrispondente, al quale poi si collega. Dentro ai DNS, insomma, c’è un lunghissimo, veramente sterminato elenco, simile ad una “partita doppia” che riporta da una parte i nomi di dominio e dall’altra gli indirizzi corrispondenti di ciascuno.
Ogni DNS server deve attenersi agli enti di gestione dei nomi di dominio, che esistono in ogni paese. Per gli Stati Uniti, c’è il noto Internic, che gestisce tutti i nomi che finiscono per “.com”, “.org”, “.net”, “.mil”. In Italia, c’è il Garr – Nis, che è una emanazione del Centro Nazionale delle Ricerche. Il suo indirizzo Internet è http://www.nic.it ed esso gestisce, solo ed esclusivamente, i nomi di dominio che terminano con “.it”.

 

COME SI REGISTRA UN DOMINIO. Ma come si fa a registrare un nome di dominio? Da pochissimo è nato anche per il nostro Paese, cioè per i domini “.it”, un servizio on-line di registrazione degli stessi, raggiungibile all’indirizzo www.register.it. I gestori di questo sito, emanazione di Got.it, provvedere a curare le pratiche burocratiche presso la Registration Authority italiana. Il costo per avere un dominio con desinenza .it attualmente si aggira sulle 100.000 annue. Presso il sito www.register.it è possibile verificare on-line che il nome che si intende registrare non sia già stato preso da altri.
Già da oggi, dunque, non è più necessario rivolgersi al proprio provider per ottenere la registrazione di un sito, ma è possibile farlo direttamente, tramite gli immancabili servizi on-line.
Chi intende, invece, registrare un dominio con desinenza statunitense (come ad esempio “.com”) può collegarsi al sito www.register.com, tramite il quale peraltro è possibile registrare domine anche presso enti di gestione di altri Paesi, con le più svariate desinenze, anche se non si sa fino a che punto questo possa essere consigliabile dal momento che, in caso di problemi, può essere difficile gestire una vertenza in un paese estero e di cultura magari non affine alla nostra.

 

INDIRIZZO VIRTUALE. Il nome di dominio ha, per tutti coloro che utilizzano internet in modo avanzato, senza limitarsi a gestire una casella di posta elettronica, ma con un proprio sito web, una importanza fondamentale. Esso, nel cyberspazio, ha la stessa importanza che ha l’indirizzo di casa o lavoro … nella vita reale.
E’ fondamentale, infatti, conoscere il nome di un determinato sito per potervi accedere. Spesso, poi, il nome di un certo server coincide con quello di un, più o meno noto, prodotto o servizio o con il nome di una certa società. Da questo punto di vista, il nome di dominio assume le caratteristiche del marchio, dell’insegna, della ditta, insomma tende ad assommare in sé le caratteristiche dei “segni distintivi” non solo delle imprese ma anche delle organizzazioni senza scopo di lucro che operano sulla rete.
Anzi, per la sua forte caratterizzazione e identificazione con le attività che tramite di esso vengono svolte sulla rete, il nome di dominio diventa quasi parte dell’identità dell’ente, singolo o collettivo, che lo utilizza.
Per questi motivi si è, purtroppo, in assenza di regole molto precise in materia diffusa la pratica del “domain grabbing”: come dice la parola, la tendenza da parte di alcuni di accaparrarsi nomi di dominio che altri potrebbero avere interesse o addirittura diritto ad utilizzare, per poi rivenderli od affittarli. Un sito internet molto significativo al riguardo, dove sono in vendita o in affitto nomi di dominio, si trova all’indirizzo www.napule.it. I nomi sono catalogati e ordinati per prezzo di vendita o di concessione…
Ovviamente il consiglio migliore al giorno d’oggi è quello di registrare, quando possibile, il nome della propria società o associazione o studio, perché in caso di preventiva registrazione da parte di un altro soggetto potrebbe rivelarsi difficoltoso riottenere il nome.

 

LE DISPUTE SUI NOMI. In Italia, in caso di contestazione sull’assegnazione di un nome di dominio, si applicano le regole di naming definite dalla Naming Authority dell’Istituto per le Applicazioni telematiche del CNR e in particolare l’art. 14 delle stesse (http://www.nic.it). Secondo tale disposizione, chi intende contestare un nome che è già stato assegnato ad un altro soggetto, ritenendo di aver diritto all’uso esclusivo dello stesso, deve innanzitutto inviare una raccomandata a ricevuta di ritorno alla Registration Authoriy, l’ente che si occupa della gestione operativa dell’assegnazione dei nomi. A seguito di ricevimento della raccomandata, la R.A. pone un “flag”, nel database dei nomi, sul nome oggetto di contestazione: questo serve per acquisire la priorità su eventuali, successive ed ulteriori richieste di assegnazione del nome. Inoltre la R.A. deve mandare all’autore della raccomandata copia di tutta la documentazione a suo tempo inviata da chi ha registrato il nome di dominio. Tale documentazione consiste, in particolare, in una istanza, nella quale chi richiede l’assegnazione di un nome deve assumersi la responsabilità di dichiarare di non essere a conoscenza di motivi che ostano alla stessa e, se crede, sottoscrive una clausola arbitrale.
Questo è un punto fondamentale: se la clausola arbitrale è stata sottoscritta, allora il contestatore se ne può avvalere e può promuovere una procedura arbitrale per la risoluzione della vertenza, cioè un procedimento molto più snello e veloce (le statistiche dimostrano una durata media di circa un mese), presso la stessa Registration Authority. In caso contrario, se il titolare del nome non desiste, non rimane che al contestatore altra scelta che quella di ricorrere all’autorità giudiziaria, richiedendo, se del caso, un provvedimento d’urgenza. Al riguardo ci sono alcuni precedenti giudiziari (alcuni dei quali menzionati sul sito http://www.andreamonti.net), ma ancora non si è formato un orientamento certo, anche per la novità delle questioni.
Proprio per affrontare il sempre maggiore contenzioso sui nomi di dominio il Governo ha recentemente predisposto uno schema di disegno di legge volto ad estendere ai domini la disciplina dei marchi e degli altri segni distintivi. In tale atto è previsto il risarcimento del danno, in misura minima di circa 60 milioni di lire (30.000 euro) per coloro che vengono lesionati dall’uso illegittimo di un nome di dominio.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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