newsletter a… domicilio

Con la diffusione sempre maggiore di Internet, si moltiplicano purtroppo anche le possibilità di intrusione nella nostra vita privata. Sempre più spesso capita, agli utenti della rete, di ricevere messaggi di posta elettronica non richiesti e soprattutto non desiderati. A volte si finisce addirittura all’interno di newsletter o mailing list alle quali non si è mai richiesta l’iscrizione e dalle quali non ci si riesce a liberare.

Ma che cosa dice la legge? Esiste un modo per tutelarsi verso queste forme di intrusione? Purtroppo, la risposta non è delle più consolanti. Esistono varie disposizioni di legge in materia, ma ancora una volta è la internazionalità della rete a fare da ostacolo ad un efficiente intervento sul punto.

Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, che ha dettato una specie di “codice del cyberconsumatore”, prevede, all’art. 9, che “E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.”. In questo modo, almeno, si viene tutelati da quelle forme più insidiose di mailing che pretenderebbero di richiedere pagamenti o accrediti a sfavore di chi le riceve. Il successivo art. 10, inoltre, dispone che “L’impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.”. Anche con questa disposizione, quindi, si mettono alcuni paletti alle invadenze di tipo più strettamente “commerciale”.

Sicuramente, poi, in materia viene in aiuto al cybercittadino la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, la famosa “legge sulla privacy”, che vieta il mantenimento di archivi di dati personali, tra cui anche gli indirizzi di posta elettronica, e attribuisce al titolare dei dati una serie di diritti, tra cui quello di essere cancellato dagli archivi in cui è inserito contro la sua volontà. Come è noto, è stato anche istituito un apposito organo, il Garante per i dati personali, per conferire effettività alla nuova legge, che, dal giorno della sua entrata in vigore, è già stata modificata varie volte per venire sempre più incontro ai bisogni di tutela. Le disposizioni in materia di privacy sono anche presidiate da una serie di norme penali, per cui nei casi più gravi le violazioni della riservatezza o le intrusioni non autorizzate sono puniti come reti (per ulteriori informazioni sulla legge, in generale, si può consultare il sito http://www.privacy.it).

I problemi, però, non sono giuridici ma tecnici: come al solito, Internet è talmente vasta, capillare, diffusa a livello internazionale da essere difficile quando non impossibile da regolamentare con efficacia. La legge italiana sulla privacy è buona, ma come applicarla fattivamente a imprese che operano, ad esempio, negli Stati Uniti? La stessa considerazione vale per le norme sulla stipulazione dei contratti a distanza. Si pensi, poi, a tutti quei paesi dove, a differenza degli USA e dell’Unione Europea, la cultura della tutela dei dati personali non è diffusa e proprio non esistono legislazioni applicabili in materia. Oltre alla collocazione territoriale delle imprese o degli enti che pongono in essere pratiche di spamming o comunque di illecita intrusione nelle mailbox degli utenti, ci può essere anche il problema dell’adozione di strumenti, come gli anonymous remailer (server internet che filtrano messaggi di posta elettronica che, dopo esser passati da loro, appaiono come inviati da mittenti “anonimi”), che impediscono, di fatto, di identificare l’effettivo mittente di un determinato messaggio e, quindi, il responsabile di un mailing o comportamento antiprivacy.
Per tutti questi motivi, probabilmente, il cyberutente dovrà in molti casi essere paziente con uno strumento come Internet che offre molto ma ha qualche difetto, proprio a causa della sua struttura, purtroppo lo presenta ancora…

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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