Ormai da quattro anni gestisco un sito internet dedicato all’Antico Egitto (http://www.pegacity.it/utopia/egitto) e ho appena messo in linea la nuova versione che conta più di 1300 pagine di informazioni e che mi è costata la bellezza di un anno di lavoro. Ho scoperto che qualcuno, senza chiedere autorizzazione, si è permesso di copiare intere pagine del mio sito e di descriverle come frutto del proprio lavoro, senza nemmeno mettere almeno la fonte da cui sono state reperite le informazioni. Quello che mi lascia perplesso, e che mi fa pensare di chiudere il sito, è quello di veder sfumare tutto il mio lavoro e le mie fatiche a causa di persone che minimamente non hanno nessun rimorso di coscienza nel copiare a destra e a manca qualsiasi cosa senza pensare all’importante lavoro ed ai sacrifici che stanno dietro ad un’opera del genere. Posso fare qualcosa? (Emilio, via mail)
La tutela offerta nel nostro Paese ad un sito come quello sopra descritto è, in forza di una nuova legge di tutela entrata in vigore nel maggio del 1999, tale da offrire un ampio ventaglio protettivo contro il “plagio”.
Sotto un primo, e più tradizionale, punto di vista, vale infatti sicuramente il discorso per cui è tutelato il materiale frutto del lavoro intellettuale dell’autore, come i testi, le note, i commenti e simili, purchè abbiano le caratteristiche della originalità e della creatività. Si tratta, insomma, della antica e consolidata protezione della legge sul diritto d’autore, portata nel nostro Paese da un testo normativo risalente al 1939 e successivamente riformato e modificato, conosciuta anche nel linguaggio colloquiale come “copyright”. Si noti che il diritto d’autore nasce nel momento stesso in cui un testo – o comunque una qualsiasi opera intellettuale – viene ad esistere con i requisiti della creatività e dell’originalità, senza la necessità di registrazioni, iscrizioni o qualsiasi altra formalità, salvo ovviamente l’onere di fatto di dimostrare di essere l’autore del testo e di averlo formato in un momento anteriore alla supposta copia. Il diritto d’autore copre anche le annotazioni poste in calce o a margine ad un altro testo, come ad esempio un testo di legge oppure la versione di un testo antico, che non è coperto da diritto d’autore. Questo perché le annotazioni o glosse sono frutto del lavoro creativo del loro autore ed è giusto conferirvi protezione.
Sotto un secondo profilo, che sembra peraltro più importante nel caso in questione, dove il lavoro dell’autore del sito pare essere stato più di raccolta e catalogazione che di formazione di materiali nuovi, viene invece in rilievo il Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, con il quale è stata varata la tutela delle banche dati, in recepimento di una direttiva dell’Unione Europea.
La nuova legge definisce le banche dati come quelle che “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore … intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed invidualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. Oggetto di tutela quindi non sono tanto i dati, che possono essere o non essere coperti da copyright, ma la strutturazione e organizzazione degli stessi, generata dal lavoro di ricerca e confezionamento del costruttore della banca dati. Probabilmente si può dire che in un certo senso nasce, con la nuova legge, un nuovo genere di bene intellettuale, costituito da un’opera dell’ingegno che potrebbe dirsi “di secondo livello”, consistente nella strutturazione di opere intellettuali definibili invece come “di primo livello”. E’ importante notare che questo nuovo bene, per diventare oggetto di copyright, non deve, a differenza degli altri, avere il carattere della creatività o originalità, essendo sufficiente che sia il frutto di “investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione” nonché dell’impegno di “mezzi finanziari, tempo o lavoro”. Il diritto di chi fa una banca dati, chiamato dalla legge “costitutore”, nasce con la realizzazione della stessa e dura 15 anni (quindi molto meno del diritto di autore ordinario), decorrenti però dal completamento della banca dati ovvero dal suo aggiornamento; considerando, quindi, che queste opere nella quasi totalità dei casi vengono aggiornate continuamente, il diritto d’autore del “costitutore” è destinato a non esaurirsi … mai.
Quindi, in conclusione, il sito descritto nel caso in questione è protetto da copie di terzi sia che contenga materiale a loro volta oggetto di copyright sia che contenga materiali che non lo sarebbero, in teoria, materiali cioè che per motivi scientifici, di provenienza, di età sono svincolati dal diritto d’autore. La nuova legge sulla tutela delle banche dati è stata voluta dall’Unione Europea proprio in previsione di episodi come quello in questione dove persone senza tanti scrupoli si approfittano del lavoro di ricerca e aggregazione svolto da altri. Ma da un punto di vista pratico, chi viene “derubato” di un’opera intellettuale protetta dalla legge come deve comportarsi? Il primo passo è sempre quello di scrivere, tramite raccomandata a ricevuta di ritorno, al soggetto o ente che si ritiene essersi indebitamente appropriato del lavoro altrui, chiedendo la immediata cessazione dei comportamenti in questione sotto pena, in difetto, di ricorso alle azioni legali con richiesta anche di risarcimento del danno. La raccomandata può essere inviata anche personalmente, ma può sicuramente essere maggiormente incisiva se formata e sottoscritta da un legale di fiducia. Se il destinatario, in seguito alla formale richiesta, la smette di violare il diritto d’autore dell’autore della raccomandata, allora la questione, ovviamente, può essere chiusa. In caso contrario, occorrerà necessariamente iniziare una azione giudiziaria, con l’assistenza di un avvocato di fiducia.