come comportarsi con i provider e fornitori di accesso

Nel marzo 1999 ho aderito ad un abbonamento di prova per 30 giorni di Tin. Alla scadenza dei 30 giorni non ho comunicato la disdetta poichè mi sono dimenticato la data esatta e il giorno 12 Aprile ho tentato di telefonare al numero verde ma non ho avuto risposta. A questo punto, come diceva il contratto effettuato “on-line”, dopo un mese avrebbe dovuto arrivare il bollettino da pagare. Da quel momento è trascorso un anno e 3 mesi senza che una comunicazione o un bollettino mi fosse stato recapitato. Nel frattempo sono nati i provider gratuiti compreso la tin e quindi ho pensato che l’abbonamento fosse transitato in quello gratuito di Clubnet, ma evidentemente mi sbagliavo, in quanto oggi mi è stato recapitato il bollettino di pagamento dell’abbonamento, non dell’anno scorso bensì quello di quest’anno dal 13-03-2000 al 13-03-2001. Non intendo pagare poichè secondo il mio parere la Tin non si è comportata correttamente. Che ne pensate? (Tiziano, via mail)

Il lettore, non pagando il bollettino, rischia di subire le conseguenze di una azione di recupero credito da parte di Tin e di trovarsi a dover pagare, oltre a quanto richiestogli, anche spese legali, che possono essere molto più alte. Purtroppo, la vicenda è stata gestita male da entrambe le parti. Il lettore avrebbe dovuto in primo luogo inviare la disdetta, se le condizioni contrattuali la richiedevano, entro i 30 giorni previsti. Ed avrebbe dovuto farlo preferibilmente tramite una lettera raccomandata a ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale di Tin. Questa società, dal canto suo, avrebbe potuto gestire in maniera molto più trasparente e corretta la fase di passaggio dagli abbonamenti a pagamento a quelli gratuiti. Per il lettore, infatti, oltre al danno di dover pagare rischia di aggiungersi anche la beffa di doverlo fare quando i costi degli abbonamenti a Internet si sono azzerati. Ma tutto sommato, forse è meglio, per questa volta, pagare, facendo nel contempo una raccomandata di disdetta da ogni contratto per il futuro, ricordandosi poi la prossima volta di agire per tempo e sempre tramite comunicazioni che consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, come la raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi più importanti, la intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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