Circa un anno fa decidevo di rinnovare il mio “parco software”. La soluzione propostami consisteva in un programma contabile, prodotto in proprio dalla stessa società cui mi ero rivolto, e da un programma di terze parti per la compilazione dei documenti doganali. Trascorsi circa sei mesi dalla implementazione del primo software, quello di contabilità, un incaricato del fornitore si presentava per una prima dimostrazione del secondo programma da me acquistato, quello di compilazione dei documenti doganali. Dopo circa una ventina di minuti appuravo che il programma non soddisfaceva le mie aspettative e invitavo l’incaricato a sospendere la dimostrazione e disinstallare il programma. Lo stesso si rifiutava adducendo che il programma era stato installato da oltre sei mesi, perciò sussisteva l’inapplicabilità del diritto di recesso. Seguivano trattative con il mio fornitore agli esiti delle quali la società fornitrice si defilò dalle proprie promesse e responsabilità, demandandole al produttore del programma, produttore che, da me contattato, rispose di non vedere il motivo per procedere alla disinstallazione. In data 22/5/00, il produttore del software da me rifiutato ha emanato una circolare con la quale, oltre a dare appuntamento alla clientela il luoghi e tempi diversi per presentare il nuovo programma grafico, ha espresso la volontà a far data 31/12/2001, di voler dismettere il vecchio applicativo e di sospendere contestualmente l’assistenza sullo stesso. Ma è regolare tutto ciò? (G., via mail)
Bisogna per lo più vedere cosa c’è scritto nel contratto di licenza del software e nell’eventuale ulteriore contratto di fornitura che lo ha accompagnato. Un programma per elaboratore, o software, non si acquista, ma si prende semplicemente in uso, tramite un apposito contratto di licenza: la proprietà del software rimane sempre dell’autore o produttore, mentre chi acquista la licenza ha il diritto di farne una copia e di usarla. Il problema sofferto dal lettore è oramai un classico delle “vendite” di software: capita spesso che il risultato finale non sia quello che l’utente voleva. Bisogna però vedere che cosa era stato garantito in contratto: chiaramente se un software è dichiarato come in grado di effettuare un certo calcolo, od avere una certa potenza grafica ovvero ancora effettuare la raccolta e la stampa di certi dati, il software deve fare queste cose, altrimenti l’acquirente (licenziatario) ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, cioè lo scioglimento dello stesso, con restituzione di quanto pagato. Però un conto è quello che si aspetta l’acquirente da un determinato software, un conto è quello che nel contratto viene scritto che il software fa per certo. Occorre pertanto esaminare con cura la eventuale contrattualistica restando inteso che, per quanto scadente un software possa sembrare o per quanto poco possa piacere, se fa quel che promette, non si può certo risolvere il contratto di licenza. La cosa migliore, in casi come quello descritto dal lettore, abbastanza tipico, è quella di curare con la maggior precisione possibile la contrattualistica e l’accordo, che dovrà essere scritto, con la software house fornitrice. Il software sta diventando sempre più un elemento fondamentale per il funzionamento delle imprese, piccole o grandi, e pertanto non è sbagliato dedicare attenzione alle condizioni contrattuali che lo riguardano.