Sono un programmatore fino a poco fa dipendente presso una società commerciale. Qualche anno fa ho scritto personalmente un programma di gestione aziendale che la mia ex ditta ha registrato e regolarmente venduto per proprio conto. Ora i miei rapporti con la società per cui lavoravo sono terminati, e giustamente ho intenzione di vendere per mio conto quel software che io ho prodotto, magari apportandoci qualche modifica all’interfaccia grafica.
Come verrebbe regolata la questione legale in questi termini? E come posso tutelarmi da eventuali diritti reclamabili? (Mimmo, via mail)
Non si può fare. Anche se il software non è considerato, dall’art. 12 del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 – “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali”, invenzione industriale, si applica comunque con ogni probabilità la disposizione dell’art. 23 dello stesso decreto , secondo cui “Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.”.
Il fatto è che lo sviluppo del software è proprio l’oggetto del contratto di lavoro: la software house assume persone e le retribuisce affinchè queste sviluppino software che viene venduto a terzi e che, per tale motivo, non può che diventare di proprietà della software house stessa.Il discorso non cambierebbe nemmeno nel caso del lavoratore autonomo: cioè se anche il lettore avesse collaborato con la software house come lavoratore indipendente, la proprietà del software sarebbe stata in ogni caso di chi lo aveva commissionato. Tutto ciò, ovviamente, salvo diverse pattuizioni che, tuttavia, nel caso concreto sono assai improbabili.
Per completezza, si vuole aggiungere che l’art. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, prevede che oggetto di tutela siano “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.
Quindi anche il materiale preparatorio, cioè le eventuali librerie, utilities, parti di codice sviluppate per conto del datore di lavoro rimangono di proprietà dello stesso insieme al programma.
Cambiare l’interfaccia o altri elementi grafici, dunque, servirebbe a poco. Come si vede, la stessa legge sul diritto d’autore riconosce che il “succo” del software è il suo motore interno, non tanto o comunque non solo l’interfaccia esterna. In un caso il Tribunale di Milano ha deciso enuclenando un principio anche abbastanza ovvio, secondo cui “verificata una larga area di coincidenza fra il “software” originale e quello imitato, deve essere ravvisata la illiceità dell’imitazione stante l’irrilevanza delle modificazioni apportate.” (Trib. Milano, 29 gennaio 1997). Quindi, in una eventuale causa, i due software verrebbero confrontati e, se ritenuti sostanzialmente corrispondenti, quello dell'”imitatore” sarebbe sanzionato.
2 risposte su “di chi è il software sviluppato per conto del datore di lavoro?”
Ma se nel periodo in cui lavoravo come dipendente di SH e avevo scritto personalmente il programma di Gestione Stampa Fattura, (ad esempio), oggi che mi colloco come libero professionista, non potrei più riscrivere quel programma per un Cliente, in quanto corro il rischio di essere sanzionato come “imitatore”.. Stiamo scherzando, vero?! Vi prego… Ditemi che ho capito male… Grazie
Cosa ci sarebbe di sbagliato? É evidente che non puoi usare il codice o le interfacce che sei stato pagato per sviluppare ad un datore per fargli poi concorrenza.