non è più necessario reimmatricolare un veicolo se di perde il “libretto”

Il procedimento di semplificazione amministrativa ha portato un’altra novità interessante. Si tratta di una novità già piuttosto risalente (marzo 2000) ma che comunque ritengo opportuno sottoporre alla Vostra attenzione. Dunque, in passato, in caso di smarrimento della carta di circolazione di un veicolo (il famoso “libretto”) era, come saprete, necessario reimmatricolare nuovamente il mezzo. Ora, invece, si può ottenere un duplicato. Tenetelo presente nel caso vi dovesse capitare.La novità è stata introdotta con un regolamento, il DPR 9 marzo 2000. N. 105, che vi riporto di seguito integralmente in modo che possiate utilizzarlo in caso di bisogno. E’ ancora un po’ presto per sapere di preciso quali saranno le modalità operative con cui verrà attuata la riforma, però è bene che intanto sappiate che è possibile ottenere il duplicato, in modo che in caso di bisogno possiate seguire subito questa strada. Nel decreto infatti sono indicate le cose da fare subito in caso di smarrimento del libretto (art. 2).

Tiziano Solignani
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Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105 (in Gazz. Uff., 28 aprile, n. 98). – Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’originale, a norma dell’art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

Il Presidente della Repubblica:

 

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 20 e 20-bis; Visto l’art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l’allegato 1, n. 25; Visto l’art. 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 1999; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell’interno e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 1.
Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di
smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’originale.

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 2.

Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione,
l’intestatario deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L’ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell’archivio nazionale dei veicoli;
b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell’interno dell’avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all’indirizzo di residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine stabilito, al domicilio dell’interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all’atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre
il duplicato della carta di circolazione dall’archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell’intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l’attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni.
5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell’intestatario.
6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione trova applicazione l’art. 95, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 3.
Abrogazioni.

1. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l’art. 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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