necessità di bollino siae per software di rilevazione presenza

Produco software di Rilevazione Presenze e consegno al cliente un CD, ora Lechiedo, sono anche io soggetto all’obbligo di apposizione del bollino SIAE su questo supporto? In caso affermativo, quali azioni devo intraprendere? (Enzo, via mail)

Il bollino SIAE è previsto, per i supporti contenenti programmi per elaboratore (software) dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, che ha modificato la “vecchia” legge sul diritto d’autore (la 22 aprile 1941, n. 633, il cui testo integrale, assieme a quello della legge di riforma si può consultare su www.solignani.it)), introducendo un nuovo articolo 181 bis. Secondo tale disposizione, “la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali … destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.”

Quindi in teoria anche sui cd-rom contenenti programmi per elaboratore dovrebbe essere apposto il bollino SIAE, che avrebbe poi la funzione di controllare il numero delle riproduzioni e consentire di identificare con maggior facilità i “falsi”.
La legge prevede però una possibilità di esenzione da tale obbligo, disponendo che il contrassegno, con modalità che dovranno essere determinato da un regolamento non ancora approvato, “può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.”
Ad oggi, di tale possibilità non si può tuttavia usufruire, mancando la previa necessaria adozione del regolamento ministeriale. Per cui non rimane che rivolgersi agli uffici della SIAE per concordare le modalità per la apposizione dei bollini sui supporti informatici.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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