Anche per l’Italia sono come noto entrate in vigore le MAP o procedure di riassegnazione dei nomi di dominio. Si tratta di procedimenti, di tipo amministrativo, che possono consentire a chi è stato ingiustamente privato di un nome di dominio che ha invece diritto di utilizzare, perché, ad esempio, corrisponde ad un marchio da lui registrato o al proprio nome, di riottenerne la disponibilità in poco tempo e senza dover affrontare una causa civile. Le prime procedure sono state già promosse e regolarmente decise ed è interessante esaminare, appunto, i primi casi, per vedere come funzionano, concretamente, le nuove MAP. Vediamo quindi di seguito alcuni esempi, precisando che i testi integrali delle decisioni possono essere rinvenuti presso il sito www.e-solv.it dell’ente conduttore.
A) PERGAMAR c. WINTRADE. Si tratta, probabilmente, della prima procedura in assoluto promossa e decisa nel nostro paese. E’ stata giudicata dal Prof. Tullio costituito in “collegio unipersonale”. Il caso era abbastanza semplice. Il nome di dominio pergamar.it era stato registrato da una società, Wintrade, che lo aveva, poi, per oltre 7 mesi lasciato “in costruzione”. La denominazione Pergamar, inoltre, corrispondeva ad un marchio registrato sin dal 1994 dalla società Pergamar, che, infine, aveva ragione sociale corrispondente. Il Giudice ha accolto la procedura e riassegnato il nome di dominio alla ricorrente. La mala fede di Wintrade nell’avvenuta registrazione del nome è stata ritenuta evidente anche per il fatto che questa società opera nello stesso ambito regionale di Pergamar e addirittura le sedi delle due società distano poche decine di chilometri… Inoltre, Wintrade non si è nemmeno difesa nella procedura, rimanendo inerte di fronte all’avvenuta promozione della stessa e non facendo sostanzialmente niente. In questo primo caso, dunque, le MAP sono state applicate, ed hanno dato buona prova, contro un evidente classico esempio di domain grabbing.
B) ASSOCOND c. ASSCOND. Questo secondo caso è, invece, diverso e molto più particolare. Assocond, un associazione di condomini attiva su tutto il territorio nazionale, titolare del dominio www.assocont.it, ha promosso la procedura contro la AssCond di tale Sandro Bragalone, per ottenere il rilascio del corrispondente dominio asscond.it, sostenendone la confondibilità con il proprio. La domanda è stata però rigettata. Il giudicante, Avv. Trotta, ha considerato come innanzitutto le due associazioni svolgessero attività diverse: la prima a tutela dei condomini in quanto consumatori, la seconda degli amministratori di condominio nella speciale forma del franchising. E’ stato poi considerato come entrambi i nomi di dominio coinvolti, assocond e asscond, siano integrati da termini che formano la combinazione di parole del linguaggio corrente, come “associazione”, “assistenza” e “condominio”, con la conseguenza che le stesse difficilmente possono ritenersi di uso esclusivo di un determinato soggetto. E’ proprio la prova della mala fede da parte del resistente AssCond che è mancata nel caso in questione. Il sito AssCond, infatti, a differenza che nel caso precedente, era correntemente utilizzato, si differenziava anche graficamente, non solo per i contenuti, dal sito della ricorrente assocond e non c’era niente che potesse far presumere una volontà del titolare di AssCond di indurre in confusione gli utenti di Assocond e “attrarli” sul proprio sito. Con questo secondo caso affrontato le MAP si sono opportunamente confermate come uno strumento che difficilmente può essere utilizzato da chi in effetti non ha diritti al rilascio di un nome di dominio.
C) BENISTABILI c. PUBLIFAX. Benistabili è una società per azioni con sede in Roma avente per oggetto un’attività in campo immobiliare. Ha promosso il ricorso contro Publifax per ottenere il rilascio del dominio benistabili.it. La procedura, decisa dal Prof. Antonini, ha riconosciuto il diritto della ricorrente. Il Giudicante, infatti, dopo aver visto che il dominio corrispondeva alla ragione sociale (denominazione) della ricorrente e ad un suo segno distintivo, con conseguente diritto di utilizzarlo, ha riconosciuto sussistente la mala fede di Publifax considerando diverse circostanze. Innanzitutto, così come nel primo caso suesposto, il dominio “benistabili.it” è stato mantenuto inattivo, “in costruzione”, sin da subito dopo la sua registrazione. Inoltre, la Publifax, da un controllo effettuato nel database whois, è risultata essere titolare di una settantina di nomi di dominio, alcuni dei quali addirittura corrispondenti a nomi di personaggi dello spettacoli (renatozero.it, pierochiarbretti.it, etc.). Infine, sembra che la Publifax avesse chiesto, prima della procedura, la somma di £20.000.000 a Benistabili per il rilascio del dominio… Tutte queste circostanze hanno indotto il Giudicante a ritenere di trovarsi di fronte ad un caso di domain grabbing e a disporre il rilascio del nome di dominio.
In conclusione, sembra che le prime procedure abbiano dato, nel complesso, buona prova, dandosi luogo al contrasto del fenomeno del domain grabbing ma senza cadere nell’eccesso opposto. I “saggi” incaricati della decisione sono molto attenti a considerare la realtà effettiva delle cose, anche dal punto di vista strettamente tecnico, soffermandosi ad esempio su aspetti quali i contenuti del sito, gli aspetti grafici, la presenza di meta tags che potrebbero essere stati inseriti per ingannare i motori di ricerca e così via. Si vedrà prossimamente se lo strumento incontrerà il favore delle aziende e, più in generale, di tutti coloro che ritengono di aver subito un torto per l’avvenuto accaparramento di un nome di dominio internet da parte di un altro soggetto.