Con la legge 7 marzo 2001, n. 62, intitolata “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001, già entrata regolarmente in vigore, è stata introdotta una nuova definizione di “prodotto editoriale” che ha suscitato molta preoccupazione, e persino qualche isterismo, presso la comunità degli utenti di Internet.
Si legge nell’art. 1 del provvedimento, consultabile per intero al sito www.solignani.it, che “per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.”
Questa disposizione, combinata con quelle contenute nella legge sulla stampa, che ugualmente può essere consultata al sito www.solignani.it, ed in particolare con l’art. 5, secondo cui “nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”, a giudizio di alcuni comporterebbe la necessità di registrazione, presso il Tribunale, di ogni sito web presente sulla rete Internet che sia raggiungibile da utenti italiani. Alla questione, ha dedicato il numero corrente, il 172, la rivista telematica Interlex (www.interlex.com) mentre sulla stessa è intervenuto anche il noto sito Punto informatico (www.punto-informatico.it).
Ma cosa c’è di vero? Con questa nuova legge, davvero, ogni titolare di sito web, magari anche per uso personale o familiare, deve procedere alla registrazione presso il Tribunale?
La risposta sembra proprio dover essere negativa. Se così fosse, infatti, si giungerebbe a conseguenze paradossali e defatiganti nella realtà operativa concreta, con le Cancellerie dei Tribunali ingolfate dalle operazioni amministrative di registrazione che addirittura avrebbero il sopravvento su quelle di collaborazione alla giurisdizione. Inoltre, anche ad esempio chi volesse solo pubblicare su Internet le foto dei propri figli, magari per renderle visibili a familiari che vivono lontano, dovrebbe registrarsi in Tribunale.
In realtà, la nuova legge risolve con ogni probabilità il problema della registrabilità delle cosiddette “testate telematiche”, ma non ne impone l’obbligo. Tutto questo è scritto chiaramente nella disposizione che si è prima richiamata. La definizione di “prodotto editoriale” data dalla nuova legge sull’editoria vale solo “ai fini della presente legge” cioè della stessa legge sull’editoria. Questo, tradotto in pratica, significa quanto segue.
1) Chi vuole registrare una testata che è solo telematica e non ha corrispondenti cartacei lo può fare. In questo caso egli potrà essere indiscutibilmente ammesso a godere dei benefici e degli aiuti della nuova legge, così come di tutte le altre, vaste, disposizioni in materia di editoria. Inoltre, gli autori di articoli sulla relativa testata potranno farlo valere in concorsi, esami, etc. così come avrebbero fatto con le classiche testate cartacee. In questo modo viene risolto un problema tradizionale, quello della registrabilità delle testate telematiche: alcuni Tribunali, infatti, in passato avevano rifiutato di registrare testate telematiche, con la conseguenza che chi intendeva comunque farlo doveva realizzare una parallela versione cartacea della propria rivista web. Non sempre, infatti, la registrazione di un giornale è vista in modo negativo. Essa può comportare anche vantaggi, come quelli ricordati sopra (aiuti per la rivista e possibilità di inserire i propri lavori per i contributori). Da questo punto di vista, la legge dunque rappresenta un passo in avanti.
2) Chi, invece, è titolare di un sito web e non lo vuole registrare in Tribunale può benissimo non farlo. L’unica conseguenza che gliene deriverà sarà che al massimo non sarà ammesso a godere dei benefici della legge 62/2001, cosa che, ad esempio, per tutti i titolari di siti web personali non ha il minimo interesse…Il fatto è che la nuova legge sull’editoria non ha riformato la legge sulla stampa, né – questo è il punto focale – ha dettato una nuova nozione di prodotto editoriale che fosse valida oltre il suo stesso ambito, dal momento che, come si è visto, la nuova definizione è stata espressamente limitata “ai fini della presente legge” dallo stesso art. 1. Quindi, il Legislatore italiano ha semplicemente voluto, nel dettare una nuova disciplina degli aiuti all’editoria, includervi le nuove realtà di informazione telematiche che volessero accedervi, senza riformare la legge sulla stampa che, all’art. 1, continua a definire “stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”, con esclusione pertanto di qualsiasi supporto magnetico.
In conclusione, la sollevazione di scudi contro la nuova legge sull’editoria sembra pertanto ingiustificata. Che dirne dunque? Addirittura paradossalmente, peccato che un analogo movimento di forze non sia stato a suo tempo organizzato in occasione del referendum abrogativo della disposizione, sempre della legge sulla stampa, che impone l’obbligo di un direttore responsabile iscritto all’albo dei pubblicisti per ogni testata. Il referendum infatti in quella occasione si tenne ma non condusse a nessun risultato, perché non andarono a votare tante persone quante ne erano necessarie, mentre invece sarebbe certamente stato meglio che quella disposizione, residuo del regime fascista, fosse stata cancellata dalle nostre leggi.