Ho riversato tutto l’archivio della mia azienza, che si occupa di progettazione di imbarcazioni da diporto, su uno IOMEGA ZIP 100. Il problema è che l’archivio di 15 anni di lavoro è stato distrutto o quanto meno reso non utilizzabile da un difetto di costruzione di una partita di lettori IOMEGA ZIP. Il tristemente famoso “click of death” ha colpito anche in Italia. Tecnicamente, dovrebbe trattarsi di un disallineamento della testina che altera la fat del disco. Il risultato è che il disco viene letto come non formattato. La Iomega interpellata ha reagito prontamente inviando due lettori in sostituzione dei due danneggiati. Purtroppo anche con i nuovi lettori i dischi sono ovviamente illeggibili. La Iomega ha fornito l’indirizzo di una società con sede in Germania che è in grado (forse) di recuperare i dati alla cifra di 498 DMm che nel mio caso, trattandosi di 28 dischi si tradurrebber in 14 milioni di lire. Mi chiedo: chi paga? Inoltre, essendoci nel mio archivio dati e disegni che si riferiscono a costruzioni militari non ho piacere che tale materiale, anche se non classificato , vada in giro … Come mi devo comportare? (Sergio, via mail)
In effetti il problema del Clic della Morte è ampiamento documentato su internet e ci sono addirittura delle raccolte di FAQ che spiegano abbastanza dettagliatamente di cosa si tratta (http://grc.com/codfaq1.htm). Il nomignolo affibbiato al fenomeno deriva dal suono che il disco, oramai già compromesso, fa quando si tenta di accedere ai dati. Sembra che la rovina dei dati sia attribuibile ad un problema hardware, anche se non è ne è stata identificata la fonte precisa e si fanno supposizioni con riguardo a problemi di alimentazione esterna, contatti elettrici, eccessivo ossido di magnesio sulle testine del lettore, interferenze radio e magnetiche da apparecchi elettrici vicini e così via.
Ad ogni modo, si applica in materia l’art. 5 del D.P.R. 24/05/1998 n. 224, che costituisce attuazione, per l’Italia, della Direttiva dell’Unione Europea 85/374 in tema di responsabilità da prodotto, secondo cui “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. … Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta
normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.”
Nel caso in questione, è evidente che con ogni probabilità vi è una responsabilità del produttore. Le unità Zip infatti servono per contenere appunto archivi di dati, molto spesso di backup o di salvataggio, quindi il comportamento che ci si aspetta dalle stesse, e che viene coerentemente reclamizzato dal produttore, è quello di affidabilità, incompatibile con il fatto di un lettore che distrugge esso stesso i dati nel momento in cui li si va a leggere.
Per quanto riguarda i modi con cui tutelarsi, la legge dispone anche, all’art. 8, che “Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno” mentre il “produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità … Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un
difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore”.
Di fronte alle eventuali orecchie da mercante del produttore, dunque, è necessario instaurare una causa civile, magari tramite una associazione di consumatori costituitasi per l’occasione tra tutti coloro che sono rimasti vittima del Click of Death, come è già avvenuto negli Stati Uniti, dove è stata iniziata una “class-action” (una causa pilota) contro la Iomega (http://www.texasatty.com/iomega.htm). Le spese necessarie per affrontare il procedimento potrebbero in questo modo essere abbattute, senza contare che, per legge, per favorire il consumatore le spese di consulenza tecnica d’ufficio possono dal giudice essere addossate al produttore, facendo eccezione alla regola generale per cui le spese di consulenza tecnica sono di solito anticipate da chi inizia la causa.