responsabilità del produttore del software e millenium bug

Responsabilità per software non conforme all’anno 2000. Con una recente pronuncia, Il Giudice di Pace di Schio è intervenuto sul tema della responsabilità delle case produttrici di software in caso di mancato funzionamento del programma dopo l’anno 2000, cioè del noto “Millenium bug”. Si tratta di un precedente interessante per capire come possono ragionare i giudici italiani in materia.
Ma che cosa era accaduto? L’acquirente del software aveva appunto adottato, per la propria azienda, un gestionale sviluppato dalla software house di sua fiducia, utilizzandolo sino a tutto il 1999, salvo accorgersi che, con l’anno 2000, il programma non funzionava più perchè non in grado di gestire le date. La software house gli aveva messo a disposizione degli aggiornamenti a pagamento, ma l’utente, ritenendo di aver diritto al funzionamento del programma anche dopo il 2000, li aveva rifiutati e aveva fatto causa alla software house per costringere la stessa a rilasciarli gratuitamente.
In questo contesto, Il Giudice di Pace ha dato ragione alla software house, ha respinto la domanda dell’utente e lo ha anche condannato a pagare, anche se solo in parte, le spese legali affrontate per il giudizio dalla software house. Secondo il Giudice, il software sarebbe un’opera intellettuale, come un libro insomma, che l’autore può decidere unilateralmente di concedere in uso a terzi, senza che però questi abbiano garanzie sul funzionamento del programma, salvo il solo caso che le stesse non siano espressamente pattuite. Il rapporto tra la software house e l’utilizzatore non sarebbe nemmeno un contratto, ma un atto unilaterale di concessione, nonostante la presenza di corrispettivo. Si legge infatti, nella motivazione della sentenza, che “…l’utilizzatore non acquista un prodotto ma, più semplicemente, ottiene la facoltà di utilizzare il software così com’è, senza nessuna garanzia, salvo espressi patti in tal senso, che questo corrisponda alle sue aspettative o sia esente da imperfezioni o difetti … Il software, in effetti, per le sue caratteristiche non può essere valutato se non allo stato della tecnica e delle conoscenze medie ed è
indubbio che, all’epoca del rilascio dei programmi oggetto della presente lite (1996), il problema del cosiddetto Millennium Bug era ben lungi dall’esser stato studiato nei suoi aspetti pratici e tecnici, venuti alla ribalta soltanto un paio di anni dopo, con clamore e preoccupazioni apocalittiche, per lo più smentite dai fatti all’inizio dell’anno 2000, allorchè non si è verificata nessuna delle catastrofi informatiche prefigurate.”
Il ragionamento del Giudice di Pace di Schio, però, non sembra condivisibile. Come si fa a negare la natura contrattuale del rapporto tra il concedente e l’utilizzatore del software, visto che, almeno nel caso dei software commerciali, gli stessi si scambiano il diritto di utilizzare un determinato software verso un corrispettivo in danaro? Soprattutto come si fa a dire che all’utilizzatore non spetta nessuna garanzia circa il godimento e l’utilizzo del software? E’ vero che il software si acquista, in una certa misura, sempre con la formula “AS IS” (così com’è) diffusa nella prassi commerciale, che significa che l’acquirente deve verificare prima dell’acquisto la rispondenza del prodotto alle sue esigenze e il possesso dei requisiti tecnici, però questo non vale a negare all’acquirente ogni garanzia.
In particolare, nel 1996, le conoscenze della tecnica erano ben di grado di far constatare come il programma in questione, una volta giunti all’anno 2000, non avrebbe funzionato e, d’altro lato, chi acquista un software lo fa sul presupposto di poterlo poi utilizzare per sempre, tendenzialmente, o quantomeno sino a che lo ritiene corrispondente alle sue esigenze gestionali, senza che eventi del tutto naturali e prevedibili, come il decorso degli anni, lo possano bloccare. Quindi è legittimo che chi acquista un software nel 1996 si aspetti di poterlo utilizzare anche nel 2000, appena 4 anni dopo, e se lo stesso non funziona allora si tratta di un baco. Diverso sarebbe il discorso se l’utente avesse cambiato sistema operativo con uno incompatibile, nemmeno esistente al momento del rilascio del software, ma nel caso dell’avvento dell’anno 2000 non si può certo parlare di colpa dell’utente. Se anche fosse vero che il software si compra AS IS, si compra così com’è anche sul presupposto che, così com’è, continui ad andare nonostante che il calendario,come è naturale, scorra in avanti. Chiedendo il superamento del millenium bug, un problema chiamato baco non a caso, l’utente non chiede un miglioramento del programma o un qualsiasi cambiamento dello stesso, ma che continui a funzionare allo stesso modo di prima, sullo stesso computer e con il medesimo sistema operativo di prima. Se acquistassimo un libro, che è un bene intellettuale paragonabile al software con la sola differenza che serve per trasmettere informazioni anzichè per far eseguire operazioni, per poi scoprire dopo 4 anni che l’inchiostro, di cattiva qualità, è del tutto svanito, non sembra che il venditore si possa ritenere esente da responsabilità. Probabilmente l’atto di concessione del software, se non si vuole assimilarlo alla vendita o alla locazione nemmeno per analogia, rimane comunque un contratto, pur se atipico, con conseguente responsabilità dello sviluppatore, in determinati casi, nei confronti dell’utente, tra cui molto probabilmente quello del Millenium bug.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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