le nuove garanzie per i consumatori

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2002, reperibile all’indirizzo www.solignani.it presso il quale è anche attivo un forum specifico sul tema, sono state introdotte nuove forme di tutela del consumatore in occasione di acquisti di beni, tra cui anche l’hardware, di qualsiasi tipo. In primo luogo, è stata elevata la durata della garanzia dovuta dal venditore, che per effetto della riforma è ora di due anni. Inoltre, le caratteristiche del bene che il venditore deve garantire non sono solo quelle espressamente indicate o convenute, ma addirittura anche quelle suggerite dalla reclàme del prodotto, quelle che il consumatore ha dichiarato che gli servono o che si attende dal prodotto e infine quelle che sono previste per il tipo di beni in cui rientra quello acquistato dal consumatore. La scelta del rimedio da porre in atto, in caso di problemi, spetta al consumatore: è l’acquirente che decide se chiedere la riparazione, la sostituzione del bene, la risoluzione del contratto o la restituzione di parte del prezzo pagato. Le garanzie, poi, si applicano anche ai beni usati e non possono nemmeno essere escluse, se non entro certi limiti, dalla volontà delle parti. E’ importante specificare che la nuova legge non ha abrogato nessuna delle garanzie tradizionalmente previste per l’acquirente di un bene, ma ha solo aggiunto nuove forme di tutela. Non si può, quindi, propriamente parlare di una nuova regolamentazione, che ha sostituito la vecchia, ma di una serie di strumenti che si sono affiancati e sarà il consumatore a scegliere di quali disposizioni avvalersi, a seconda di quello che riterrà migliore nel suo caso.

Il venditore e’ dunque responsabile quando un problema si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Quindi adesso la garanzia dura, per tutti i beni almeno per due anni. Il consumatore però deve fare la sua parte e denunciare tempestivamente i problemi al venditore. Egli infatti decade dalle garanzie se non denuncia al venditore il difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria solo se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita’. La denuncia può essere fatta anche oralmente, ma ovviamente è di rigore la classica raccomandata a ricevuta di ritorno. Se il venditore, dopo aver ricevuto la raccomandata, “fa l’indiano”, il consumatore non può stare inerte più di 26 mesi: entro questo termine deve decidere se fare causa al venditore o lasciar perdere, restando inteso che se non decide in questo tempo non avrà successivamente più la possibilità di farlo. Sul punto la legge è chiara, anche se rimangono misteriosi i motivi che hanno condotto all’adozione di un termine di ventisei mesi in luogo di quelli, usuali, di uno o due anni.

Ma che cosa è tenuto a garantire il venditore? Il fornitore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. I beni sono considerati conformi dalla nuova legge solo quando:
1) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo o presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura;
2) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
3) sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato, anche implicitamente tramite il suo comportamento.
Quest’ultimo è ad esempio il caso in cui il consumatore si è rivolto al venditore richiedendogli non un prodotto specifico, ma rappresentandogli una esigenza e chiedendogli un prodotto in grado di risolverla. E’ il caso di un utente informatico che può andare dal proprio negoziante richiedendogli una scheda video idonea per poter giocare con un certo gioco elettronico che richiede prestazioni avanzate: nel caso in cui la scheda, poi, non funzioni con quel gioco, anche se non presenta nessun altro vizio o problema di funzionamento, il consumatore può ugualmente avvalersi delle garanzie e chiedere anche lo scioglimento del contratto.

In tutti i casi in cui i beni non sono considerabili conformi, il consumatore può attivarsi nei confronti del venditore, entro i due anni previsti di durata della garanzia. Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita’ del bene ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, che comporta la restituzione del bene verso correlativa restituzione del prezzo. E’ il consumatore che puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Se, ad esempio, è troppo costoso riparare un bene, il venditore può sostituirlo senza che il consumatore possa chiedere a tutti i costi la riparazione. In ogni caso, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un “congruo termine” dalla richiesta e non devono arrecare “notevoli inconvenienti” al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Il consumatore puo’ infine richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni la riparazione e la sostituzione sono impossibili o troppo onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo o la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha dato notevoli problemi al consumatore. In sostanza, il consumatore può chiedere i soldi indietro nel caso in cui né la sostituzione né la riparazione abbiano risolto il suo problema. In caso di problemi, comunque, il consumatore almeno in un primo momento può limitarsi a denunciarli a controparte, sempre con la solita raccomandata a ricevuta di ritorno, per poi valutare il rimedio effettivo da richiedere, in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore, insieme ad un legale di fiducia.

Le nuove garanzia si applicano espressamente anche ai beni di seconda mano. Per i beni usati, la legge prescrive solamente che nel decidere circa l’applicazione delle garanzie occorre tener conto del “tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa”. Si tratta per la verità di una disposizione non chiarissima, che sembra voler dire che si devono valutare con maggior indulgenza i beni più vecchi. La responsabilità del venditore di beni usati può essere limitata, ma comunque non può mai essere inferiore ad un anno. Questo, ad esempio, esclude che un bene di seconda mano possa essere venduto con la diffusa formula “as is”, cioè cos’è com’è, o come è visto e piaciuto e questo sembra effettivamente eccessivo: sarebbe stato meglio lasciare questa possibilità, almeno in presenza di un’accertata volontà delle parti di regolare tra loro i rapporti in quel modo. Può essere infatti un onere eccessivo per un venditore di beni usati doverli garantire per addirittura un anno dopo la vendita.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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