la garanzia sui beni dura sempre due anni?

Ho letto con molto interesse l’articolo relativo all’estensione della garanzia a due anni sui beni acquistati e/o consegnati dopo il 23 marzo. Però qualche dubbio mi è rimasto e spero possiate cortesemente chiarirmi le idee. Ad esempio perché ci sono prodotti con garanzia di 1 anno? Acquistando uno di questi articoli la garanzia è sempre di due anni? Lo stesso dubbio naturalmente vale anche per altri articoli, ad esempio una scheda video, il cui produttore dichiara un anno di garanzia. E vengo a ciò che, credo, interessi ancor di più: cioé il diritto da parte dell’acquirente di scegliere il “rimedio” ad eventuali guasti e/o problemi. Se ad esempio acquisto una motherboard o un modem o, cambiando settore, un televisore, in caso di guasto posso sempre pretendere che l’oggetto mi venga sostituito? Se sì, con uno nuovo identico o equivalente oppure con uno revisionato? Dovrò rivolgermi al rivenditore o alla casa madre? (Nicola, via mail)

Rispondiamo con ordine ai vari quesiti posti dal lettore. In primo luogo, la garanzia dei prodotti prevista dalla legge è, appunto, una garanzia che si applica di diritto. Le varie garanzie di 1 anno per i masterizzatori o per gli altri prodotti sono le “vecchie” garanzie convenzionali, quelle concesse dal produttore ai suoi clienti. Queste garanzie ora sono da considerarsi superate e vale per tutti i prodotti la garanzia di due anni prevista dalla nuova legge.

Per quanto riguarda il diritto alla scelta del rimedio, la legge è molto chiara nell’attribuire la scelta del rimedio al consumatore, anche se ponendo alcuni limiti. Nel campo dell’hardware, è assolutamente presumibile che il rimedio sarà quasi sempre la sostituzione, non essendo concepibile che il rivenditore si metta a riparare un modem o una scheda madre, non avendone le possibilità tecniche o organizzative. Piuttosto, è assai probabile i produttori si organizzeranno per effettuare le sostituzioni e riparare i prodotti sostituiti da reimmettere, una volta sistemati, nuovamente sul mercato. La sostituzione del prodotto può sempre essere chiesta salvo che non sia impossibile o troppo onerosa per il produttore ma è ovvio che questo non si può praticamente mai avere in caso di prodotti hardware come le schede madri o i modem.
Infine, bisogna sempre e comunque rivolgersi al rivenditore, che è l’unico soggetto con il quale si ha intrattenuto un rapporto di compravendita. Sarà poi il rivenditore che ha provveduto alla sostituzione a rivolgersi al produttore, sulla scorta di una disposizione precisa dalla legge di riforma, secondo la quale il “venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.”

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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