chi paga le spese per la riparazione

Sono un rivenditore di Informatica e Telefonia mobile di Barletta e Vi scrivo in merito alla risposta che la Vs. redazione ha dato al Sign. Marco di Fano, in merito a delle spese di trasporto per una riparazione di telefono cellulare, apparsa sul numero di Luglio/Agosto. Bisogna precisare meglio l¹argomento che riguarda le responsabilità del rivenditore, infatti l¹ art.1519-quater dice che <<Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità al momento della consegna del bene>>, e ancora art.1519-sexies (Termini) <<Il consumatore decade dai diritti previsti dall¹articolo 1519-quarter, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi >>. E’ perfettamente logico che lo stesso rivenditore può sostituire il prodotto o restituire l¹importo pagato al cliente. Invece, dopo l¹uso di apparecchiature elettroniche quali il telefono cellulare, è tecnicamente possibile che i guasti o difetti ravvisati successivamente a tale periodo, possono essere causa dell¹uso dello stesso prodotto (surriscaldamento, piccoli urti, ecc). Non essendo il rivenditore il centro di assistenza autorizzato e tanto meno un tecnico in grado di stabilire questo , il cliente è tenuto a recarsi presso il centro di assistenza più vicino e, senza spesa alcuna, potrà pretendere riparazione e/o sostituzione dello stesso prodotto. Noi rivenditori in generale, tendiamo a favorire il ns. cliente e, poiché i Centri di assistenza autorizzati di solito sono nelle province (nel mio caso Bari che dista circa 60 Km da Barletta), spediamo “per conto del cliente” il prodotto, sopportando ovviamente delle spese di spedizione che vanno richieste al cliente. (Giuseppe, via mail)

 

La precisazione del lettore fa riferimento ancora una volta alla distinzione tra garanzia per difetti di conformità, che è quella legale, e garanzia di buon funzionamento, che è invece convenzionale, di cui si è parlato più volte. La distinzione tra i due tipi è agevole in teoria, molto più difficile nella pratica. La garanzia per difetti di conformità è quella che il consumatore può azionare quando il bene non è conforme sin dall’inizio a quello che dovrebbe essere, non presenta, cioè, dall’origine le caratteristiche che deve presentare. La seconda garanzia, quella di buon funzionamento, interessa invece i casi in cui il bene, pur essendo in regola al momento in cui è stato consegnato, si rompe per effetto dell’usura derivante dal suo utilizzo. Sono, evidentemente, due fenomeni diversi: il primo è quello del bene che non è venduto in modo conforme a quanto è stato pubblicizzato, come ad esempio un processore che viene venduto per una certa velocità di clock e invece ne presenta una più bassa, o un modem o una stampante che invece di certe prestazioni ne presentano altre; il secondo, invece, si ha quando il prodotto inizialmente e per un certo periodo ha funzionato conformemente alle sue caratteristiche ma poi si è rotto.
La distinzione è appunto in teoria molto chiara, però nella pratica è difficile capire e discernere quando, per esempio, un processore brucia e si rompe per effetto dell’uso prolungato (nel qual caso sarebbe invocabile la garanzia di buon funzionamento) oppure perché non è stato progettato e/o realizzato in modo da resistere in modo adeguato alla temperatura di funzionamento (nel qual caso è invocabile la garanzia, legale, contro i difetti di conformità). Il consumatore si trova di fronte solo ad un prodotto inservibile e si rivolge a chi glielo ha venduto per ottenere assistenza. Ora, in teoria nel caso di azionamento della garanzia convenzionale è il lettore che, se la garanzia convenzionale non ne prevede il rimborso, deve sopportare le spese di trasporto al centro di assistenza, salvo appunto l’ipotesi in cui la garanzia stessa non preveda un intervento senza spese a carico del consumatore. Infatti, nel caso di garanzia di buon funzionamento o convenzionale è il testo stesso della garanzia, che il consumatore ha sempre il diritto di ottenere per iscritto dal produttore a mente dell’art. 1519 septies, comma 3°, del codice civile (consultabile per intero su www.solignani.it), che determina le condizioni della stessa. In caso, invece, di azionamento della garanzia legale per difetto di conformità si applica indiscutibilmente l’art. 1519 quater, comma 3°, sempre del codice civile, che prevede la gratuità dell’intervento. Nella difficoltà di individuare sempre la natura e l’origine del problema è bene che il rivenditore sia sempre molto chiaro con il consumatore.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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