la “tassa” sui CD

E’ stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2001/29 dell’Unione Europea in materia di diritto d’autore (reperibile su www.solignani.it). Con tale provvedimento, sono innanzitutto introdotte alcune modifiche tecniche alla legge fondamentale in materia, che rimane per il nostro paese la oramai celebre 22 aprile 1941, n. 633. Ma viene previsto, soprattutto, quel “famigerato” compenso, a favore degli autori ed editori, che, al momento in cui era stato proposto, aveva sollevato moltissime polemiche e mobilitazioni da parte della comunità degli utenti dei computer e non solo.

 

Dal punto di vista tecnico, la legge sul diritto d’autore viene adattata alle ultime novità in fatto di riproduzione e registrazione, soprattutto a quelle ancora una volta apportate da internet. Il copyright viene quindi esteso a tutte le possibili forme di propagazione delle opere intellettuali oggetto di diritto d’autore, tra cui la trasmissione mediante le reti telematiche e cioè, come si dice comunemente, tramite realtà “on line”. Le stesse denominazioni legislative vengono allargate e generalizzate, essendosi capito che non si può più fare riferimento ad un mezzo tecnico in particolare, dal momento che la “rivoluzione informatica” in atto consente con cadenza quasi mensile l’affermazione di nuovi media. Il termine, ad esempio, “disco fonografico” viene generalizzato ed esteso a tutti coloro che sono produttori di fonogrammi.

 

Per quanto riguarda, invece, il compenso esso è duplice e si traduce in una specie di “tassazione” sia degli apparecchi per la riproduzione che dei supporti per la registrazione. Le apparecchiature soggette al balzello sono solo quelle “esclusivamente destinate” alla riproduzione, quindi ad esempio una piastra di registrazione o riproduzione di nastri audio, ma non anche un masterizzatore o un cd player. Nel testo originario, la dicitura era molto più ampia e comprendeva tutto l’hardware in qualche modo idoneo alla registrazione o riproduzione di opere, con la conseguenza che sarebbero stati tassati anche i lettori cd, forse anche gli hard disk. Fortunatamente, la definizione è stata poi ristretta e confinata agli apparecchi che hanno come scopo esclusivo o principale di riprodurre audio o video. Sono poi tassati tutti i supporti per la registrazione, tra cui anche i famosi cd vergini masterizzabili. Le tariffe variano a seconda del tipo di supporto ed inoltre anche a seconda della capacità, espressa in ore di riproduzione o con misure informatiche. E’ comunque il Ministro per i Beni culturali che stabilisce queste tariffe, con un proprio regolamento, in mancanza e nell’attesa del quale valgono sin da subito quelle previste dallo stesso decreto legislativo. Gli importi devono essere pagati dal produttore de cd o da chi li importa sul territorio dello Stato: non solo, ma verso il Fisco è responsabile, in solido, in caso di mancato pagamento anche il distributore. E’ ovvio, poi, che questi costi verranno ricaricati sui consumatori finali. Il compenso viene, da ultimo, destinato, secondo la legge, agli “autori e produttori, artisti, interpreti ed esecutori” e così via e dovrebbe essere una specie di corrispettivo per la riproduzione privata delle loro opere. Alla base dell’introduzione di questo nuovo “balzello”, che come noto ha sin da subito suscitato vivaci polemiche, c’è la constatazione di come da un lato il fenomeno della pirateria audio e video abbia assunto notevoli proporzioni e, dall’altro, di come non vi siano rimedi tecnici praticabili per sconfiggere o anche solo attenuare sensibilmente il fenomeno, dal momento che, di fatto, tramite la rete internet si diffondono sempre nuovi sistemi di copia e condivisione, né tantomeno giudiziari. Quindi si è sostanzialmente deciso di “distribuire” l’ammanco derivante dal calo delle vendite dei prodotti originali sulla intera comunità degli utilizzatori di apparecchi audio e video… Potrebbe anche essere una idea, perché gli artisti devono in qualche modo essere retribuiti, ma ci sono diversi dubbi e perplessità non da poco. In primo luogo, l’imposta colpisce indistintamente tutti gli utilizzatori di cd-rom, compresi coloro che ad esempio li usano per archiviare documenti di testo su files, come nel caso delle imprese; si consideri che l’utilizzo tipico e tradizionale dei cd registrabili è proprio quello dell’archiviazione, non certo quello della collezione di files musicali. In secondo luogo, è evidente che queste disposizioni sono in contrasto con la protezione del diritto d’autore: chi copia un cd oggetto di copyright su un cd vergine soggetto a “compenso” poi può essere trascinato ugualmente in Tribunale a rispondere di violazione del diritto d’autore e può essere condannato per tale reato. Infine, non convince fino in fondo la motivazione di “sostenere gli artisti”: in realtà, spesso dietro a iniziative come questa c’è l’associazione degli editori, quindi più che altro le case discografiche, dalle quali alcuni artisti hanno anche esplicitamente preso le distanze.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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