il punto sulla legislazione in tema di cd e dvd

Per quanto riguarda anche i cd, dvd e altri supporti analoghi, la legge fondamentale per l’Italia in materia è quella sul diritto d’autore, la “vecchia” 633 del 22 aprile 1941, più volte modificata nel corso del tempo di pari passo con i progressi della tecnica. Le ultime modifiche apportate sono attualmente quelle del Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, di attuazione della famosa e contestata direttiva 2001/29/CE dell’Unione Europea sul copyright, conosciuta anche come EUCD (European Union Copyright Directive). Oramai le legislazioni sul punto sono sostanzialmente corrispondenti in ogni Paese, almeno del mondo occidentale. Ovviamente i cd o dvd che contengono opere oggetto di diritto d’autore non possono essere duplicati, se ciò non è consentito dalle condizioni di licenza, definite dal titolare del diritto, che è quasi sempre l’editore, cioè la casa discografica, cinematografica o la software house. Ad esempio, può essere consentita la esecuzione di una copia per scopi meramente di backup, come è previsto per molte licenze d’uso del software. In tutti gli altri casi, si rischiano sanzioni, anche se non è facile capire bene quali sono. Infatti, nel 1941, anno in cui è stata varata la legge italiana sul copyright, le ipotesi di violazione che si potevano verificare erano talmente poche, in considerazione dello stato della tecnica di allora, da non destare molto timore. E’ solo negli ultimi decenni che sono andate a configurarsi casi del tutto nuovi, tra cui proprio quello della famigerata masterizzazione dei cd e, ora, dei dvd. Molto spesso si tratta di illeciti commessi da singoli, tra le mura delle proprie abitazioni, di solito a proprio uso e consumo o anche a fini di lucro. La legge 633/1944 è diventata, così, a partire dagli anni 90, un patchwork difficilmente decifrabile di sanzioni, previsioni di reati, rimandi e così via. Si deve comunque distinguere tra sanzioni penali, per coloro che commettono illecite duplicazioni per fini di lucro, e sanzioni amministrative, cioè sostanzialmente multe, per chi commette tali fatti per scopi personali.
1) SANZIONI PENALI – ART. 171 TER. La sanzione penale prevista dal legislatore per i reati di questo tipo è, per così dire, standard per tutti i fatti indicati: è prevista, infatti, la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da cinque a trenta milioni. Questa sanzione si applica a chi si rende responsabile dei seguenti fatti:
– Detenzione per la vendita o la distribuzione, commercio, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione di materiale pirata su qualsiasi supporto non contrassegnato con il bollino SIAE o contrassegnato con bollino contraffatto. Questo fatto era previsto dalla legge anche prima del decreto legislativo 68/2003;
– Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio o detenzione di prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi atti a eludere i sistemi di protezione delle opere tutelate. Questo reato è stato previsto dal decreto legislativo 68/2003, che ha introdotto la lettera f-bis dell’art.171-ter;
– Reato di rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche contenute nelle opere protette (lettera h dell’art.171-ter). Si tratta in questo caso della carta d’identità elettronica dell’opera tutelata che spesso ne individua l’autore e l’editore.
Ferme restando le sanzioni di carattere penale, sono previste, ancora, sanzioni amministrative pecuniarie di carattere accessorio, spesso applicabili per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2) SANZIONI AMMINISTRATIVE – ART. 174 TER. Per coloro che commettono violazioni del copyright per scopi personali, sono previste sanzioni solo amministrative, cioè “multe” che vanno da un minimo di 154 € ad un massimo di 1.032€ ma anche la possibilità che il provvedimento sia pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. In caso di recidiva, o se il fatto si presenta di particolare gravità, è previsto l’aumento della sanzione sino a 1.032€, la confisca di strumenti e materiale, la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su due o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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