il nuovo napster e il diritto d’autore

Come ben sanno tutti gli appassionati di informatica, Napster è il celebre servizio che, pur attraverso vicende non poco travagliate, ha definitivamente cambiato il modo di distribuire e consumare la musica. Nato come iniziativa spontanea di condivisione di files attraverso reti peer to peer, ha poi conosciuto un successo e una diffusione strepitosa. La sua crescita si è arrestata sui problemi legali, quando le case discografiche hanno iniziato a perseguire sia il suo inventore, sia i singoli utenti, per violazione delle norme sul diritto di autore. Nel giugno 2002, i gestori di Napster hanno chiesto l’amministrazione controllata, che è quasi sempre l’ultimo passo prima del fallimento, ma poi le “major” hanno deciso di cercare di trasformare il “problema” in una opportunità. Molto probabilmente, infatti, si è capito che tornare alle modalità di distribuzione anteriori a Napster è impossibile ed inoltre che le reti p2p possono, in fondo, essere un ottimo strumento per diffondere la cultura e la conoscenza della musica, se utilizzate in modo lecito. Nello scorso autunno, infatti, Napster è stato rilanciato come un servizio di distribuzione legale di musica in rete e si è collocato insieme ad iniziative analoghe sorte nel frattempo, come iTunes di Apple e Rhapsody di RealNetworks. Di questi giorni è la notizia che è stata aperta, da Napster, una direzione in Europa, un mercato guardato con molto interesse dalle grandi case discografiche.
La formula dei siti di distribuzione legale di musica è molto semplice: si paga un corrispettivo per scaricare una canzone o un intero cd. Ad esempio, nel caso di Napster, una canzone costa 99 centesimi di dollaro e un cd 9 dollari e 95.
Per capire che cosa si può fare con una canzone presa da un servizio legale di distribuzione on line, si devono vedere le condizioni generali di utilizzo, diverse da caso a caso. Anzi, questo è proprio un aspetto che vale la pena di valutare, insieme al costo, nel momento in cui si deve decidere quale servizio sottoscrivere. Sempre nel caso di Napster, ad esempio, una volta che si “acquista” una canzone, in realtà si ottiene il diritto di scaricarla dalla rete, salvarla sul disco fisso, ascoltarla tutte le volte che si desidera e farne una copia su un cd con un masterizzatore, ma con un limite di sole cinque volte e con l’obbligo di non duplicare ulteriormente quel cd, redistribuendo la canzone. Se si utilizza la stessa canzone per farsi sei compilation diverse, in teoria si commette una violazione del diritto d’autore e si effettua una copia considerata illecita. Questo anche se diventa difficile capire come possa mai essere accertato un illecito di questo genere. In ogni caso, la canzone acquistata può essere anche copiata su dispositivi portatili, come ad esempio lettori di mp3. Una stessa canzone, infine, può essere scaricata di nuovo da Napster altre due volte, per consentire all’utente di scaricarsela su eventuali altri suoi computer e riprodurla anche da quelli; anche in questo caso, l’utente è in torto se mantiene, in ipotesi, la stessa canzone su quattro computer diversi.
In ogni caso, quello che fa testo sono sempre e comunque le condizioni di utilizzo del servizio, perché tutte le canzoni distribuite sono oggetto di copyright, o diritto d’autore, quindi le stesse possono essere copiate solo se e nei termini in cui i titolari dei diritti d’autore, con i quali i servizi di distribuzione di musica on line hanno stipulato appositi accordi legali, hanno concesso i diritti di utilizzazione. In tutti i casi in cui si scarica, effettuandone in download, una canzone oggetto di copyright al di fuori di quanto consentito dalle condizioni di utilizzo del sito o addirittura tramite i circuiti pirata peer to peer si commette una violazione, come si è visto, del diritto di autore. La legge fondamentale per l’Italia in materia è quella sul diritto d’autore, la “vecchia” 633 del 22 aprile 1941, più volte modificata nel corso del tempo di pari passo con i progressi della tecnica. Le ultime modifiche apportate sono attualmente quelle del Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, di attuazione della famosa e contestata direttiva 2001/29/CE dell’Unione Europea sul copyright, conosciuta anche come EUCD (European Union Copyright Directive). Le sanzioni per chi effettua copie illegittime sono previste dagli articoli 171 ter, che riguarda le sanzioni penali per chi effettua la duplicazione per scopo di lucro, e 171 quater, che dispone sanzioni solo amministrative – praticamente si tratta di multe in denaro – per chi effettua tali violazioni per scopi solo personali. L’ammontare concreto delle singole sanzioni può essere il più vario, dipendendo soprattutto dall’entità e dal numero di copie illegittime, oltre che dagli scopi. In questo contesto, le nuove iniziative di distribuzione legale possono essere una buona alternativa per avere buona musica risparmiando un po’ e restando in regola con la legge.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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