Con un decreto legge entrato in vigore il 24 marzo 2004, conosciuto come decreto Urbani dal nome del ministro promotore, il Governo italiano ha introdotto una serie di novità in materia di scambio di opere protette dal diritto d’autore. L’intervento è però limitato espressamente alle opere cinematografiche, cioè ai soli film, con esclusione, pertanto di musica, software, articoli, fotografie e altre opere simili, che continuano ad essere soggette alle vecchie regole. Il decreto è dedicato al fenomeno delle reti peer to peer, di cui sono celebri esempi kazaa, winmx ed e-donkey, cioè a quei circuiti dove gli utenti, tramite condivisione (file sharing), si scambiano files contenenti opere soggette a copyright. Sostanzialmente, vengono introdotti un nuovo reato, da un lato, e nuove sanzioni amministrative, dall’altro.
Secondo i primi commenti, con questo intervento si sarebbero voluti colpire coloro che fanno pirateria per scopo di lucro e “tutelare” invece i semplici utenti, che si scambiano files per uso personale, in linea con la proposta di direttiva dell’Unione Europea, recentemente approvata dal Parlamento ed ora al vaglio del Consiglio dell’Unione. Solo il “distributore” sarebbe punito penalmente, come si è visto, mentre al semplice utente si applicherebbe la “sola” sanzione amministrativa. In realtà, non è molto precisa, nel testo della nuova legge, la distinzione tra chi sfrutta la pirateria per uso commerciale e il semplice fruitore. Nei sistemi p2p infatti, qualsiasi utente è al tempo stesso, sia un copiatore di files per sé che un distributore per altri, dal momento che far parte del circuito comporta che ogni singolo file o addirittura parte di esso, nel momento in cui viene scaricato, è subito a disposizione degli altri membri della rete; per rendersene conto, basta guardare la schermata di trasferimento di e-donkey, dove si può vedere che anche singoli pezzi di files non ancora completati vengono già scaricati da altri utenti. Il rischio è quindi che anche il semplice utente possa essere condannato penalmente.
Il reato infatti – previsto dalla nuova lettera “a bis” del comma 2° dell’art. 171ter della legge sul diritto d’autore – viene definito come quello di colui che “diffonde al pubblico per via telematica, anche tramite programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica protetta dal diritto d’autore”. Per questo delitto, è prevista la reclusione da uno a quattro anni e la multa da cinque a trenta milioni di vecchie lire. Le sanzioni amministrative – contemplate dal nuovo comma 2bis dell’art. 174 ter della legge sul diritto d’autore – sarebbero invece riservate a chi “diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa”. La sanzione è di 1.500€ ed alla stessa si accompagna la confisca non solo delle opere illegittimamente copiate, ma anche degli strumenti utilizzati per la copia, e quindi anche eventualmente del computer, e la pubblicazione del provvedimento di condanna sia su un quotidiano a diffusione nazionale che su un periodico specializzato nel mondo dello spettacolo.
Il problema, come si vede, è che non è facile distinguere quando si ha reato e quando si ha semplice sanzione amministrativa. Soprattutto, il comma 2 dell’art. 171 ter della legge sul diritto d’autore, dove il decreto Urbani è intervenuto con le sue modifiche, non richiede per l’esistenza del reato che le copie vengano fatte “per uso non personale”, come fa invece esplicitamente il primo comma, quindi il nuovo reato introdotto dal decreto si ha anche quando l’uso è personale, proprio come avveniva in precedenza, ad esempio, con chi, anche per uso personale, effettuava più di 50 copie di opere tutelate dal diritto d’autore.
Da questo punto di vista, il decreto Urbani è stato scritto in modo tecnicamente
impreciso e comunque non corrisponde alle intenzioni dichiarate dal Governo. Ci sono poi altre osservazioni da fare.
Secondo il Governo, il decreto Urbani sarebbe un provvedimento meramente anticipatorio della direttiva dell’Unione Europea. In realtà, non è ancora dato di sapere quali saranno, con precisione, i contenuti della direttiva europea, che parla genericamente di tutela degli utenti “in buona fede”, dal momento che la stessa dovrà appunto essere approvata dal Consiglio. Una volta che sarà stata adottata, bisognerà poi vedere in che modo verrà attuata nei singoli paesi membri, nei due anni successivi. Certo, come si è visto, il decreto Urbani non è molto preciso nel distinguere tra utenti di buona fede e speculatori.
In ogni caso, e a parte le eventuali e future novità europee, comunque, c’è da dire che il decreto Urbani non si può considerare molto “tenero” con i semplici utenti che si scambiano files per motivi “personali”. Una sanzione di 1500€, infatti, non è certo di poco conto. Inoltre è prevista la confisca – che comporta la definitiva attribuzione al patrimonio dello Stato – del computer, del router e di tutti gli strumenti utilizzati per la copia dei files. Infine, c’è l’obbligo di pubblicazione del provvedimento non solo su un quotidiano, ma anche su un periodico specializzato, e le spese di queste pubblicazioni ovviamente sono a carico del “condannato”. Chi viene colto in fallo, dunque, anche solo per avere copiato due o tre film rischia una multa ben maggiore dei già non indifferenti 1.500€.
Ora il Parlamento dovrà decidere se convertirlo in legge dello stesso e, nel farlo, potrà introdurre delle modifiche. Il tutto dovrà avvenire entro 60 giorni dal 24.3.2004, giorno dell’entrata in vigore. Tutto lascia preannunciare, considerate anche le dichiarazioni di esponenti dello stesso Governo, che saranno introdotti cambiamenti e quindi ci sarà sicuramente occasione di tornare sull’argomento.