ancora sul decreto urbani

Il decreto Urbani, entrato in vigore il 24 marzo 2004 (Decreto-legge n. 72 del 22 marzo 2004, G.U. n. 69 del 23 marzo 2004), con il quale il Governo italiano ha introdotto una serie di novità in materia di scambio di opere protette dal diritto d’autore, è stato approvato dalla Camera con una serie però importante di modifiche ed è stato ora confermato anche dal Senato. Vale dunque la pena esaminare le principali novità introdotte durante la conversione, anche per rispondere ai diversi interrogativi sorti in questo periodo.

1) Il decreto è valido anche per i software e la musica o solo per i film? Il provvedimento, inizialmente, era stato pensato ed era valido solo per i film. Con le modifiche introdotte dalla Camera, esso è stato esteso a tutte le opere oggetto di diritto d’autore, quindi anche le canzoni, il software, i libri e tutte le opere intellettuali protette da copyright. Quindi attualmente le sanzioni previste si applicano ai fatti illeciti che riguardano qualsiasi tipo di violazione del diritto d’autore, senza considerarne l’oggetto e cioè il tipo di opera che è stata illecitamente duplicata.

2) Quali sono le pene previste dal decreto? Il Parlamento, apparentemente, ha eliminato le contestatissime sanzioni previste per i semplici fruitori dei circuiti p2p, togliendo del tutto il vecchio art. 1 del decreto. Attualmente è prevista solo una sanzione penale per chi “per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”. La sanzione prevista dalla legge è quella dell’art. 171-ter, comma 2°, della legge sul diritto d’autore, appunto modificato dal decreto legge convertito, ed è nominalmente la reclusione da uno a quattro anni e la multa da cinque a trenta milioni (in vecchie lire). In realtà, con la sostituzione della definizione “per scopo di lucro” con quella diversa, attualmente impiegata, “per trarne profitto”, molti sospettano che anche i semplici utenti potranno essere sottoposti a sanzione penale. In passato, in effetti, la Cassazione ha ritenuto sussistere lo scopo di trarne profitto anche in coloro che effettuavano una copia privata, con lo scopo appunto di ricevarne un profitto evitando di pagare il costo, ad esempio, del cd o del dvd. E’ presto per trarre delle conclusioni sul punto e bisognerà vedere come il decreto sarà applicato dai giudici.

3) Ho scaricato film usando i circuiti P2P per uso personale. Cosa rischio? Come si è visto, la legge di conversione ha eliminato le sanzioni, contestatissime, che erano state previste per chi fa il download di opere protette per uso meramente personale e che comprendevano la multa sino a 1.500€, la confisca del materiale e la pubblicazione su un quotidiano e una rivista specializzata del provvedimento di condanna. Nel testo attuale, che potrà tuttavia essere ancora una volta modificato, non sono previste sanzioni per l’uso personale. Però, come si è visto, c’è un certo rischio di incorrere nelle sanzioni penali in caso di interpretazioni “estensive” da parte dei giudici. C’è da dire, comunque, che le sanzioni penali, ove fossero applicabili, non sarebbero, paradossalmente, così pesanti come erano le sanzioni amministrative che erano previste nel testo originario del decreto.

4) Quali sono le modalità per accertare una violazione al decreto? Le contravvenzioni al decreto possono essere accertate nei soliti modi, tra cui i più diffusi sono il sequestro di computer, materiali o altri supporti su cui sono registrate le opere contraffatte. In particolare, comunque, è stato previsto l’inserimento, nelle opere intellettuali diffuse tramite internet, di un apposito “avviso” attestante che l’opera è in regola con gli obblighi in materia di copyright. Lo scopo di questo avviso sarebbe quello di consentire di identificare, per differenza, tutte le opere che invece sono diffuse illegalmente. E’ ancora presto per capire quali saranno le modalità di inserimento dell’avviso su opere che peraltro esistono, sulle reti telematiche, solo in formato digitale. La legge, infatti, delega ad un successivo regolamento tutta la questione; il regolamento sarà formato dal Governo sulla base di accordi con la SIAE. C’è da chiedersi se, con questo avviso, si assisterà all’edizione elettronica della famigerata “pecetta SIAE” che tutti conosciamo per essere apposta su prodotti di largo consumo contenenti opere protette come ad esempio i CD.

5) Quando entra in vigore il decreto? E’ possibile che ci siano altre
modifiche al testo? Il decreto è già in vigore, essendo un decreto legge è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e cioè il 24 maggio. Con la legge di conversione sono entrate in vigore anche le modifiche introdotte dal Parlamento. Quanto alla possibilità di future modifiche, il problema è solo politico. Dal punto di vista legale, la legge oramai è fatta e … finita. In futuro, come qualsiasi altra legge, potrà essere modificata. Al riguardo, anzi, molti esponenti politici hanno promesso di tornare sul testo del provvedimento, ma anche sotto questo aspetto bisognerà vedere come andranno le cose. Il Ministro Urbani ha chiesto espressamente al Senato di approvare il decreto ammettendo che non si tratta di un buon provvedimento e di un buon metodo di legiferare, quindi questo dovrebbe preludere a future modifiche, anche se è presto per dirlo con sicurezza.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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