quanto può costare una canzone

Quanto può costare una canzone? Anche 750 dollari, se scaricata illegalmente dalla rete… Una cifra da capogiro, ma ancora peggio è stata la multa di 22.500 dollari che una statunitense di 29 anni, Cecilia Gonzales, si è vista comminare in questi giorni per aver scaricato dalla rete una trentina di file mp3. Il caso Gonzales non è peraltro certamente isolato: Delwin Olivan, un giovanissimo studente di Princeton, è stato a sua volta condannato a pagare 5.000 dollari per avere diffuso alcuni brani musicali scaricati sempre dalla rete. Negli USA insomma, oramai da qualche anno, si sta consumando una vera e propri guerra tra le più importanti “major” non solo musicali e i software di condivisione di files in rete di tipo P2P. E come ogni guerra che si rispetti anche questa pretende le sue vittime “innocenti” come, appunto, la giovane Gonzales e lo studente Olivan.

Vale la pena chiedersi se una cosa del genere potrebbe accadere in Italia e, quindi, richiamare le disposizioni di legge fondamentali in materia. A ben vedere la Giustizia italiana sembra essere a tutt’oggi ben lontana dagli eccessi manifestatesi oltreoceano ed in effetti le disposizioni di legge nostrane sono molto più precise nel tracciare il limite tra il lecito e l’illecito e con consentono, sulla carta, di dare luogo agli eccessi di cui sopra.

Nel nostro Paese, ad ogni modo, la normativa di riferimento è la legge sul diritto di autore, la oramai “celebre” 22 aprile 1941 n. 633. Questa legge, molto risalente, è stata modificata via via nel corso del tempo per renderla adeguata ai nuovi media che man mano si andavano diffondendo. Naturalmente, con la diffusione di internet è stata più che mai rimaneggiata. Gli ultimi importanti ritocchi sono stati apportati dal “famoso” decreto Urbani. Ad ogni modo, la legge, nel so contenuto attuale, prevede con due disposizioni distinte il download di files dalla rete o, al contrario, la loro immissione:

1) Condivisione per scopo di lucro: illecito penale. Nel primo caso, l’art. 171-ter, comma 2°, nel testo modificato dal famoso decreto Urbani del 2004, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di vecchie lire chiunque “per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”. E’ prevista quindi una sanzione penale per chi immette, condividendoli con altri utenti, files di opere tutelate dal diritto di autore, a condizione che il comportamento dell’utente sia posto in essere allo scopo di trarne un qualche profitto. A titolo esemplificativo possiamo dire che la Cassazione nel passato ha considerato sussistere questo requisito, “dello scopo di trarne profitto”, anche nel comportamento di coloro che effettuavano una copia per uso personale di un CD o DVD, semplicemente per evitare il costo dell’originale. Saranno tuttavia i Giudici che, volta per volta, saranno chiamati a verificare la sussistenza di tale requisito necessario al perfezionamento del reato in questione.

2) Condivisione senza scopo di lucro: illecito amministrativo. Nel secondo dei due casi, l’art. 174-ter, primo comma, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 154,00 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale a diffusione nazionale chiunque “abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti”. La legge quindi, in caso di download di files dalla rete tutelati dal diritto di autore, prevede semplicemente una sanzione di tipo amministrativo. Sanzione che, tuttavia, verrà comminata al trasgressore indipendentemente dalla scopo per il quale ha agito, contrariamente al caso visto precedentemente. Questo vuol dire che risultano punibili anche coloro che agiscono senza trarre nessun profitto dal loro operato, ma agiscono semplicemente per un proprio fine ludico. Da sottolineare la sanzione che la legge prevede in caso di comportamento reiterato o di particolare gravità visto l’alto numero di files scaricati, in queste circostanze la sanzione può essere aumentata fino ad €1.032,00, con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su due o più quotidiani o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo.

Questa è in sostanza l’attuale normativa che in italia dovrebbe disincentivare un fenomeno per la verità ancora assai diffuso, come quello appunto della condivisione dei files multimediali attraverso dei software di P2P. In questa situazione, nonostante non si rischino gli eccessi degli Stati Uniti, bisogna comunque stare attenti a non dividere o condividere materiale protetto da copyright.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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