In altri termini, anche chi non ha un televisore ma solo un computer con una scheda, interna o esterna, per la ricezione tv deve pagare il canone? La risposta è, allo stato attuale, positiva. Non è sufficiente rinunciare alla propria televisione per potersi sentire legittimati a non pagare il cosiddetto “canone di abbonamento”. L’antico regio decreto n. 246 del 21 febbraio 1938 (e successive integrazioni e modifiche) precisa infatti che: “Il canone di abbonamento è un tributo dovuto per la semplice detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.” (principio riconfermato recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 284 del 2002). Un qualunque apparecchio potenzialmente in grado di ricevere un segnale televisivo (tale può essere una scheda video “all-in-one” ma anche un semplice videoregistratore o un monitor per pc inizialmente privo di sintonizzatore) ricade nell’obbligo di corrispondere la quota annuale al Servizio Radiotelevisivo Pubblico.
La materia, con tutti i legittimi dubbi che l’utente si porta dietro, è certamente complessa e soggetta a continue e rapide evoluzioni, essendo stata regolata nel tempo da diverse disposizioni non sempre coerenti tra loro, che hanno poi dovuto fare i conti con l’adeguamento alle normative comunitarie e l’evoluzione (sia tecnologica che sociale) dei mezzi di comunicazione. Ha sicuramente contribuito a generare maggiore confusione la definizione di questo tributo quale “canone di abbonamento”. Questo termine può indurre a pensare, erroneamente, ad un servizio che può essere disdetto nel momento in cui l’utente decida di non volerne più usufruire. Le stesse campagne promozionali Rai fanno spesso riferimento ai vantaggi o ai premi di cui possono usufruire gli “abbonati” (come se sottoscrivere l’abbonamento fosse una scelta vantaggiosa e non un obbligo). In realtà il termine “canone d’abbonamento” è usato impropriamente per per definire ciò che originariamente era una vera e propria tassa, cioè un tributo legato ad una determinata prestazione di un servizio erogato da un ente pubblico e che, in seguito, con la crescita esponenziale delle tv private e la progressiva riduzione della natura pubblica della Rai, ha assunto la forma di imposta, cioè di tributo slegato ad un’effettiva fruizione dei programmi “pubblici”.
In un’interessante sentenza del Tribunale di Milano si legge che, in passato, il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo poteva apparire giustificabile quando la Rai era l’unica emittente autorizzata a diffondere via etere i programmi radio-tv. Il panorama radiotelevisivo più recente risulta invece caratterizzato da una pluralità di emittenti nazionali e locali in cui una situazione di esclusiva creerebbe “una disparità evidentissima di trattamento tra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi le ricevesse, invece, (addirittura migliori) attraverso la scheda adattata al computer, ovvero chi non le ricevesse affatto”. Senza dimenticare – precisa ancora il giudice – “l’uso gratuito dell’etere che avviene con le trasmissioni via internet”, nonché il fatto che ormai “i programmi mandati in onda dalla Rai non differiscono dai programmi mandati in onda da altre reti private a diffusione nazionale”. Posizione sicuramente condivisibile visto l’aumento continuo della percentuale di spot contenuti nei programmi Rai, che ha reso piu’ difficile una distinzione tra quello che dovrebbe essere un servizio di natura esclusivamente pubblica (sul modello dell’inglese BBC) ed un network commerciale privato. E’ curioso notare come il giudice rilevi la principale differenza tra tv pubbliche e private “solo per il “logo” che compare ad un angolo del teleschermo”. Di conseguenza “riesce difficile trovare una giustificazione razionale all’esistenza di una tassa che l’utente deve corrispondere alla sola “emittente pubblica” sul solo presupposto della detenzione di un apparecchio potenzialmente atto a ricevere un servizio “pubblico” dal contenuto uguale a quello offerto dal “servizio privato” e indipendentemente dal fatto che usufruisca sia dell’uno che dell’altro.
Il recente codice delle comunicazioni radiotelevisive ha cercato di ribadire la natura “pubblica” della Rai stabilendo che “Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa” ribadendo che un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dovrebbe essere dedicato “all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative” e che tale programmazione dovrebbe essere presentata anche nelle fasce di maggiore ascolto. Norme che difficilmente potranno trovare applicazione fino a quando una “missione” di servizio pubblico così ben delineata si scontrerà con logiche puramente commerciali basate sulla schiavitu’ dei dati d’ascolto.
3 risposte su “canone rai e scheda tv: è da pagare?”
Mi auguro che il Garante prenda in considerazione la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1030/1988 che parla di Radiotrasmissioni e, parifichi un computer ad un apparecchio Radioelettrico di debole Potenza. Tenendo ben conto che tra l'altro, un P.C. non prevede l'obbligo da parte dell'utente di accedere a video o radio trasmissioni online e comunque non utilizza frequenze radio riservate, ma cavi elettrici a bassa tensione di proprietà della Telecom per tutto l'Ultimo Miglio e, per la quale l'utente della linea Telefonica paga già un Canone (anche con qualsiasi concessionario per il quale l'utente abbia un contratto di telefonia…). Ora, il fatto che la RAI faccia appello a una Regio Decreto del 1938 è pura Follia Burocratica, questo solo perché il Legislatore a quei tempi non aveva nessuna possibilità di prevedere l'evoluzione delle trasmissioni di Notizie che ci sarebbe stata 70 anni dopo, ed è anche vero che i Legislatori che sono seguiti non hanno mai provveduto ad aggiornare una Legge a tempi che incalzavano… Ma nel 1973, molti Politici, tra cui Marco Pannella e l'Ex Presidente della Repubblica Cossiga, passarono "Una Notte Online" con i mezzi di allora…. i CB, la Citizen Band, i Radioamatori per intenderci. La Legge che venne emanata, sanciva la Libertà di Antenna e, quindi la Libertà di Informazione! Esattamente come adesso un computer, tramite i Blog, i Forum, i Siti Web ci consentono di avere informazioni alle quale accediamo liberante SENZA DOVERE AGGIUNGERE HARDWARE AI NOSTRI PC!!! Per quindi non viene effettuata nessuna modifica strutturale al Computer, ne alla linea Telefonica come neppure alle linee telefoniche!!!
Il Regio Decreto del 1938 parla molto chiaro "Apparecchi Atti o Modificabili per ricevere Radioaudizioni…" Parla di Ricezioni Eteree… il che presuppone una modifica strutturale del Computer che non rispecchierebbe più l'uso Ludico o Professionale del Computer stesso. Il Regio Decreto parla di apparecchiature Atte alla ricezione, il Computer non è un’apparecchiature elettrica Atta a ricevere Radio comunicazioni! Ma uno strumento di Lavoro e Comunicazione con il quale è previsto l’uso Ludico dell’apparato.
A questa stregua la Telecom potrebbe chiederci un canone perché usiamo Skype!!!
Il Garante dovrebbe anche tenere conto non solo di questo, ma anche del fatto che da un qualsiasi Sito Web è possibile fare Streaming Audio e Video senza l'ausilio di Modifiche Strutturali Hardware e del Server Emittente e del Personal Computer Ricevente e che, quindi, non è l'utente della rete che effettua modifiche agli apparati come neanche chi fa Streaming Audio/Video!
Un Computer viene venduto di Default con un Lettore DVD, che non necessariamente serve per guardare Film… Ma anche per la professione, come per i momenti ludici e, che comunque già alla fonte viene pagato una percentuale sui costi alla S.IA.E., lo stesso vale per Masterizzatori e Supporti Registrabili!!! Così come Per ogni CD/DVD che acquistiamo per un Programma così come per un Video Gioco, così come per guardare un DVD comprato o noleggiato….
Un Computer viene venduto di Default con una Scheda di Rete e un Modem, ma questo non vuole certamente dire che l’utente lo utilizzi per ricevere programmi televisivi in Streamig, casomai dovrà essere chi fa Streaming a dover essere in regola con la S.I.A.E. per quello che trasmette.
Un Computer necessita di Default di un Monitor, il che non presuppone il fatto che il Monitor sia anche un Combo TV… e non presuppone neppure il fatto che l’utente lo utilizzi esclusivamente per vedere o ascoltare lo Streming Audio/Video.
CHI USA UN COMPUTER HA GIÀ PAGATO ALLA FONTE, PAGA PER OGNI SUPPORTO ORIGINALE, PERCHE’ DEVE PAGARE ANCORA?
Per non dire poi dei cellulari abilitati alla ricezione delle trasmissioni DVB-T… Questo sono i pasticci che succedono quando si vogliono mantenere balzelli anacronistici come il canone RAI…
E' curioso che l'argomento canone rai – computer ritorni periodicamente! Anche quest'anno mi e' arrivata la solita letterina (stavolta in busta verde!), che pero' stranamente NON conteneva riferimenti a computer di sorta, e sapete perche?
Semplice: l'anno scorso il Governo della Repubblica ha emanato un decreto per un incentivo per favorire la diffusione di dispositivi atti o adattabili alla ricezione della tv digitale (DECRETO 3 agosto 2007 Individuazione delle caratteristiche minime cui devono rispondere gli apparecchi televisivi per accedere alla detrazione fiscale di cui
all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), bene i computer – TUTTI, anche il mio commodore 64, il mio amiga 500 e la mia sun ultra 5, NON CI SONO!
Lo stesso Governo Della Repubblica Italiana ha, di fatto, definito cosa e' adatto o adattabile alla ricezione delle emissioni radiotelevisive, meglio di cosi' …
Comunque, a scanso di equivoci, ai sensi del dpr445/2000, AUTOCERTIFICO che gli elaboratori elettronici in mio possesso (sopra citati) NON sono adatti od adattabili alla ricezione delle emissioni radiotelevisive, chi ha orecchie per intendere intenda (ovvio, l'onere della prova NON e' mio!).
(speriamo che la si pianti di raccontare puttanate sulla favoletta della adattabilita', gli elaboratori elettronici NON sono tutti uguali …)
Auguri a tutti.
GR