prostituzione on line?

Una recentissima sentenza della Cassazione (21 marzo 2006 – 3 maggio 2006, n. 346) ha portato alla ribalta nel nostro paese il concetto, per certi versi innovativo, di “prostituzione on line“, realizzata cioè attraverso il mezzo informatico. Vale la pena esaminare in dettaglio che cosa è successo, per capire cosa rischia chi organizza siti piccanti sulla rete, da un lato, e chi li frequenta, dall’altro.

Nel corso delle indagini avviate dalla Polizia Postale di Udine ai fini di prevenzione e repressione di reati commessi tramite web, era emersa l’esistenza di un giro di rapporti che prevedevano la possibilità di intrattenere – via web-chat – conversazioni con delle giovani che, a richiesta dell’interlocutore, si esibivano in atteggiamenti sessualmente espliciti e verso un corrispettivo rappresentato dal costo della chiamata. Già nel corso delle indagini, veniva disposta la perquisizione di alcuni locali ed il sequestro di vario materiale informatico.

Da un punto di vista legale, per chi si è occupato del caso, era necessario verificare se quello che facevamo le ragazze, che si esibivano in atti a carattere esplicitamente sessuale (e le cui performances erano cedute a pagamento per via telematica), potesse qualificarsi come prostituzione, vista la mancanza di un contatto fisico diretto con il “cliente”. Confermando delle precedenti sentenze in materia, la corte ha stabilito che il concetto di prostituzione va inteso testualmente come “qualsiasi prestazione sessuale effettuata dietro corrispettivo, senza che la prestazione sessuale debba necessariamente consistere nella «congiunzione carnale»: infatti, qualsiasi attività diretta ad eccitare e soddisfare la libidine sessuale del destinatario si configura come «prestazione sessuale» e integra prostituzione se è appositamente retribuita dal destinatario della medesima”.

In base a questa definizione, il concetto di prostituzione viene paradossalmente allargato anche ad una serie di attività non propriamente legate alla mercificazione “carnale” del proprio corpo. Quindi potrebbe essere considerato luogo idoneo ad attività “sessuali” un qualunque servizio a pagamento – chat, instant messaging – che preveda il semplice scambio di messaggi od immagini a sfondo sessuale. Il problema si amplifica ulteriormente nel momento in cui tali attività si svolgano all’interno di un luogo virtuale come il web, potenzialmente esposto ad ogni genere di accesso, anche da parte di minori. Pur non esistendo nel nostro paese un vero e proprio reato di prostituzione (intesa come volontario atto di disposizione del proprio corpo a scopo sessuale) è comunque previsto il reato di atti osceni (art. 527 del codice penale) quando questi siano compiuti in luogo aperto o esposto al pubblico. E’ previsto inoltre il reato di spettacolo osceno (art. 528 codice penale) quando chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie. Potrebbe sorgere, a riguardo, la responsabilità di ISP e webmaster che forniscano o gestiscano uno spazio rete senza provvedere ad adeguati controlli circa il materiale che circola al loro interno.

Questo problema è stato recentemente affrontato anche negli Stati Uniti. E’ in discussione, infatti, un provvedimento nato con lo scopo di impedire l’accesso indesiderato in siti contenente materiale pornografico e, contemporanemante, tutelare i navigatori più giovani dai cosiddetti sexual predators dediti a pratiche di adescamento e molestie “virtuali” (il cosiddetto cyberstalking). Tale proposta prevede l’obbligo, a carico dei webmaster, di inserire un disclaimer in ogni singola pagina contenente materiali a luci rosse. Previsto anche l’uso di sistemi di controllo parentale in modo da consentire all’utente di impedire ai piu’ giovani di accedere a certi materiali. A fronte di motivazioni assolutamente condivisibili stupisce la leggerezza del legislatore americano nell’elaborare soluzioni di efficacia quanto mai discutibile: l’uso del disclaimer è già da tempo diffuso nei siti contenenti materiale vietato e piu’ che un valido strumento per tutelare i minori appare come un semplice cavillo nato per limitare la responsabilità dei gestori del sito, dal momento che chi vuole entrare può sempre farlo. Anche i sistemi di controllo parentale hanno già mostrato da tempo i loro limiti essendo facilmente eludibili da qualsiasi utente sufficientemente smaliziato.

Dal punto di vista dell’utente, restano da stabilire gli eventuali rischi che possono correre i navigatori che si ritrovino a diventare (anche involontariamente) clienti o semplici frequentatori di siti a luci rosse che prevedano, tra le altre cose, anche esibizioni virtuali. Parallelamente a quanto accade con la prostituzione reale, non esistono attualmente in Italia disposizioni che puniscano i clienti delle stesse, nonostante siano state presentate negli ultimi anni diverse proposte di legge, e dunque lo stesso trattamento andrebbe applicato alla prostituzione virtuale. Allo stesso modo non esistono responsabilità penali per chi visiona o detiene semplice materiale pornografico, a meno che non si tratti, naturalmente, di materiale di natura pedo-pornografica (l’art. 600 quater del codice penale prevede, in questo caso, la reclusione fino a 3 anni o una multa non inferiore a 1.549 euro). Chi frequenta siti piccanti, dunque, in realtà rischia solamente di vedere violata la propria privacy, nel caso in cui il sito in questione sia ad esempio tenuto sotto controllo dalle autorità, e magari al massimo un domani di essere chiamata come teste in un procedimento contro i titolari del sito.

 

 

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Tiziano Solignani su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “prostituzione on line?”

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: