Salve, vorrei avere un vostro pare in merito a quello che mi è successo un po’ di tempo fa. Mi trovavo a passeggiare tranquillamente per strada con un amico, quando, ad un tratto, due vigili mi si sono avvicinati e, dopo avermi fatto alcune domande, mi hanno ordinato di seguirli in ospedale per essere sottoposto agli esami delle urine. Io non mi sono opposto, temendo di peggiorare la situazione, ma dagli esami è emerso che faccio uso di metadone in quanto sono in terapia di disintossicazione, pertanto qualche giorno fa mi è stato notificato un decreto del Prefetto con cui mi è stata sospesa la patente per “guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di sostanze stupefacenti”. Io non ero alla guida della mia auto e non facevo niente di male..è giusto quello che mi è successo? (Paolo, via mail)
La vicenda del nostro lettore presenta sicuramente qualche aspetto poco chiaro, tuttavia occorre una premessa necessaria; in caso di violazione dell’art. 187 del Codice della Strada, accertata dagli agenti di Polizia Giudiziaria, si aprono due distinti procedimenti a carico del trasgressore: uno amministrativo, facente capo alla Prefettura, per cui può essere disposta, in via cautelare, la sospensione della validità della patente e la consequenziale decurtazione dei punti patente, e uno penale, presso il Tribunale Penale, al termine del quale di solito viene emesso decreto penale di condanna all’ammenda (sanzione prevista per i reati cd. contravvenzionali, cioè di minore gravità) o, più precisamente, all’arresto convertito in ammenda.
In questo caso, tuttavia, si può facilmente constatare come il provvedimento emesso dal Prefetto risulti emesso in virtù di un accertamento che è stato disposto dai Vigili in via assolutamente “arbitraria”, in quanto in difetto di un presupposto imprescindibile ai fini dell’applicabilità della norma richiamata, cioè la necessità che il soggetto si trovi effettivamente alla guida del veicolo. Gli interessi che la norma si propone di tutelare, infatti, sono rappresentati dalla sicurezza della circolazione stradale, e dalle correlate finalità di prevenzione, e in questo caso non si può dire che tali interessi siano stati messi in pericolo. Quindi ritengo che il nostro lettore potrà legittimamente far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi, in primis presso il Giudice di Pace, presentando ricorso avverso il verbale di contestazione e il provvedimento di sospensione della patente emesso dal Prefetto.
2 risposte su “sospensione ingiustificata della patente”
Mi pare più che corretto.
Il documento è unico e pure le norme di comportamento non sono diverse.
Se ha dimostrato di esser pericoloso alla guida, come norme di comportamento, lo sarà sia che guidi un motociclo che un autoveicolo.
Diverso invece per l'abilità di condurre un veicolo.
Solo quando verrà restituito il documento, la prova pratica per dimostrare che sa guidare la moto gliela faranno fare sicuramente su un motociclo.
mi sembra che un caso analogo capiti a mio figlio, che ha ricevuto il 28/08/08 notifica del provvedimento del GIP del 06/03/08 che ha disposto la sospensione della patente per sei mesi ai sensi dell'art. 222 del codice della strada, a seguito di un incidente occorso mentre era alla guida della sua moto. Mio figlio ha conseguito sia la patente A, sia la patente B; mi sembra che la sospensione dovrebbe riguardare la sola patente A, perché non era alla guida di un autoveicolo, ma di fatto ha dovuto consegnare l'unico documento che attesta il possesso di entrambe le categorie di patente, quindi gli è stata sospesa uuna patente che non ha alcun riferimento con l'incidente occorso. Non ho trovato precedenti in merito.