Nel 2004 mi ha fermato un vigile mentre ero alla guida del mio motorino per contestarmi il fatto che stavo circolando “contromano” e perchè non indossavo il casco regolarmente allacciato. La multa era di 36 €, ma io, per sbadataggine, non l’ho mai pagata e me ne sono dimenticato. Fino a quando, qualche giorno fa, mi è arrivato per posta, da parte di un ufficio di riscossione crediti, un sollecito di pagamento di quella multa (che nel frattempo è aumentata fino a più di 180€). E’ giusto che i vigili aspettino 3 anni per richiedere il pagamento di una multa, in questo modo agevolando la “lievitazione” della somma da pagare? Non è previsto l’obbligo di avvisare prima? Posso presentare un ricorso? Matteo, mail.
Occorre inizialmente premettere che sussistono due modalità di contestazione di una infrazione stradale: quella immediata e quella successiva o differita. Esse non sono alternative tra loro, nel senso che la P.A., a sua scelta, possa optare per l’una o per l’altra: la contestazione immediata ha un carattere di logica prevalenza, mentre quella successiva o differita è subordinata al verificarsi di concrete situazioni che la rendono impossibile.
L’art. 201 del Codice della Strada disciplina la contestazione differita, disponendo che, nel caso in cui non sia possibile procedere all’immediata contestazione della violazione, “il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore”. Questa procedura, tuttavia, non ha lo scopo di “rinfrescare la memoria” alle persone un pò sbadate che hanno dimenticato di pagare una multa, bensì è prevista dal nostro Codice della Strada per consentire, a chi abbia commesso un’infrazione, di essere portato a conoscenza dell’avvenuto accertamento, per consentirgli la più compiuta difesa. In questo caso, infatti, il trasgressore ha 60 giorni di tempo, a decorrere dalla notificazione del verbale (oppure dalla contestazione immediata) per estinguere la contravvenzione mediante il pagamento della sanzione, oppure per proporre ricorso, che potrà essere presentato al Giudice di pace o al Prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.
Se l’automobilista non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa. L’art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale.
Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa; prima però è opportuno verificare bene quanto detto sopra ed in particolare se i termini siano stati rispettati e se notifiche e consegne dei precedenti atti siano stati fatte regolarmente.
Credo quindi che in questo caso, essendo stata l’infrazione (regolarmente) immediatamente contestata a Matteo, non ci siano le condizioni e i presupposti che giustificano un ricorso di questo tipo. Purtroppo, a questo punto, conviene pagare, e anche in fretta, per evitare di dimenticarsene!
Concludendo, per dovere di completezza, mi preme sottolineare che non di rado le contravvenzioni, che devono essere notificate a mezzo posta, per vari motivi non pervengano all’indirizzo del contravventore. In questi casi, pertanto, il mancato pagamento della multa non gli può certamente essere imputato, se non si dimostra le regolarità della notifica. Per ovviare a questo inconveniente, pertanto, la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 346/1998, stabilendo che, in caso di infrazione in cui non possa procedersi all’immediata contestazione, l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna. Credo che sia questo l'”obbligo” a cui fa riferimento Matteo.