Mio figlio ha subito un incidente stradale, l’investitore non si è fermato; in seguito la polizia tramite il numero di targa è riuscita a rintracciarlo. Guidava senza patente, precedentemente ritirata, e in stato di ebbrezza. Volevo sapere se scatta d’ufficio una denuncia e se a mio figlio convenga querelare l’investitore. (Luca, via mail)
Il caso che mi ha descritto è pittosto grave, dal momento che sono certamente integrati gli estremi per la configurabilità dei reati puniti dagli artt. 186 e 189 del Codice della Strada, oltre alla integrazione della più grave fattispecie di lesioni colpose prevista dal Codice Penale all’art. 590. L’art. 186 cds disciplna la guida in stato di ebbrezza determinata dall’assunzione di sostanze alcoliche, e, nello specifico, oltre alle sanzioni penali e amministrative applicabili (ammenda, sospensione della patente, decurtazione di punti, sequestro della patente), all’ultimo comma dispone, nel caso in cui sia stato provocato un incidente stradale da cui siano derivati danni a persone, l’aggravamento delle pene previste dall’art 590 c.p. L’art. 189 cds, poi, disciplina obblighi di duplice natura (che rispondono a due finalità distinte, come è chiaramente desumibile dalla previsione di due diverse norme incriminatrici – rispettivamente ai commi 6 e 7 – con due diverse pene edittali). Da una parte, l’utente della strada deve comunque fermarsi, al fine di permettere agli agenti di identificare lui ed il suo veicolo (e, in genere, di procedere a tutti gli opportuni accertamenti di fatto). Dall’altra, è altresì necessario che costui faccia quanto in proprio potere per prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite (delitto più grave, anche come sanzione prevista, poiché evidentemente l’integrità fisica è protetta in maniera più stringente della efficacia delle investigazioni).
Per quanto riguarda la procedibilità in ordine a tali reati, l’art. 220 cds prevede che:”…l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.
Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.”. Ciò significa, quindi, che non è necessaria la querela di suo figlio per attivare il procedimento penale a carico dell’investitore, in quanto gli organi di polizia giudiziaria sono tenuti ad informare il PM, facendo, in questo modo, scattare la fase di accertamenti che porterà poi alla formulazione del capo di imputazione e, senza dubbio, al rinvio a giudizio del pirata della strada. In ogni caso il mio coonsiglio è di farsi assistere comunque da un legale di fiducia, e in oggni caso, di costituirsi parte civile nel procedimento che sarà instaurato, al fine di poter far valere al suo interno le sue legittime pretese risarcitorie.