Salve, una settimana fa ho avuto un incidente con un ciclista, ero fermo per dare la precedenza alle macchine che provenivano dalla mia destra, quando all’improvviso un ciclista che veniva contromano, per evitare di scontrarsi con le macchine, ha urtato il paraurti della mia macchina; io sono sceso dalla vettura e ho visto che era danneggiata; al ciclista non è successo niente ma io ho chiamato comunque i vigili urbani visto che ero fermo e sono stato tamponato. Questa persona non ne ha voluto sapere e mi ha lasciato la sua bici, dicendo che potevo tenermela per coprire i danni: bella consolazione! Io non ero d’accordo con questa specie di soluzione bonaria del fatto; a questo punto il ciclista è fuggito, così io ho dovuto inseguirlo, fino a quando, dopo un breve inseguimento, con l’aiuto della polizia sono riuscito a raggiungerlo e a fermarlo. Di fronte agli agenti, il ciclista ha ammesso la sua colpa, però non ha voluto provvedere al risarcimento, nonostante l’intervento dei vigili urbani. I vigili mi hanno consigliato di farmi assistere da un avocato, visto che lui non è assicurato. L’unica cosa positiva è che almeno gli hanno fatto una multa per la fuga ed una per l’incidente provocato andando contromano. Cosa mi consiglia di fare, considerando che i danni non superano i 300 euro? Intanto saluto e ringrazio anticipatamente. (Sandro, mail)
Indipendentemente dall’entità dei danni (irrisori o no, ma sono punti di vsta diversi, quello del ciclista e il suo!) che ha riportato la sua vettura, lei ha comunque diritto ad essere risarcito per quello che le è accaduto. Attualmente, non esiste alcuna normativa che impone anche ai ciclisti, come agli automobilisti e ai motociclisti, di assicurarsi, anche se sarebbe opportuno, perchè, e il suo caso lo dimostra, il fatto più improbabile può verificarsi, e le conseguenze possono essere anche serie. Certamente, se deciderà di farsi assistere da un avvocato, potrà stare più tranquillo, anche se mi sembra che non dovrà avere grossi problemi a dimostrare le sue ragioni, tant’è che le ha ammesse lo stesso ciclista, nel momento in cui le ha consegnato la sua bici!
Se la strada della “composizione bonaria” della vertenza è proprio impraticabile, l’unica cosa da fare è citare in giudizio il ciclista, notificandogli un atto di citazione (che il legale provvederà a redigere), a comparire di fronte al giudice di pace del luogo in cui si è verificato il sinistro. Per esperienza personale, posso dirle che, di solito, il ricevimento di un atto giudiziario di questo tipo conduce già di per sè a notevoli risultati, tant’è vero che, molte volte, quando cioè il chiamato in causa (convenuto) è consapevole di avere palesemente torto, lo stesso preferisce presentarsi spontaneamente presso lo studio del legale che assiste il danneggiato (attore) per concludere stragiudizialmente la controversia.
Nel suo caso, questa possibilità mi sembra ancora più scontata, questo perchè, se il convenuto decidesse di proseguire, sarebbe per lui un vero suicidio, visto che ci sono “prove schiaccianti” della sua responsabilità (i verbali degli agenti intervenuti, oltre alle testimonianze di altri automobilisti che possono aver assistito al sinistro). L’accertamento della responsabilità del ciclista comporterebbe per lui, a quel punto, non solo il risarcimento dei danni che lei ha subìto nello scontro, ma anche il pagamento delle spese legali che lei avrà dovuto sostenere per farsi assistere da un avvocato.